Che cos’è lo split payment?
Definizione
Lo split payment (scissione dei pagamenti) è uno speciale sistema di liquidazione e versamento IVA regolamentato (art. 17-ter del d.P.R. 633/1972).
Si applica nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i suoi fornitori. In sostanza, la regola in base alla quale il valore IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) viene addebitata al cliente in fattura è capovolta e sarà la Pubblica Amministrazione stessa a pagare direttamente l’IVA, all’Erario, al posto dei propri fornitori (scissione dei pagamenti dell’imposta all’Erario art. 17 ter d.P.R. 633/1972).
In base a questo meccanismo:
- il fornitore incassa il corrispettivo della cessione o prestazione al netto IVA (Imposta sul Valore Aggiunto);
- è direttamente il cessionario/committente a effettuare il versamento IVA (art. 17-ter, comma 1 del d.P.R. 633/1972) all’Erario;
- conseguentemente, la percentuale e l’importo dell’IVA devono comunque essere indicate/esposte in fattura, ma NON devono essere caricate in rivalsa nei confronti del cessionario/committente.
Il Consiglio dell’Unione Europea ha consentito all’Italia di continuare ad utilizzare questo meccanismo solo sino al 30 giugno 2026 (Decisione UE 324/2023), in deroga a quanto stabilito dalla Direttiva 2006/112/CE.
Quando si applica
Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) si applica, salvo specifiche eccezioni, quando un fornitore emette una fattura verso soggetti obbligati secondo gli elenchi ufficiali pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del MEF.
Tra i soggetti generalmente inclusi vi sono:
- Pubbliche Amministrazioni (ad esempio Regioni, Comuni, ASL, Università e enti pubblici) non debitori d’imposta;
- Società controllate dallo Stato, fondazioni pubbliche e altri enti elencati all’art. 17‑ter, comma 1‑bis, del d.P.R. 633/1972;
- Consorzi formati da enti pubblici.
L’elenco completo dei soggetti obbligati deve essere sempre verificato sul sito del MEF, aggiornato annualmente.
Dal 1° luglio 2025, alcune società quotate nell’indice FTSE MIB non sono più soggette allo split payment.
La misura è autorizzata dall’Unione Europea fino al 30 giugno 2026 ai sensi della Decisione UE 324/2023, in deroga agli articoli 206 e 226 della Direttiva 2006/112/CE.
Come funziona
Per l’applicazione i fornitori sono obbligati a emettere fattura elettronica verso la PA.
Cosa fare:
- creare la fattura in formato XML;
- firmare la fattura con firma digitale;
- inviare la fattura allo SdI (Sistema di Interscambio).
Le fatture elettroniche emesse verso la PA devono riportare la seguente dicitura in nota: Operazione soggetta a split payment, il cedente non incassa l’IVA ai sensi dell’ex art.17-ter del d.P.R. 633/1972, l’acquirente è obbligato al versamento all’Agenzia delle Entrate.
La fattura elettronica deve riportare la dicitura:
“Operazione soggetta a split payment, il cedente non incassa l’IVA ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R. 633/1972; l’acquirente è obbligato al versamento all’Agenzia delle Entrate.”
Inoltre, il meccanismo va segnalato nel file XML tramite il blocco <Esigibilità IVA>S, dove “*S ” indica “scissione dei pagamenti”.
Errori e sanzioni
Se nella fattura non è indicato correttamente lo split payment, il fornitore è soggetto a sanzioni secondo:
- Circolare 27/2017 dell’Agenzia delle Entrate;
- Art. 9, comma 1, D. Lgs. 471/1997.
In questo caso, sarà necessario emettere:
- una nota di variazione (art. 26, c. 3 del d.P.R. 633/1972);
- un nuovo documento contabile corretto.