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Che cos’è il Conto Corrente?

Il conto corrente è uno strumento tecnico bancario che consente la gestione del denaro depositato presso il proprio istituto di credito; il Codice Civile disciplina le seguenti tipologie di conto corrente:

  • conto corrente bancario (artt. 1852–1857 del C.C.);
  • conto corrente ordinario (artt. 1823–1833 del C.C.).

Attraverso il conto corrente il correntista, cioè il titolare del conto, può utilizzare il proprio denaro e, attraverso vari strumenti finanziari (contante, assegni, carte di credito, carte di debito), effettuare transazioni economiche.

Il conto corrente è utilizzato sia dalle persone fisiche che da quelle giuridiche e, in base al soggetto titolare del conto, assume diversi scopi.

È un mezzo universalmente riconosciuto utilizzato per le transazioni monetarie in accredito o in addebito soprattutto attraverso il servizio home banking dove le operazioni avvengono con lo spostamento virtuale del denaro.

Ogni conto corrente è identificato dal codice IBAN (International Bank Account Number) composto, in Italia, da 27 caratteri per identificare lo Stato (ISO 3166-1), due cifre di controllo e dal codice BBAN (Basic Bank Account Number).

Il codice alfanumerico BBAN (Basic Bank Account Number) fornisce le coordinate bancarie nazionali e si compone, in Italia, di 23 caratteri; al suo interno troviamo il codice CIN (“Control Internal Number” o “Control Identification Number” ma in sostanza è un numero di controllo), il codice ABI della banca (Associazione Bancaria Italiana), il codice CAB dell’Agenzia o Succursale della Banca (Codice di Avviamento Bancario) e dal codice di Conto Corrente.


Tipologie di conto

Il Codice Civile delinea le seguenti tipologie:

  • conto corrente ordinario (art. 1823): si definisce che il conto è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato;
  • conto corrente bancario (art. 1852): si afferma che il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (artt. 1826, 1829, 1832 e 1857). Il conto bancario a sua volta si divide in:
    • conto bancario semplice (conto di base): è un conto a canone azzerabile o fisso, pensato per operazioni quotidiane come bonifici, accredito stipendio e prelievi;
    • conto bancario corrispondenza: è la forma tecnica standard di conto corrente bancario. Con questo contratto, la banca si impegna a svolgere servizi di cassa (come pagamenti, incassi, bonifici e prelievi) per conto del cliente. Prende questo nome perché la banca documenta tutte le operazioni inviando al correntista comunicazioni di accredito e addebito.

Normativa civilistica

Qui di seguito vi elenchiamo gli articoli che ne danno una definizione generale:

  • art. 1823: definisce il conto corrente ordinario (diverso dal conto corrente bancario);
  • art. 1824: stabilisce quali crediti non possono essere inseriti in un contratto di conto corrente ordinario;
  • art. 1825: disciplina la decorrenza degli interessi sulle rimesse nei contratti di conto corrente;
  • art. 1826: stabilisce che, nel contratto di conto corrente, l’esistenza del conto non esclude il diritto alle commissioni e al rimborso delle spese per le singole operazioni che generano rimesse;
  • art. 1827: regola gli effetti dell’inserimento dei crediti nel conto corrente ordinario (art. 1823 del C.C.) e si articola in due punti fondamentali:
    • Mantenimento delle azioni ed eccezioni: il correntista conserva il diritto di contestare l’atto originario (ad esempio eccependo l’inadempimento, il dolo o l’errore) anche dopo che il credito è stato annotato nel conto;
    • Eliminazione della partita: qualora l’atto originario venga dichiarato nullo, annullato, rescisso o risolto dal giudice, la partita di credito viene immediatamente eliminata dal conteggio del conto corrente;
  • art. 1828: stabilisce che, se un credito inserito in un contratto di conto corrente è assistito da garanzie (reali o personali) o da un coobbligato solidale, queste tutele si trasferiscono sul saldo finale;
  • art. 1829: stabilisce che l’inserimento di un credito verso terzi in un contratto di conto corrente si presume effettuato con la clausola ‟salvo incasso”;
  • art. 1830: tutela il creditore in caso di sequestro o pignoramento del saldo di un conto corrente. Regola le tutele del vincolo sul conto stabilendo:
    • il divieto di pregiudicare il creditore: se il saldo del conto di un correntista viene pignorato o sequestrato, l’altro correntista non può danneggiare le ragioni del creditore effettuando ‟nuove rimesse”;
    • le eccezioni: non sono considerate ‟nuove rimesse” quelle effettuate in esecuzione di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento;
    • l’obbligo di avviso: il correntista che subisce il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all’altro;
    • il diritto di recesso: a seguito di tale vincolo, ciascuno dei correntisti ha la facoltà di recedere dal contratto;
  • art. 1831: regola la chiusura del conto corrente ordinario e la relativa liquidazione del saldo. Stabilisce che le reciproche rimesse (i crediti) annotate nel conto vengono compensate e il saldo finale diventa esigibile alle seguenti scadenze:
    • alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi commerciali;
    • al termine di ogni semestre, calcolato dalla data di stipula del contratto, nel caso in cui non sia stato pattuito diversamente;
  • art. 1832: disciplina l’approvazione tacita del conto e stabilisce che l’estratto conto si intende approvato se non viene contestato entro il termine pattuito o d’uso. Anche dopo l’approvazione, il conto può comunque essere impugnato per errori di calcolo, omissioni o duplicazioni entro 6 mesi;
  • art. 1833: regola il recesso dal contratto di conto corrente stabilendo che, nei contratti a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, rispettando un preavviso di almeno 10 giorni. In casi specifici, il recesso è immediato;
  • art. 1834: regola il deposito di denaro presso istituti bancari, definendolo un deposito irregolare. Stabilisce che la banca ne acquisisce la proprietà ed è obbligata a restituire la stessa somma nella medesima valuta, a scadenza o a richiesta del cliente:
    • passaggio di proprietà: quando versi denaro in banca, la somma non è più ‟tua fisicamente”; la banca ne diventa proprietaria e può utilizzarla per le proprie operazioni;
    • diritto alla restituzione: diventi creditore della banca. Hai il diritto di riavere indietro l’equivalente del capitale versato;
    • modalità di prelievo: la restituzione avviene alla scadenza pattuita, oppure a semplice richiesta del depositante, rispettando eventuali periodi di preavviso stabiliti dagli accordi o dagli usi;
  • art. 1835: regola il libretto di deposito a risparmio, stabilendo le regole per la registrazione delle operazioni e il valore probatorio delle scritturazioni:
    • obbligo di annotazione: se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, tutti i versamenti e i prelievi devono essere annotati sul documento;
    • piena prova: le annotazioni sul libretto, purché firmate dall’impiegato della banca addetto al servizio, costituiscono piena prova dei movimenti e del saldo nei rapporti tra banca e depositante;
    • nullità dei patti contrari: è nullo qualsiasi accordo o patto stipulato tra le parti che escluda o limiti il valore probatorio delle annotazioni;
  • art. 1836: regola la ‟legittimazione del possessore” per i libretti di deposito bancari. Stabilisce che se il libretto è pagabile al portatore, la banca è liberata dall’obbligo di restituire le somme se paga in buona fede il possessore del libretto, anche se questi non è il vero titolare del conto:
    • Regola principale (Comma 1): la banca che adempie la prestazione (eroga il denaro) a chi si presenta con il libretto al portatore è liberata da ogni obbligo, purché agisca senza dolo o colpa grave;
    • estensione (Comma 2): la stessa regola vale anche se il libretto al portatore reca il nome di una determinata persona, poiché la natura del titolo permette comunque il pagamento a vista al portatore;
    • normative speciali (Comma 3): l’applicazione di questo articolo è subordinata alle leggi speciali. Nel corso degli anni, le normative antiriciclaggio hanno di fatto limitato l’uso e l’importo massimo dei libretti al portatore in Italia, vietandone l’emissione e prevedendo l’estinzione di quelli ancora in circolazione;
  • art. 1837 (Libretti in favore di minori): è stato abrogato (l. n. 39 dell’8 marzo 1975) in seguito alla riforma del ‟diritto di famiglia” (branca del diritto privato che disciplina i rapporti giuridici derivanti dal matrimonio, dall’unione civile, dalla parentela e dall’affinità) che ha equiparato la maggiore età ai 18 anni. Oggi la gestione dei rapporti bancari per i minori è regolata dalle norme generali sulla capacità di agire e sulla responsabilità genitoriale (ad esempio l’art. 320 del C.C. per gli atti di straordinaria amministrazione) e dalle disposizioni di trasparenza bancari;
  • art. 1838: regola il contratto di deposito di titoli in amministrazione, un servizio accessorio con cui la banca non solo custodisce i titoli del cliente (ad esempio azioni e obbligazioni), ma si impegna anche a tutelarne i diritti patrimoniali e amministrativi. Il suo contenuto si articola nei seguenti obblighi e tutele fondamentali per il cliente:
    • custodia e amministrazione: la banca deve custodire i titoli, esigere gli interessi e i dividendi, curare le riscossioni per conto del depositante e accreditare le somme riscosse;
    • verifica degli eventi finanziari: è tenuta a verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso del capitale, e in generale a provvedere alla tutela di tutti i diritti inerenti ai titoli;
    • responsabilità: l’obbligazione della banca è di “mezzi” e non di “risultato”. Essa è tenuta a operare con l’ordinaria diligenza;
    • nullità di esonero: è espressamente nullo (invalidato dalla legge) qualsiasi patto con cui la banca cerchi di esonerarsi dall’osservare l’ordinaria diligenza nell’amministrazione dei titoli;
  • art. 1852 (Disposizione da parte del correntista): stabilisce il principio fondamentale secondo cui, per qualsiasi operazione bancaria regolata in conto corrente, il cliente ha il diritto di disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salvo il rispetto di eventuali termini di preavviso pattuiti:
    • esigibilità immediata: il correntista può prelevare, bonificare o utilizzare le somme a proprio credito quando desidera. Per l’istituto di credito, invece, il saldo a favore del cliente è da considerarsi inesigibile sino alla chiusura del rapporto;
    • flessibilità delle operazioni: la norma si applica non solo al classico deposito, ma anche all’apertura di credito in conto corrente;
    • presupposto del mandato: questo diritto si inserisce nella natura giuridica del conto corrente bancario, che implica un mandato generale conferito dal cliente alla banca per eseguire e ricevere pagamenti;
  • art. 1853: stabilisce che, in presenza di più rapporti o conti tra la stessa banca e il medesimo cliente, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrari. Questo meccanismo di “compensazione bancaria” presenta alcune regole fondamentali e limitazioni:
    • estinzione automatica: i saldi confluiscono e si azzerano fino alla concorrenza dell’importo minore;
    • diversità di valuta: la compensazione opera anche se i conti sono aperti in valute differenti;
    • tutela della banca: è una norma nata per tutelare l’istituto di credito, permettendogli di ripianare eventuali scoperti (saldi passivi) attingendo ad altri conti in cui il cliente vanta un credito (saldo attivo) senza bisogno di un’autorizzazione specifica o di un’azione giudiziaria;
    • interpretazione giurisprudenziale: la Corte di Cassazione ha precisato che tale compensazione opera solo se almeno uno dei conti o rapporti è stato chiuso. Se tutti i rapporti sono aperti e attivi, la norma non consente alla banca di compensare continuamente i saldi, poiché i rapporti restano formalmente e contabilmente distinti;
  • art. 1854: disciplina il conto corrente intestato a più persone. Stabilisce che, qualora più persone siano cointestatarie del conto e abbiano la facoltà di operare separatamente (ad esmepio la firma disgiunta), esse sono considerate creditori o debitori in solido nei confronti della banca per i saldi attivi o passivi:
    • solidarietà Attiva (verso la banca): ciascuno degli intestatari può prelevare o disporre dell’intero saldo del conto autonomamente. La banca è liberata dall’obbligazione pagando anche solo uno dei cointestatari;
    • solidarietà passiva (verso la banca): se il conto va in rosso (scoperto di conto), la banca può richiedere l’intero importo dovuto a uno qualsiasi dei cointestatari, indipendentemente da chi abbia causato il debito;
  • art. 1855: regola il diritto di recesso nei contratti di conto corrente bancario a tempo indeterminato stabilendo che ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro 15 giorni:
    • recesso unilaterale_: sia il correntista che la banca (o intermediario finanziario) possono chiudere il rapporto contrattuale in qualsiasi momento senza dover specificare una motivazione;
    • termini di preavviso: la legge fissa il termine standard a 15 giorni. Tuttavia, gli usi locali o le singole condizioni contrattuali possono prevedere tempistiche differenti (spesso più lunghe);
    • contratti a tempo determinato: per i contratti a scadenza, il recesso prima del termine è solitamente possibile solo per giusta causa;
  • art. 1856: stabilisce che le banche rispondono secondo le regole del mandato (artt. 1703 e seguenti del C.C.) quando eseguono incarichi ricevuti dai correntisti o da altri clienti:
    • responsabilità su base del mandato: la banca è tenuta ad agire con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 del C.C.) nell’eseguire le disposizioni del cliente, rispondendo per eventuali inadempienze;
    • delega ad altri istituti (corrispondenza): se l’incarico deve essere eseguito in una zona o “piazza” in cui la banca non ha proprie filiali, essa è autorizzata ad affidare l’esecuzione a un’altra banca o a un proprio corrispondente;
  • art. 1857: stabilisce quali norme del “conto corrente ordinario” si applicano anche alle operazioni regolate in conto corrente bancario (artt. 1826, 1829 e 1832).

Ricordiamo che il Codice Civile fornisce delle linee guida generali, ogni Istituto di Credito, nel rispetto del Codice Civile, approfondisce la materia.


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