Reverse charge
Dizionario di contabilità
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Anche chiamato inversione contabile, è un meccanismo che ti permette di fare l’inversione contabile dell’IVA direttamente sul destinatario della cessione del bene o del servizio; l’IVA da normativa si contabilizza sul cedente.
Di regola la transazione del destinatario al cedente viene effettuata considerando l’applicazione dell’aliquota IVA in fattura calcolata dal cedente; quindi il destinatario paga una fattura con l’addebito dell’aliquota IVA e questa aliquota, successivamente, viene versata, dal cedente, allo Stato.
Con l’adozione del reverse charge è possibile invertire questo iter e fare in modo che l’onere di versamento dell’aliquota IVA, allo Stato, non ricada più sul cedente ma direttamente sul destinatario per conto del cedente.
La novità in assoluto del reverse charge è lo spostamento del carico tributario dell’IVA dal cedente al destinatario ed è stato creato per contrastare le frodi IVA ancora presenti in particolari settori.
Entrambi i soggetti siano passivi d’imposta (IVA), non è possibile effettuare l’inversione contabile ad esempio tra un’impresa e un soggetto privo di partita IVA come non è possibile effettuare il reverse charge su soggetti fiscali non residente nel territorio italiano quindi vi è l’obbligo di registrazione sul territorio italiano.
Il reverse charge è conosciuto anche come tax shift o self assessment.
Analizzando la normativa vigente, all’art. 17, comma 1 del DPR 633/1972 e alla direttiva n. 2006/112/CE, il principio generale ai, fini IVA, per la cessione di beni e/o prestazioni di servizi definisce come figura il debitore d’imposta colui che durante il suo esercizio (impresa, arti, professioni) effettua operazioni considerate rilevanti per lo Stato.
Tuttavia, per alcune operazioni, è previsto che il debitore d’imposta sia il soggetto passivo verso il quale tali operazioni si effettuino con l’inversione di imposta (reverse charge).
In pratica avviene questo:
E per poter applica il reverse charge si può procedere in due modi (artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/1972):
L’inversione contabile si applica per i seguenti settori e soggetti:
Con l’avvento della fatturazione elettronica il reverse charge andrà analizzato in base se si è in UE o in extra UE.
Questa situazione è stata definita, quindi chiarita, dalla circolare 14/E del 2019 e dalla FAQ 36 del 07/2019 dell’Agenzia delle Entrate che ricorda la non obbligatorietà di emissione della fattura elettronica bensì solo l’obbligo di trasmissione del dato (esterometro) dato che si tratta di operazioni intra ed extra UE.
Mentre per quanto riguarda le operazioni sul territorio italiano l’invio è facoltativo e non esiste l’obbligo di trasmissione dell’autofattura allo SdI specificando che adottando la natura N6 in fattura si dichiara che stiamo emettendo un documento per l’inversione dell’adempimento contabile e dalle disposizioni normative in vigore (artt. 24, 24 e 25 del DPR 633/1972) per questa operazione è previsto solo l’integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta. Per i contribuenti che ricevono la fattura senza l’addebito bon sono obbligati a generare altri documenti in formato digitale per l’integrazione alla fattura.
Anche se la norma e la FAQ sembrano chiare rimangono ancora dei dubbi pratici nell’identificare alcuni dati nel documento da integrare dato che si tratta, comunque, di un documento digitale.
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