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Che cos’è l’IRES?

L’IRES (Imposta sul REddito delle Società) è un’imposta che si determinata annualmente applicando un’aliquota in percentuale sulla base imponibili formata dai ricavi meno i costi deducibili.


Aliquota

Fino al 2016 l’aliquota era pari al 27,5%, passata poi al 24% (anno corrente 2026); tuttavia, le imprese possono beneficiare di un’aliquota ridotta al 20% tramite la cosiddetta “IRES premiale” per il periodo d’imposta precedente (2025), dichiarabile nel Modello Redditi Società di Capitali 2026 (Modello Redditi SC 2026).


Chi la versa

L’aliquota deve essere versata da:

  • S.p.A. e società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e cooperative di mutua assicurazione, società e cooperative europee che risiedono in Italia (CE 2157/2001 e CE 1435/2003);
  • enti pubblici e privati residenti in Italia;
  • società ed enti di ogni tipo.

Sono esenti dall’imposta sulle società i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia quelli con sede in Lussemburgo (art. 73, c. 5-quinquies del TUIR):

I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato” (art. 11-bis del d.l. n° 512 del 30 settembre 1983, convertito, con modificazioni, dalla l. n° 649 del 25 novembre 1983 e successive modificazioni) sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste (artt. 26 e 26-quinquies, c. 2, 3, 3-bis e 5 del d.P.R. 600/1973 e successive modificazioni) sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari (art. 10-ter della l. n° 77 del 77/1983 e successive modificazioni).


Come calcolare la base imponibile


Società ed enti commerciali

Per determinare il reddito d’impresa delle società e degli enti commerciali si parte dall’utile o dalla perdita risultante dal bilancio. All’utile (o perdita) indicato nel bilancio è necessario apportare, in fase di compilazione della dichiarazione, le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale per gli elementi attivi e passivi del reddito d’impresa.


Enti non commerciali

Per gli enti non commerciali, il reddito complessivo è formato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e dei redditi diversi, ovunque prodotti e qualunque sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. La base imponibile del reddito complessivo si determina, quindi, sommando le singole categorie di reddito.


Società ed enti commerciali non residenti

Per le società e gli enti commerciali non residenti, il reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti in Italia; sono esclusi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. La base imponibile si determina come somma dei redditi delle diverse categorie reddituali, tra cui il reddito d’impresa prodotto tramite stabile organizzazione in Italia.


Come pagarla

I soggetti obbligati devono presentare il modello Redditi SC (società di capitali) ogni anno la dichiarazione inviandola all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Se la società o l’ente ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine per presentare la dichiarazione è fissato al 30 novembre di ciascun anno.


Dichiarazione dei redditi delle società - Redditi SC

L’autorità competente responsabile della procedura è l’Agenzia delle Entrate che mette a disposizione il software gratuito RedditiOnLine SC per la compilazione della dichiarazione.

Una volta terminata la compilazione del modello bisogna inviarlo online tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Per accedere è necessario essere in possesso di:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • CIE (Carta di identità elettronica);
  • CNS (Carta nazionale dei servizi);
  • Fisconline/Entratel (credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate).

Una volta effettuato l’invio, il sistema telematico rilascia un messaggio di conferma della ricezione del file. Dopo aver elaborato i dati inviati e non aver rilevato errori, il sistema invia al contribuente una comunicazione di conferma della presentazione della dichiarazione.

L’imposta viene pagata con il modello F24. La scadenza per il pagamento è il 16 del 6° mese dopo la chiusura dell’anno di competenza.


Tenuta dei registri contabili

Per i soggetti IRES (Imposta sul Reddito delle Società) le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali sono:

  • libro giornale;
  • libro degli inventari;
  • scritture ausiliarie (conti di mastro e scritture di magazzino);
  • registro dei beni ammortizzabili;
  • registri previsti dalla normativa IVA;
  • libri sociali obbligatori previsti ai fini civilistici.

I registri contabili vanno conservati per i 5 anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, che diventano 7 se la dichiarazione non è stata presentata.

informazioni

Dal punto di vista civilistico le scritture contabili vanno comunque conservate per 10 anni.


Tassa annuale su libri e registri contabili

Entro il 16 marzo di ogni anno le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.), comprese quelle consortili, devono versare una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.


Esenzioni

Sono esenti dall’imposta sulle società i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e di quelli con sede in Lussemburgo, nei casi previsto dall’art. 73, comma 5-quinquies del TUIR (Testo Unico Imposte Redditi).