Che cos’è il regime forfettario?
Il regime forfettario è un regime agevolato che interessa le persone fisiche e le imprese familiari (con alcune eccezioni) esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione secondo la normativa vigente.
All’inizio dell’attività, si può esercitare l’opzione di adesione utilizzando il modello AA9/12 (inizio attività IVA) dell’Agenzia delle Entrate.
Se l’attività è stata avviata nell’anno precedente (ricavi non superiori ad 85.000,00 € salvo tutti gli altri requisiti) si può optare per l’adesione nel rigo VO33 del quadro VO della Dichiarazione IVA relativa all’anno fiscale appena concluso:
- colonna 1: adesione;
- colonna 2: revoca di adesione.
Determinare il reddito nel regime forfettario
Per determinare il reddito, nel regime forfettario, si esegue il calcolo sui ricavi o compensi percepiti, nel periodo di imposta preso in esame, applicando il coefficiente di redditività (codice ATECO) e portando in detrazione i contributi obbligatori versati per legge nel periodo di imposta.
Nel caso di inizio attività il limite di 85.000,00 € va ridotto in proporzione ai mesi di operatività dividendo il limite per i giorni che compongono un anno fiscale (in Italia sono 365 giorni) e moltiplicare il risultato per i giorni di attività effettiva (vengono considerati anche i festivi).
Il valore del reddito si inserisce nelle specifiche sezioni del ‟quadro LM” della dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche:
- Sezione I: viene inserito il reddito delle start-up relativo ai soli primi 5 anni dell’attività e soggetto all’imposta sostitutiva del 5%;
- Sezione II: viene inserito il reddito del regime forfettario soggetto all’imposta sostitutiva del 15%.
Per le start-up (al 2023), l’imposta sostitutiva è pari al 5% della base imponibile, per i primi cinque anni, dal 6° anno in poi l’imposta aumenta al 15%.
I costi sostenuti nell’esercizio non possono essere dedotti dal reddito, tranne i contributi previdenziali versati, che vanno indicati nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche.
Il regime agevolato si intende in franchigia dell’IVA, poiché la relativa imposta sostituisce:
- IVA (Imposta sul Valore Aggiunto);
- IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche);
- addizionale comunale;
- addizionale regionale;
Col regime forfettario il titolare non è sostituto di imposta, non applica la ritenuta di acconto se è professionista, né la trattiene e la versa per altri.
Per questo regime, viene esclusa l’applicazione degli indici ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).
Accedere al regime forfettario
I requisiti, per l’accesso al regime forfettario, sono verificati con riferimento all’anno di imposta precedente rispetto a quello per il quale si chiede l’accesso al regime e si basano su:
- ricavi o compensi non superiori a 85.000,00 € su base annua;
- ammontare complessivo delle spese sostenute per lavoro accessorio, dipendente o collaboratore per un importo annuo non superiore a 20.000,00 € euro lordi;
- senza limite nel caso di acquisto di beni strumentali.
In caso di più attività, si deve fare attenzione a non superare il limite massimo di 85.000,00 € considerando la somma del fatturato dei singoli codici ATECO.
Nel caso di superamento del limite sono state previste due possibilità in base all’extra soglia fattura:
- entro 100.000,00 € (ma oltre il limite stabilito): si rimane nel regime forfettario per l’anno in corso e basta versare l’imposta sostitutiva prevista ma l’anno successivo sei obbligato ad adottare il regime ordinario se vuoi proseguire con l’attività;
- oltre 100.000,00 €: vieni automaticamente escluso dal regime forfettario e verrai in automatico inserito nel regime ordinario e questo ti obbligherò ad applicare l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto).
Per poter rientrare nel regime forfettario dovrai rientrai nei requisiti richiesti dalla normativa vigente dopo 2 anni.
Non a tutti risulta conveniente adottare il regime forfettario.
È consigliato alle imprese individuali o liberi professionisti che non devono sostenere, nell’arco dell’anno, ingenti costi di gestione.