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Che cos’è la partita IVA?

La partita IVA è un codice composto da 11 numeri e identifica in modo univoco, presso l’Agenzia delle Entrate, le società e chi esercita un’attività o una professione; oltre ad identificare le attività di business, il codice viene utilizzato per il pagamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto).

È obbligato ad aprirla chiunque voglia svolgere un’attività con compensi annui superiori ai 5.000,00 €.

Rilascio del codice​

I soggetti iscritti al Registro delle imprese o al REA (Registro delle notizie economiche e amministrative) devono presentare la dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12 e modello AA7/10) utilizzando la Comunicazione Unica.

I soggetti iscritti al Registro delle imprese e al REA (Registro delle notizie economiche e amministrative) devono presentare la dichiarazione di inizio attività secondo le istruzioni allegate al modello AA9/12 o al modello AA7/10.

I soggetti non residenti che intendono identificarsi direttamente in Italia ai fini IVA devono presentare la dichiarazione di identificazione diretta (modello ANR/3) al Centro Operativo di Pescara, direttamente o per posta.

Centro operativo di Pescara​

È a sede distaccata dell’Agenzia delle Entrate competente nelle richieste di mutua assistenza formulate da Stati esteri nei confronti di debitori non residenti e non domiciliati fiscalmente, già identificati o privi di identificativo fiscale in Italia.

Dopo aver ricevuto ed esaminato la documentazione procede al recupero dei crediti affidando la riscossione delle somme richieste tramite Agenti della riscossione iscritti a ruolo anche tramite l’esecuzione forzata in accordo con l’Agenzia delle Entrate e l’ADM (Agenzia Dogane Monopoli).

Questo comportamento si basa sul principio di proprietà del credito, lo Stato che riceve la richiesta di recupero del credito tributario adotterà tutti gli strumenti a sua disposizione in materia di recupero come se si trattasse di crediti tributari propri.

Presentare la dichiarazione​

Esistono 3 diverse modalità di presentazione del modulo:

  • presentare il modello all’Agenzie delle Entrate;
  • compilare e inviare il modulo online tramite PEC (posta elettronica certifica) e la firma digitale sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • inviare una raccomandata A/R (ricevuta di ritorno) con il modulo e copia di un documento valido.

All’interno del modulo, bisogna indicare il codice ATECO (ATtività ECOnomiche).

La partita IVA può avere quattro tipologie:

Persone fisiche​

Le imprese individuali e i lavoratori autonomi devono compilare il modello AA9/12 e la SCIA (Segnalazione Certificata di modello di inizio attività).

In alternativa alla SCIA, i contribuenti iscritti nel Registro delle Imprese o nel REA (Registro delle notizie economiche e amministrative) possono avvalersi della Comunicazione Unica d’Impresa.

La Comunicazione Unica permette di compilare il modello AA9/12 e inviare il tutto in via telematica o su supporto informatico al Registro delle imprese.

È possibile, invece, utilizzare il modello AA9/12 se non iscritti nel Registro delle imprese o nel REA, da presentare entro 30 giorni dalla data di inizio attività:

  • di persona o tramite delega all’Agenzia delle Entrate in duplice copia;
  • con una raccomandata allegando la copia di un documento del dichiarante e una copia del modello all’Agenzia delle Entrate (fa fede la data di spedizione e non quella di ricezione);
  • per trasmissione telematica.

Operazioni intracomunitarie​

Le partite IVA possono svolgere operazioni intracomunitarie se inclusi nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System).

È possibile aderire al VIES al momento di presentare la SCIA oppure in un secondo momento.

Variazione o Chiusura​

In caso di variazione o chiusura, si deve compilare il modello AA9/12 e presentarlo entro 30 giorni con le stesse modalità previste per l’inizio attività; indicare il codice ATECO.

La chiusura d’ufficio è prevista se nei tre anni precedenti non è stato registrato alcun documento fiscale. L’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione sulla chiusura d’ufficio della partita IVA.

Persone non fisiche​

I soggetti diversi dalle persone fisiche devono compilare il modello AA7/10 e la SCIA (Segnalazione Certificata di modello di inizio attività).

I contribuenti iscritti nel Registro delle imprese o nel REA (Registro delle notizie economiche e amministrative) possono utilizzare solo la Comunicazione Unica d’Impresa.

La Comunicazione Unica permette di compilare il modello AA9/12 e inviare il tutto in via telematica o su supporto informatico al Registro delle imprese.

È possibile, invece, utilizzare il modello AA7/10 per i contribuenti non iscritti nel Registro delle imprese o nel REA, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di inizio attività:

  • di persona o tramite delega all’Agenzia delle Entrate in duplice copia;
  • con una raccomandata, allegando la copia di un documento del dichiarante e una copia del modello all’Agenzia delle Entrate (fa fede la data di spedizione e non quella di ricezione);
  • per trasmissione telematica.

Operazioni intracomunitarie​

Le partite IVA possono svolgere operazioni intracomunitarie se inclusi nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System).

È possibile aderire al VIES (VAT Information Exchange System) al momento di presentare la SCIA oppure in un secondo momento.

Variazione o Chiusura​

In caso di variazione o chiusura, si deve compilare il modello AA9/12 e presentarlo entro 30 giorni con le stesse modalità previste per l’inizio attività; indicare il codice ATECO.

La chiusura d’ufficio è prevista se nei tre anni precedenti non è stato registrato alcun documento fiscale. L’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione sulla chiusura d’ufficio della partita IVA.

Persone non fisiche senza partita IVA​

Queste figure non sono obbligate alla presentazione della SCIA (ad esempio enti, associazioni, fondazioni, condomini e parrocchie), perché non svolgono attività rilevanti ai fini dell’IVA; sono obbligati ad avere solo il codice fiscale.

Il codice fiscale è formato da 11 caratteri numerici, di cui:

  • i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo;
  • i successivi 3 rappresentano il codice identificativo dell’ufficio;
  • l’ultimo funge da controllo.

Per richiedere il codice fiscale si utilizza il modello AA5/6 che può essere presentato:

  • di persona o tramite delega all’Agenzia delle Entrate in duplice copia;
  • con una raccomandata allegando la copia di un documento del dichiarante e una copia del modello all’Agenzia delle Entrate (fa fede la data di spedizione e non quella di ricezione).

Variazione o Chiusura​

Per la variazione dei dati, si utilizza il modello AA5/6 con l’invio telematico anche nel caso di estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione.

Regime forfettario​

Il regime forfettario è un regime agevolato; prevede delle semplificazioni contabili ai fini dell’IVA e consente la determinazione forfetaria del reddito da assegnare ad una sola imposta.

È fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione in possesso dei requisiti stabiliti:

  • limite dei ricavi: da 25.000,00 € a 85.000,00 €;
  • spese per lavoro dipendente e assimilati: non oltre i 5.000,00 € lordi;
  • beni strumentali: costo totale non superiore ai 20.000,00 €.