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Che cos'è la società di diritto?

Per società di diritto si intende l’attività di impresa svolta da una o più persone fisiche e/o giuridiche.

È regolamentata dal Diritto Societario.

La definizione si trova all’interno del Codice Civile (art. 2247); è un contratto societario fra due o più persone che conferiscono beni o servizi comuni in un’attività economica che come unico scopo ha il conseguimento e la divisione dell’utile.

L’articolo del Codice Civile da una definizione generale; il nostro ordinamento giuridico (elementi normative) indica la differenza tra società non a scopo di lucro (No-Profit), unilaterali (soggetti singoli), consorzi (aggregazione volontaria coordinate) o associazioni (perseguimento scopo comune).

Tipologie di società:

  • di persone:
    • S.s. (società semplice);
    • S.n.c. (società in nome collettivo);
    • S.a.s. (società in accomandita semplice);
  • di capitali:
    • S.p.A. (società per azioni);
    • S.r.l. (società a responsabilità limitata);
    • S.s.r.l. (società semplice a responsabilità limitata);
    • S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplice);
    • S.a.p.a. (società in accomandita semplice per azioni);
  • cooperative: quindi di carattere mutualistico a responsabilità giuridica con norme contabili e di bilancio delle persone giuridiche e sorvegliate dal Ministero del Lavoro;
  • consortili: organizzazione fatta da imprenditori dello stesso settore o ramo disciplinate per svolgere determinate fasi produttive nelle rispettive imprese.

Scopo sociale

Al momento della costituzione è importante indicare l’attività che si intende sviluppare (scopo sociale):

  • di lucro (divisione dei proventi tra i soci);
  • mutualistico (cooperative e/o mutue assicuratrici che garantiscono beni e servizi ai soci – d.lgs. 6/2003);
  • consortile (supporto alle consorziate con vantaggio patrimoniale – ex art. 2615 c.c.).

Specifiche

L’ordinamento giuridico italiano ha stilato un elenco chiuso delle possibili società che si possono fondare in base alle esigenze delle relative attività.

Fa eccezione La Società semplice utilizzata per oggetti d’esercizio diversi dall’oggetto d’esercizio commerciale (art. 2249 c.c.).

La normativa prevede altre limitazioni che lega l’attività alla tipologia della società.

Requisiti Commerciali

Le S.s. (Società semplici) non possono esercitare l’attività commerciale (art. 2249 c.c. e art. 2195 c.c.) ma posso esercitare l’attività agricola (art. 2135 c.c.) e l’attività professionale sotto forma di associazione (non imprenditoriale).

Le Società di persone e di capitali sono Società a scopo di lucro (profit), si distinguono per il grado di:

  • autonomia patrimoniale: il patrimonio è della società di diritto non della persona fisica;
  • personalità giuridica: la società di diritto risponde del proprio patrimonio e non del patrimonio dei singoli associati.

L’atto di costituzione della società viene inteso come il conferimento (da uno o più soggetti) di beni e servizi per l’esercizio in comune dell’attività economica organizzata, necessaria al raggiungimento degli obiettivi e alla ripartizione degli utili.

L’autonomia patrimoniale si può distinguere nei seguenti modi:

  • Società di capitali:
    • i soci rispondono della loro quota obbligazionaria;
    • i creditori non possono pretendere una quota sociale superiore a quella del debitore liquidato e possono pignorare gli utili;
  • Società di persone:
    • i soci sono responsabili per le obbligazioni della società tranne per alcune eccezioni stabilite dalla legge e dai soci stessi (art. 2267 c.c.);
    • i creditori possono ottenere la liquidazione solo per le quote del socio debitore.

Esiste anche un riconoscimento della personalità giuridica per le società di capitali (art. 2331 c.c.) mentre le società di persone vengono caratterizzate dalla soggettività giuridica che è titolare dei rapporti giuridici e del patrimonio.

Nuove varianti

  • Società tra professionisti: si costituisce sullo schema delle società di persone, di capitali o cooperative, i soci sono iscritti ad un albo professionale regolamentato e le attività sono strettamente riservate ad un professionista iscritto all’albo di competenza, rientrano anche i non professionisti ma il controllo rimane al socio professionista;
  • Società di fatto: sono società di persone senza l’atto scritto e sono regolamentate come società semplici se non commerciale o se commerciale sono regolamentate come società in nome collettivo;
  • S.r.l.u.: Società responsabilità limitata unipersonale (d.lgs. 88/1993);
  • Società occulta: costituita da soci che vogliono mantenere l’anonimato all’esterno e tendono ad usufruire di benefici non regolamentati e fuori controllo;
  • Società apparente: non è una società giuridica ma un’organizzazione in cui il comportamento dei soci non giuridici appare per terzi come società anche se inesistente.

Ordinamento europeo

L’Europa ha voluto uniformare la situazione del diritto societario in tutti i Paesi membri istituendo due figure soggette a regolamentazione:

  1. SE (Società Europea);
  2. SCE (Società Cooperativa Europea).

SE (Società Europea)

Si può costituire solo sul territorio comunitario con regime di costituzione e di gestione unico regolamentato dal Regolamento Europeo n°2157 del 8 ottobre 2001.

La sede deve essere all’interno della comunità dello Stato membro (lo Stato può imporre che le società europee registrate nel suo territorio abbiano l’obbligo di far coincidere l’indirizzo amministrativo centrale con quello della sede sociale).

La struttura della società europea è costituita dai soci che possono optare per un modello amministrativo:

  • monistico con il solo consiglio d’amministrazione;
  • dualistico con il consiglio di gestione, simile al consiglio d’amministrazione e il consiglio di sorveglianza.

SCE (Società Cooperativa Europea)

È un'associazione autonoma di persone riunite su base volontaria con un unico scopo, utile alla cooperazione operativa in tutta l’Unione; esiste un solo modello giuridico con le stesse regole previste per la Società Europea. Si fonda sullo scopo mutualistico ed è regolamentata dal Regolamento Europeo n°2157 del 8 ottobre 2001.

Può essere costituita da:

  • da almeno 5 persone fisiche residenti in almeno due Paesi membri;
  • da almeno 5 società o persone fisiche, entità giuridiche di diritto pubblico o privato conformi alla regolamentazione di almeno due Stati membri in cui sono residenti;
  • mediante la trasformazione di una cooperativa secondo le normative di uno Stato membro con sede e amministrazione centrale nella Comunità Europea e almeno una affiliazione (da almeno 2 anni) o succursale (da almeno 2 anni) regolamentata da un altro Stato membro;
  • da società costituite in conformità ad uno Stato membro e soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri;
  • mediante la fusione tra cooperative costituite secondo la normativa di uno Stato membro.