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Che cos’è la marca da bollo?

La marca da bollo è una carta valori simile a un francobollo ed è usata per la convalida di atti e documenti.

La marca da bollo è stata utilizzata, per la prima volta in Italia, nel 1863 ed era simile al francobollo; dal 2005 è entrata in vigore quella adesiva con i contrassegni telematici rilasciati dall’Agenzia delle Entrate e stampati al momento della richiesta.

Nel 2007 la marca da bollo adesiva con contrassegni telematici sostituisce quella classica rendendola fuori corso, cioè non più valida.

Su alcuni atti pubblici, non si utilizza la marca da bollo ma un timbro sostitutivo che attesta il pagamento in contanti dell’importo effettuato direttamente al soggetto emittente l’atto.

Oggi, viene utilizzata la marca da bollo digitale (Servizio @e.bollo), emessa elettronicamente attraverso siti web connessi all’Agenzia delle Entrate ed introdotta dall’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014.

Le vecchie marche da bollo sono ancora valide anche nel caso in cui non riportino gli aumenti introdotti nel 2013; al momento del loro utilizzo, bisogna assolvere l’imposta totale dovuta indicata sul relativo documento.

Servizio @e.bollo

Con la fatturazione elettronica, è stato disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche; basta ripotare sul documento una specifica annotazione, nel caso lo preveda il regime fiscale.

L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, nel processo della fatturazione elettronica avviene valorizzando il elativo campo all’interno del tracciato XML della stessa fattura elettronica; successivamente, la partita IVA pagherà, direttamente all’Agenzia delle Entrate, tramite il proprio cassetto fiscale i bolli dovuti.

L’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 e modificato dal Dm del 4 dicembre 2020 ha previsto che all’interno del portale Fatture e corrispettivi vengano riportati i dati relativi all’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse affinché siano a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati.

I dati sono integrati con quelli che non indicano l’assolvimento dell’imposta di bollo e le partite IVA ne possono verificare la correttezza dando all’Agenzia delle Entrate, in caso di contestazione, le opportune delucidazioni.

Marca da bollo sulle fatture elettroniche

Ogni trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate elabora ed integra, in una apposita sezione di Fatture e Corrispettivi, le fatture elettroniche trasmesse allo SdI (Sistema di Interscambio) senza scartare nessun documento ricevuto in base al corretto inserimento dell’indicazione sull’assoggettamento dell’imposta di bollo.

L’Agenzia mette in evidenzia anche le autofatture per regolarizzazione di operazioni che riportano i presupposti per l’assoggettamento del bollo ma non contengono l’indicazione.

Dopo aver effettuato l’integrazione dei dati, l’Agenzia delle Entrate fornisce alla partita IVA nel proprio portale in Fatture e Corrispettivi due elenchi contenenti gli estremi delle fatture emesse, quindi inviate allo SdI (Sistema di Interscambio), nel trimestre solare di riferimento:

  1. Elenco A (non modificabile);
  2. Elenco B (modificabile).

Elenco A (non modificabile)

In questo elenco, non modificabile, sono presenti le fatture elettroniche (ordinarie e semplificate), emesse verso i privati e verso le Pubbliche amministrazioni, con l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo.

L’indicazione viene rilevata valorizzando il campo Bollo virtuale su SI:

  • 2.1.1.6.1 nel tracciato XML della fattura ordinaria;
  • 2.1.1.5 nel tracciato XML della fattura semplificata.

Le partite IVA troveranno, solo nell’elenco A, le autofatture (TD20: Autofattura per mancata ricezione della fattura o per irregolarità) che emettono (con assolvimento del bollo) per regolarizzare un’operazione, in assenza della fattura che il fornitore estero avrebbe dovuto emettere (articolo 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993).

Elenco B (modificabile)

In questo elenco, sono presenti le fatture elettroniche (ordinarie e semplificate), emesse verso i privati e verso le Pubbliche amministrazioni, che non riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma con l’obbligo di tale assolvimento.

Si tratta delle fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  • la somma degli importi nei campi Prezzo totale (2.2.1.11 della fattura ordinaria) e Importo (2.2.2 della fattura semplificata) se risulta maggiore di 77,47 €;
  • è stato valorizzato il campo Natura con:
    • N2.1: operazioni non soggette/fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale (extra UE);
    • N2.2: operazioni non soggette per carenza del presupposto oggettivo o soggettivo, per i quali non vi è obbligo di emissione delle fatture;
    • N3.5: operazioni non imponibili effettuate nei confronti di cessionari esportatori abituali che abbiano comunicato telematicamente all’Agenzia delle Entrate e rilasciato la dichiarazione di intento;
    • N3.6: operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond (esportatori abituali);
    • N4: operazioni di cessione con aliquota zero quindi operazioni esenti IVA;
  • manca l’indicazione della codifica di non assoggettamento all’imposta per specifica disposizione normativa, l’operazione deve riportare nel campo Tipo dato (2.2.1.16.1) presente nel blocco Altri dati gestionali uno dei seguenti valori:
    • NB1: documento assicurativo con l’imposta di bollo assorbita nell’imposta sulle assicurazioni;
    • NB2: documento emesso da una partita IVA che opera nel terzo settore;
    • NB3: documento tra la banca e il cliente correntista dove l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo dell’estratto conto.

Sono escluse le fatture elettroniche aventi tipo documento:

  • TD16: integrazione fattura reverse charge interno;
  • TD17: integrazione e/o autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19: integrazione e/o autofattura per acquisto di beni;
  • TD20: autofattura per regolarizzazione.

Vengono escluse anche le fatture elettroniche che presentano il campo Regime fiscale con i seguenti dati:

  • RF05: vendita sali e tabacchi;
  • RF06: commercio di fiammiferi;
  • RF07: editoria;
  • RF08: gestione servizi di telefonia pubblica;
  • RF09: rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
  • RF10: intrattenimenti, giochi e altre attività;
  • RF11: agenzie viaggi e turismo.

Le partite IVA troveranno, solo nell’elenco B, le autofatture (TD20: Autofattura per mancata ricezione della fattura o per irregolarità) che emettono (con assolvimento del bollo) per regolarizzare un’operazione, in assenza della fattura che il fornitore estero avrebbe dovuto emettere (articolo 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993).

Individuazione del trimestre solare di riferimento

Per individuare il corretto trimestre di riferimento vengono considerati i seguenti dati presenti delle fatture elettroniche:

  • data di consegna: il dato deve essere antecedente alla chiusura del trimestre solare di riferimento ed inviato dallo SdI nella notifica di ricevuta di consegna una volta elaborato il documento;
  • data di messa a disposizione: il dato deve essere antecedente alla chiusura del trimestre solare di riferimento ed inviato dallo SdI nella notifica di ricevuta di impossibilità di recapito: se il dato non rientra nel trimestre di riferimento solare il documento sarà presente nel trimestre successivo.

Per quanto riguarda le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerati i seguenti dati:

  • data di consegna: il dato deve essere antecedente alla chiusura del trimestre solare di riferimento ed inviato dallo SdI nella notifica di ricevuta di consegna una volta elaborato il documento non è rilevante il dato di accettazione del documento ricevuto dalla PA;
  • consegna in decorrenza termini: il dato deve essere antecedente alla chiusura del trimestre solare di riferimento ed inviato dallo SdI nella notifica di ricevuta di consegna una volta elaborato il documento non è rilevante il dato della notifica di decorrenza termini;
  • ricevuta di impossibilità di recapito: se il dato non rientra trimestre di riferimento solare il documento sarà presente nel trimestre successivo.

Si consiglia di non procedere con l’anticipazione per evitare il disallineamento tra gli importi versati e quelli determinati dall’Agenzia delle entrate e quindi evitare un eventuale e periodico chiarimento con la stessa.

Consultazione e variazione dell’elenco B

Gli elenchi sono messi nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre solare di riferimento; quindi i primi elenchi dell’anno fiscale in corso sono consultabili entro il 15 aprile di ogni anno mentre quelli dell’ultimo trimestre sono consultabili entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

Calendarioelenchi A e Blimite delle modifichevedere degli importiversamento del bollo
1° trimestre15/0430/0415/0531/05
2° trimestre15/0710/0920/0930/09
3° trimestre15/1031/1015/1130/11
4° trimestre15/0130/0115/02528/02

In caso di giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

La partita IVA può procedere alla modifica dei documenti presenti nell’elenco B indicando quelli senza imposta di bollo che, con in quest’ultimo caso, ricordiamo devono:

  • essere fatture elettroniche trasmesse ed elaborate dallo SdI e non scartate con notifica di ricevuta di consegna o ricevuta di impossibilità di recapito;
  • essere fatture elettroniche emesse dalla partita IVA come venditore (cedente e/o prestatore);
  • essere autofatture (TD20) emesse dalla partita IVA come acquirente (cessionario e/o committente);
  • riferirsi al trimestre in oggetto e non al trimestre precedente o successivo.

La partita IVA può procedere con le modifiche all’elenco B dal portale Fatture e corrispettivi, quindi operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture in modalità massiva sia in fase di scarico (download di uno o più file) sia in fase di caricamento (upload di uno o più file) del file contenente i dati con le relative modifiche e/o integrazioni.

Ogni qualvolta vengano effettuate delle modifiche lo SdI restituisce all’utente l’esito dell’elaborazione, indicando le fatture eventualmente scartate ed i relativi motivi.

Se si effettua un download per procedere in modo massivo, ma si modifica un solo file è sufficiente caricare il solo file modificato o caricare, con un unico file, le sole modifiche e/o integrazioni da apportare all’elenco B.

L’elenco può essere modificato più volte, entro il termine previsto. L’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre, sulla base dell’ultima modifica trasmessa e, una volta assolta l’imposta di bollo, viene inibita la possibilità di un’ulteriore modifica dell’elenco; non ci sono limiti alle modifiche se non quella di effettuare delle modifiche oltre il termine di chiusura del trimestre.

Le fatture elettroniche riportano l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo; l’informazione si trova nei dettagli della fattura elettronica ed è consultabile nell’area riservata di Fatture e Corrispettivi.

Assolvere l’imposta

L’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta, sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B modificati dal contribuente, per il trimestre di riferimento, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Per procedere al pagamento esistono due modi:

  1. Conto corrente;
  2. Modello F24.

Conto corrente

Per procedere tramite conto corrente si deve indicare, nell’apposita funzionalità web del portale Fatture e corrispettivi, l’IBAN del conto corrente sul quale sarà addebitato l’importo dell’imposta di bollo.

Nel caso di ritardo del pagamento, rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola contestualmente la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento operoso.

Modello F24

La partita IVA deve versare l’importo in modalità telematica tramite il modello F24 utilizzando uno dei seguenti codici tributo:

  • 1° trimestre: 2521;
  • 2° trimestre: 2522;
  • 3° trimestre: 2523;
  • 4° trimestre: 2524;
  • Sanzioni: 2525;
  • Interessi: 2526.

Nel caso di mancato o inferiore pagamento rispetto al dovuto, o ritardo rispetto alla scadenza, l’Agenzia invia una comunicazione telematica all’indirizzo PEC, presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), della partita IVA indicando l’importo dovuto per l’imposta di bollo, la sanzione prevista ridotta a un terzo (art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997) e gli interessi.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la partita IVA può fornire chiarimenti in merito ai versamenti e provvedere al pagamento (in tutto o in parte); in caso di ritardo, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell’imposta non versata, della sanzione amministrativa e degli interessi.

La sanzione può essere decurtata a ⅓ ed è pari:

  • al 30% se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza;
  • al 15% se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza;
  • ad un importo pari ad 1/15 (1% per ogni giorno) se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza.

È possibile, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con le somme ricalcolate e dopo i chiarimenti forniti in merito ai pagamenti dovuti, procedere al pagamento della somma ricalcolata.