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Che cos'è la natura delle operazioni IVA?

L’apparato contabile italiano ha ideato una serie di codici sulla natura delle operazioni soggette all'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), o semplicemente natura IVA o codici natura, per l’identificazione univoca di tutte le operazioni che portano a l’emissione di un documento fiscale; il sistema di codice è comprensivo anche delle operazioni esenti dall’applicabilità dell’aliquota IVA.

Il sistema codifica i seguenti aspetti dell’operazione:

  • tipo di documento;
  • aliquota IVA o natura dell’operazione non soggetta ad IVA;;
  • regime fiscale;
  • metodo di pagamento;
  • cassa previdenziale.

Emettere una fattura elettronica, una parcella elettronica e una nota di credito elettronica richiede molta attenzione circa la scelta del giusto codice identificativo dell’ aliquota IVA da comunicare all’Agenzia delle Entrate.

Il codice identificativo è composto dalla lettera N (Natura) che precede un numero che classifica la lettera N, cioè la natura.

Qui sotto riportiamo la lista completa dei codici validi:

  1. N1: escluse ex art. 15;
  2. N2: non soggette:
    • N2.1: non soggette ex artt. da 7 a 7-septies;
    • N2.2: non soggette altri casi;
  3. N3: non imponibili:
    • N3.1: non imponibili esportazioni;
    • N3.2: non imponibili cessioni intraUE;
    • N3.3: non imponibili cessioni verso San Marino;
    • N3.4: non imponibili operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
    • N3.5: non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento;
    • N3.6: non imponibili altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;
  4. N4: esenti;
  5. N5: regime del margine IVA non esposta in fattura;
  6. N6: inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti):
    • N6.1: inversione contabile per la cessione di rottami e altri materiali di recupero;
    • N6.2: inversione contabile per la cessione di oro e argento puro;
    • N6.3: inversione contabile per il subappalto nel settore edile;
    • N6.4: inversione contabile per la cessione dei fabbricati;
    • N6.5: inversione contabile per la cessione dei telefoni cellulari;
    • N6.6: inversione contabile per la cessione dei prodotti elettronici;
    • N6.7: inversione contabile per le prestazioni nel comparto edile e nei settori connessi ad esso;
    • N6.8: inversione contabile per le operazioni nel settore energetico;
    • N6.9: inversione contabile per altri casi;
  7. N7: IVA assolta in altro Paese della UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, d.l. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies d.P.R. 633/72).

Analizziamo di seguito.

N1: Escluse ex art. 15

Si utilizza per le operazioni escluse per (art. 15, d.P.R. n. 633/72):

  • somme dovute a titolo di interessi moratori e/o penalità per ritardi e/o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario e/o committente;
  • beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

N2: non soggette

N2.1: non soggette ex artt. da 7 a 7-septies

Si utilizza per le operazioni non soggette ad IVA per assenza del requisito della territorialità (artt. da 7 a 7-septies, d.P.R. n. 633/72) di emissione della fattura (art. 21, comma 6-bis, d.P.R. n. 633/72; rigo VE34 del modello IVA).

Per le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1 nn. 1, 4 e 9 e comma 6-bis lettera a del d.P.R. n. 633/72) effettuate nei confronti di soggetti passivi UE debitori dell’imposta, deve essere inserita la dicituraInversione contabile nel campo 2.2.1.16.2 del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

N2.2: non soggette altri casi

Si utilizza per le seguenti operazioni:

  • fatture emesse da un contribuente forfetario;
  • operazioni in regime di monofase (ex art. 74, d.P.R. n. 633/72);
  • quota non soggetta (60%) cessione autoveicoli acquistati con IVA detratta nella misura del 40%.

N3: non imponibili

N3.1: non imponibili esportazioni

Si utilizza per le operazioni di esportazioni di beni ex art. 8, comma 1, lett. a, b e b-bis, d.P.R. n. 633/72, tra le quali sono ricomprese anche (rigo VE30, campo 2 del modello IVA):

  • le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
  • le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g, del Decreto Legge n. 331/1993).

N3.2: non imponibili cessioni intraUE

Si utilizza per le operazioni di cessioni intraUE (ex art. 41, d,l, n. 331/93), tra le quali sono comprese le ipotesi:

  • l’ipotesi in cui il cedente nazionale consegni i beni per conto del proprio acquirente UE in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo (triangolare UE promossa da soggetto di altro Stato UE);
  • l’ipotesi di cessione di beni da parte di un soggetto nazionale che fa consegnare gli stessi dal proprio fornitore UE al proprio cessionario di un altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta (triangolare UE promossa da soggetto passivo nazionale);
  • le cessioni intraUE di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato UE (ex art. 50-bis, comma 4, lett. f, DL n. 331/93).

Le cessioni intraUE di prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A, parte I, d.P.R. n. 633/72, effettuate da produttori agricoli e ittici (ex art. 34, d.P.R. n. 633/72): clicca qui.

N3.3: non imponibili cessioni verso San Marino

Si utilizza per le operazioni di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi (rigo VE30, campo 4 del modello IVA).

N3.4: non imponibili operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

Si utilizza per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis, d.P.R. n. 633/72), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, d.P.R.R n. 633/72) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano (rigo VE30, campo 5 del modello IVA).

Viene utilizzato anche per alcuni documenti integrativi, inviati dal cessionario e/o committente debitore dell’imposta.

Nel caso di acquisti di servizi non imponibili da prestatore estero trasmessi con tipo documento TD17 (integrazione e/o autofattura per acquisto di servizi dall’estero), oppure in caso di trasmissione di un tipo documento TD18 per integrazione fattura da reverse charge estero riferito ad acquisti non imponibili (art. 42, DL n. 331/93) per acquisti esenti, ai sensi della citata norma, va utilizzato il codice N4.

N3.5: non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento

Si utilizza per le operazioni non imponibili fatte nei confronti di esportatori abituali che hanno rilasciato la dichiarazione d’intento (rigo VE31 del modello IVA).

Viene utilizzato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond, ad esempio per:

  • TD18: integrazione per acquisto intraUE di beni;
  • TD23: estrazione beni da un deposito IVA introdotti (ex art. 50, comma 4, lett. c), DL n. 331/93).

N3.6: non imponibili altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Si utilizza in fatture per le operazioni di cessione (rigo VE32 del modello IVA):

  • relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
  • a soggetti domiciliati e/o residenti fuori dall’UE (ex art. 38-quater, comma 1, d.P.R. n. 633/72);
  • di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA (ex art. 50-bis, comma 4, lett. c, DL n. 331/93);
  • di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA (ex art. 50-bis, comma 4, lett. e ed h, DL n. 331/93).

Anche nel caso di trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (ex art. 50- bis, comma 4, lett. i, DL n. 331/93).

Viene utilizzato anche dal cessionario, ad esempio, nei seguenti casi:

  • TD18: integrazione per acquisto intraUE di beni con introduzione in un deposito IVA;
  • TD19: integrazione per acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA oppure per acquisto da cedente estero di beni all’interno del deposito IVA.

N4: Esenti

Si utilizza per le operazioni esenti in base all'ex art. 10, d.P.R. n. 633/72.

Come precisato dall’Agenzia nella Risoluzione 5.7.2017, n. 87/E, in caso di acquisto intraUE effettuato ai sensi dell’art. 42, DL n. 331/93, non integrato con l’IVA, in caso di operazione esente va riportato il codice N4.

N5: Regime del margine IVA non esposta in fattura

Si utilizza per le operazioni in cui si applica il regime dei beni usati (ex art. 36, d.l. n. 41/95).

Il codice N5 va utilizzato anche per le fatture dalle agenzie di viaggio e turismo (ex art. 74-ter, d.P.R. n. 633/72) riportando l’annotazione regime del margine – agenzie di viaggio (art. 21, comma 6, lett. e, d.P.R. n. 633/72) e il valore dell’imponibile comprensivo di IVA.

N6: inversione contabile

N6.2: Inversione contabile cessione di oro e argento puro

Si utilizza per le operazioni di cessioni di oro da investimento imponibili a seguito di opzione nonché di oro e argento puro (art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/72).

Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 3 del modello IVA.

N6.3: Inversione contabile subappalto nel settore edile

Si utilizza per le prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a, d.P.R. n. 633/72 (rigo VE35, campo 4 del modello IVA).

N6.4: Inversione contabile cessione di fabbricati

Si utilizza per le operazioni di cessioni dei fabbricati e/o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-bis, d.P.R. n. 633/72 (rigo VE35, campo 5 del modello IVA).

N6.5: Inversione contabile cessione di telefoni cellulari

Si utilizza per le operazioni di cessione dei telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. b, d.P.R. n. 633/72 (rigo VE35, campo 6 del modello IVA).

N6.6: Inversione contabile cessione di prodotti elettronici

Si utilizza per le operazioni di cessione delle console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. c, d.P.R. n. 633/72 (rigo VE35, campo 7 del modello IVA).

Si utilizza per le operazioni di cessione delle console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. c, d.P.R. n. 633/72 (rigo VE35, campo 7 del modello IVA).

N6.7: Inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi

Si utilizza per le prestazioni di servizi di pulizia e/o demolizione e/o installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art 17, comma 6, lett. a-ter, d.P.R. n. 633/72 (rigo VE35, campo 8 del modello IVA).

N6.8: Inversione contabile operazioni settore energetico

Si utilizza per le operazioni svolte nel settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater, d.P.R. n. 633/72 (rigo VE35, campo 9 del modello IVA).

N6.9: Inversione contabile altri casi

Si utilizza per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle sopra elencate, per le quali è prevista l’applicazione dell’inversione contabile ad esclusione delle prestazioni per committenti UE dove va indicato il codice N2.1.

N7: IVA assolta in altro Stato UE

Si utilizza per le operazioni soggette a modalità speciali di determinazione e/o assolvimento dell’IVA:

  • vendite a distanza (ex artt. 40, commi 3 e 4 e 41, comma 1, lett. b, DL n. 331/93);
  • prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici in caso di adesione al MOSS (ex artgt. 7-sexies, lett. f e g, d.P.R. n. 633/72 e 74-sexies, d.P.R. n. 633/72).

Se il contribuente, pur essendone esonerato, dovesse emettere fattura con l’imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi Aliquota e Imposta va riportato 0 (zero) e nel campo Natura il codice N7 (art. 7-octies, d.P.R. n. 633/72).