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Che cos’è il ravvedimento operoso?

Definizione

Il ravvedimento operoso permette al contribuente di sistemare in modo spontaneo irregolarità fiscali, mancati o ridotti versamenti di imposte beneficiando della riduzione delle sanzioni (art. 13 del D.Lgs n. 472 del 1997).

Possono applicarlo tutti i contribuenti; è inibito solo in presenza di notifica degli atti di liquidazione e di accertamento nonché, in presenza di comunicazioni di controllo automatizzato e formale sulle dichiarazioni.

Prima delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità del 2015, per poterne usufruire occorreva rispettare determinate condizioni e limiti di tempo.

Regolarizzare il ravvedimento operoso

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

In questo modo le sanzioni si possono ridurre a:

Qui di seguito approfondiremo i singoli punti.

1/10 del minimo di quella prevista

Con riferimento alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Decorso il termine di novanta giorni, le dichiarazioni annuali si considerano sempre “omesse” (art. 2, c. 7 del d.P.R. n. 322 del 1998). In tal caso, la definizione spontanea della sanzione in misura ridotta è esclusa.

1/10 del minimo

Con riferimento alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza.

Con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza.

1/9 del minimo

Con riferimento alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore.

Con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore.

1/8 del minimo

Con riferimento alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall’errore.

Con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.

1/7 del minimo

Con riferimento alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall'errore.

Con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore.

1/6 del minimo

Con riferimento alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.

Con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto (art. 6-bis, c. 3, l. n. 212 del 2000), non preceduto dalla constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24, l. n. 4 del 1929), senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (art. 6, c. 2-bis, primo periodo del d.lgs. n. 218 del 1997*).

1/5 del minimo

Con riferimento alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24, l. n. 4 del 7 gennaio 1929); sono esclusi da tale regolarizzazione i casi di mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi, o mancata installazione dei misuratori fiscali o registratori telematici.

Con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (*art. 24, l. n. 4 del 1929), senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale (art. 5-quater, d.lgs. n. 218 del 1997) e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto (art. 6-bis, c. 3, l. n. 212 del 2000); sono esclusi da tale regolarizzazione i casi di mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi, o mancata installazione dei misuratori fiscali o registratori telematici.

1/4 del minimo

Con riferimento alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a 1/4 del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto (art. 6-bis, c. 3, l. n. 212 del 2000), relativo ad una violazione constatata mediante processo verbale (art. 24, l. n. 4 del 1929), senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (art. 6, c. 2-bis, primo periodo del d.lgs. n. 218 del 1997).

Versare il ravvedimento operoso

Per i versamenti occorre utilizzare i seguenti modelli:

  • F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), l’imposta sugli intrattenimenti e l'imposta di registro per gli atti diversi dai contratti di locazione, nonché per le relative sanzioni ed interessi;
  • F24 Elide per l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, dovuti in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie;
  • F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.

Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.

Ravvedimento parziale

È consentito il ravvedimento anche nel caso di versamento frazionato di quanto dovuto, purché siano rispettati i tempi prescritti (art. 13, l. a, a-bis, b, b-bis, b-ter, b-quarter c e art. 13-bis del d.lgs. n. 472 del 1997, e con riferimento ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate).

Ai fini dell’individuazione della riduzione applicabile alle sanzioni occorre aver riguardo al momento in cui le stesse sono versate.

Quindi, se il versamento dell’imposta eseguito tardivamente è frazionato in più pagamenti, è possibile definire le sanzioni relative a ciascun singolo versamento, applicando le riduzioni individuabili in base alla data in cui ha luogo ogni singola regolarizzazione, oppure eseguire un versamento unico della sanzione, applicando la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.