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Che cos'è il brevetto?

Il brevetto è il punto di collegamento tra il mondo della creatività e quello dell'industria; è un titolo giuridico che garantisce la proprietà e il diritto esclusivo di sfruttamento di una invenzione, oppure l'uso di un marchio industriale per un periodo di tempo ben determinato.

Il riconoscimento di questo diritto consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.

Il brevetto si applica anche ai processi produttivi e ai metodi di realizzazione.

Le invenzioni si possono suddividere in tre categorie fondamentali:

  • invenzione di prodotto (uno strumento, una macchina, un composto chimico ecc.);
  • invenzione di procedimento o processo (procedura industriale o metodo di lavorazione);
  • invenzione di impiego o nuovo uso (può essere depositato indipendentemente dal fatto che tramite detto processo si ottenga un prodotto già conosciuto).

Il brevetto tutela anche:

  • i modelli d'utilità;
  • le varietà vegetali;
  • i software;
  • le topografie di prodotti;
  • i semiconduttori;
  • la presentazione di informazioni;
  • i metodi commerciali.

L'oggetto da brevettare deve avere le seguenti caratteristiche:

  • essere nuovo;
  • frutto di un'attività inventiva;
  • volto all'industria;
  • conforme alle leggi civile e morali;
  • una descrizione dettagliata.

Per quanto riguarda le invenzioni fanno eccezione:

  • le scoperte;
  • le teorie scientifiche;
  • i sistemi matematici piani;
  • i principi e i metodi per attività intellettuali;
  • i giochi o le attività commerciali e i programmi per gli elaboratori.

Tipi di brevetto

Ne esistono di due tipi, uno per invenzione e l'altro per modello di utilità.

Si ha un’invenzione quando si realizza qualcosa di nuovo mentre si ha il modello di utilità quando si migliora il prodotto esistente.

All’atto del deposito, si può presentare contemporaneamente la domanda di brevetto per invenzione e il modello di utilità; sarà l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a scegliere di inserire l’invenzione nell’uno o nell’altro registro; inoltre un modello di utilità può essere convertito in un brevetto per invenzione o viceversa.

Brevetto per invenzione

Questo documento comprende le invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale e che rappresentino una soluzione nuova e originale ad un problema tecnico. Possono essere tutelati con il brevetto per invenzione industriale:

  • prodotti;
  • metodi di produzione di beni e procedimenti industriali.

Insieme ai marchi e ai diritti d’autore, ai diritti di design industriale e ai segreti commerciali il brevetto è parte integrante dei diritti di proprietà intellettuale. Sono diritti esclusivi legati alla conoscenza umana, alle idee e alle opere artistiche.

Nel territorio italiano, il brevetto ha validità 20 anni, dalla data di deposito.

Al termine della durata non è possibile rinnovarlo.

Brevetto per modello di utilità

Il brevetto per modello di utilità o modello industriale riguarda le nuove configurazioni di oggetti di uso che conferiscano una particolare efficacia o comodità di applicazione e impiego rispetto a quanto già noto in genere per:

  • gli strumenti;
  • le macchine o parti di esse;

Non rientrano come modelli di utilità:

  • i processi industriali;
  • i metodi in generale;
  • le invenzioni chimiche;
  • le biotecnologiche e quelle elettroniche.

Nel territorio italiano, il brevetto ha validità 20 anni, dalla data di deposito

Al termine della durata non è possibile rinnovarlo.

Cosa non è brevettabile

Non possono costituire oggetto di brevetto per invenzione e/o modello di utilità:

  • le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori (software) in quanto tali;
  • le presentazioni di informazioni;
  • i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (pur essendo brevettabili i prodotti, le sostanze o le miscele di sostanze per l’attuazione di tali metodi);
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse;
  • le varietà vegetali iscritte nell’anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
  • le creazioni estetiche;
  • le invenzioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente, e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione della biodiversità e alla prevenzione di gravi danni ambientali.

Diritti di chi brevetta

La tempistica per il rilascio di un brevetto sono circa 18 mesi dalla domanda di un brevetto che può essere depositata on line per chi è in possesso della firma digitale; deve avere come oggetto una sola invenzione e deve essere redatta su un apposito modulo con le seguenti indicazioni:

  • descrizione dell'oggetto;
  • il titolo;
  • un riassunto;
  • disegni dello stesso.

I diritti di brevetto possono essere ceduti; la cessione della licenza di un brevetto a terzi consente di ricevere, periodicamente, delle retribuzioni (in genere sono royalty) a fronte dell’autorizzazione di utilizzo.

La concessione dei diritti di un brevetto può essere un vantaggio economico utile, nel caso in cui, il titolare del brevetto non sia in grado di sfruttarlo.

La rivendicazione dei diritti può dare luogo a vere e proprie battaglie legali; nel caso esistano queste controversie, la validità di un brevetto viene nuovamente valutata da un giudice o da un perito tecnico nominato dall'autorità giudiziaria.

Il titolare proprietario del brevetto ottiene il monopolio del relativo mercato in assenza di brevetti di terzi.

Ci sono tre tipi di accordi di cessione dei diritti di brevetto:

  • Licenza esclusiva: un solo concessionario ha il diritto di utilizzo e il proprietario non può usare il brevetto;
  • Licenza unica: un solo concessionario e il proprietario possono usare il brevetto;
  • Licenza non esclusiva: diversi concessionari (in genere in aree geografiche diverse) e il titolare possono usare il brevetto.

Per limitare la competizione e impedire il trasferimento della tecnologia, anziché procedere alla cessione totale del brevetto, l'inventore può stabilire per alcuni, l’assegnazione di diritti su base esclusiva, per altri su base unica o non esclusiva.

Requisiti per richiedere il brevetto

Le caratteristiche per richiedere il brevetto sono:

  1. Nuovo;
  2. Attività inventiva;
  3. Industrialità.

Nuovo

L’oggetto non deve essere stato prodotto o accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito di richiesta del brevetto.

Attività invettiva

Per una persona esperta del ramo, deve risultare, in modo evidente, la sua originalità.

Questo requisito assicura che il brevetto sia concesso solo se possa scaturire da un processo inventivo o creativo e non da un processo dedotto da un altro già esistente

Industrialità

L'oggetto deve essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi settore industriale, compreso quello agricolo.

Domanda di brevetto

Il dossier di brevetto è sottoposto ad un esame preliminare amministrativo e tecnico; L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) verifica che la documentazione sia completa e le tasse di deposito pagate.

L’UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi) effettua un esame di merito della domanda; controlla la brevettabilità ed effettua una ricerca di anteriorità ovvero, una ricerca per rintracciare tutti i brevetti o le rivendicazioni, relativi a quell’argomento che possano essere stati pubblicati prima della data di deposito.

Per le domande di modello di utilità l’UIBM effettua l’esame solo sulla base della documentazione presentata dal richiedente in quanto non è prevista la ricerca di anteriorità.

Per le domande di modello di utilità l’UIBM effettua l’esame sulla base della documentazione presentata dal richiedente perché non è prevista la ricerca di anteriorità.

L’iter si conclude entro 24/25 mesi dalla data di deposito; in caso positivo con la concessione di brevetto, in caso negativo con la comunicazione di rifiuto.

Depositare la domanda

La domanda di richiesta del brevetto può essere fatta su moduli cartacei, online o via posta, e devono essere indicati i seguenti dati:

  1. Titolo;
  2. Dati anagrafici del richiedente;
  3. Dati anagrafici dell'inventore;
  4. Domicilio elettivo.

Per quanto riguarda il deposito online bisogna accedere al portale della DGTPI-UIBM (Direzione Generale Tutela Proprietà Industriale e Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) presente all'interno del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).

Qualora si decida di depositare la domanda di persona, in modo cartaceo, questa andrà consegnata, in una qualsiasi Camera di Commercio, accompagnata dal modulo disponibile nella sezione Modulistica per il deposito cartaceo nel sito web dell'UIBM.

È anche possibile depositare la domanda via posta spedendola all'UIBM (via Molise 19 a Roma, CAP 00187).

Ora vediamo i dati.

Titolo

Il modulo deve indicare, in modo conciso e chiaro, il carattere dell’invenzione e non sì possono usare termini di fantasia o in lingua diversa dall’italiano.

Dati anagrafici del richiedente

Il richiedente deve indicare: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, nazionalità e può essere una persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana oppure straniera; nel caso ci fossero più richiedenti, le informazioni devono essere indicate da ogni richiedente.

Dati anagrafici dell'inventore

L'inventore può essere solo persona fisica e deve indicare: nome e cognome, nazionalità.; nel caso ci fossero più inventori, le informazioni devono essere indicate da ogni inventore.

Domicilio elettivo

Sulla domanda di brevetto, il richiedente deve indicare un domicilio all'interno di uno stato membro dell’Unione Europea o, comunque, dello spazio economico europeo.

Le partite IVA o i mandatari devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o analogo indirizzo di posta elettronica purché certifichi la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse.

Altre domande o eventuali priorità

Le domanda di invenzione o modello di utilità, che non rivendicano una priorità, se sono state compilate in lingua straniera, hanno due mesi per essere rettificate e presentate lingua italiana:

  • riassunto;
  • descrizione;
  • rivendicazioni;
  • lettera d'incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a una precedente procura generale (nel caso sia stato nominato un rappresentante: mandatario abilitato o avvocato iscritto all’albo professionale).

Nel caso di rivendicazioni estere, si deve presentare la documentazione tradotta in inglese per le sole domande di invenzione.

Nel caso di domande di brevetto, riguardanti una invenzione biotecnologica per la quale si richiede la protezione di sequenze nucleotidiche o amminoacidiche, si deve indicare tali sequenze, nel formato elettronico previsto, per le domande di brevetto europeo.

Non accettazione della domanda di brevetto

La domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità non è accettata nei seguenti caso:

  • richiedente non identificabile;
  • domicilio elettivo non valido;
  • mancanza documento di descrizione o disegni;
  • mancato pagamento dei diritti di deposito: alla domanda deve essere allegato il documento comprovante il pagamento dei diritti previsti per il deposito.

Brevetto estero

Il brevetto è un diritto territoriale pertanto, protegge il diritto di proprietà solo in quei Paesi in cui si riconosce tale diritto.

È possibile estendere la protezione della propria invenzione, in Paesi diversi dal proprio, mantenendo la stessa data di deposito.

La Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà industriale riconosce un diritto di priorità di 12 mesi, a partire dalla prima domanda depositata e il giorno del deposito non è compreso nel termine.

Il diritto di priorità consente di:

  • depositare in Italia una domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità rivendicante la priorità di una precedente domanda di invenzione o modello di utilità deposita all’estero (priorità estera) o in Italia (priorità interna);
  • estendere la propria invenzione all’estero depositando una domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità in un determinato Paese (o insieme di Paesi) aderenti all’Unione di Parigi che rivendichi la priorità del precedente deposito (in questo caso, la domanda di brevetto italiana).

Il diritto è conferito sia dal brevetto per invenzione che dal modello di utilità.

Il diritto di priorità concede, all‘inventore che deposita la prima domanda di brevetto, in Italia o negli altri Paesi dell’Unione Europea, da sei a dodici mesi (in base all’invenzione) per depositare il brevetto in altri Stati. Passato il periodo l’opera può essere riprodotta all’estero.