Che cos’è il conto corrente?
Un conto corrente è uno strumento tecnico bancario che consente la gestione del denaro depositato presso il proprio istituto di credito; il rapporto contrattuale è definito dall’articolo 1823 del Codice Civile.
Attraverso il conto corrente il correntista, cioè il titolare del conto, può utilizzare il proprio denaro e, attraverso vari strumenti finanziari (contante, assegni, carte di credito, carte di debito), effettuare transazioni economiche.
Il conto corrente è utilizzato sia dalle persone fisiche che da quelle giuridiche e, in base al soggetto titolare del conto, assume diversi scopi.
È un mezzo universalmente riconosciuto utilizzato per le transazioni monetarie in accredito o in addebito soprattutto attraverso il servizio home banking dove le operazioni avvengono con lo spostamento virtuale del denaro.
Ogni conto corrente è identificato dal codice IBAN (International Bank Account Number) composto da 27 caratteri per identificare lo Stato (ISO 3166-1), due cifre di controllo e dal codice BBAN (Basic Bank Account Number).
Il codice alfanumerico BBAN (Basic Bank Account Number) fornisce le coordinate bancarie nazionali e si compone di 23 caratteri; al suo interno troviamo il codice CIN (Control Internal Number), il codice ABI della banca (Associazione Bancaria Italiana), il codice CAB dell’Agenzia o Succursale della Banca (Codice di Avviamento Bancario) e dal codice di Conto Corrente.
Tipologie di conto
Il Codice Civile delinea due tipologie di Conto Corrente:
- ordinario: con l’articolo 1823 si definisce che il conto è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato;
- bancario: con l’articolo 1852 si afferma che il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (artt. 1826, 1829, 1832 e 1857 del CC).
Il conto bancario a sua volta si divide in semplice e di corrispondenza.
Codice Civile
Qui di seguito vi elenchiamo gli articoli che ne danno una definizione generale:
- art. 1823: rapporto contrattuale tra le parti;
- art. 1824: esclusione dei crediti suscettibili;
- art. 1825: decorrenza degli interessi;
- art. 1826: costi e commissioni;
- art. 1827: azioni ed eccezioni sul credito;
- art. 1828: garanzia sul credito;
- art. 1829: garanzie per la solvenza di terzi;
- art. 1830: sequestro e pignoramento;
- art. 1831: chiusura e saldo;
- art. 1832: estratto conto;
- art. 1833: chiusura conti;
- art. 1834: deposito a risparmio;
- art. 1835: pagamenti del libretto deposito;
- art. 1836: età minima per la gestione del conto;
- art. 1837: deposito di titoli in amministrazione;
- art. 1838: obblighi della banca sui depositi di titoli in amministrazione;
- art. 1852: gestione conto da parte del correntista;
- art. 1853: gestione multi conto corrente;
- art. 1854: un conto con più di un correntista;
- art. 1855: operazioni regolate nel conto;
- art. 1856: esecuzione bancaria conto terzi;
- art. 1857: operazioni regolate con applicati gli articoli 1826; 1829 e 1832 del CC.
Ricordiamo che il Codice Civile fornisce delle linee guida generali, ogni Istituto di Credito, nel rispetto del Codice Civile, approfondisce la materia.