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Che cos'è la micro impresa?

La micro impresa, o microimpresa, è un termine che fa riferimento ad un’attività imprenditoriale costituita da un numero di dipendenti minore di 10 unità e con un fatturato annuo, o un totale attivo dello Stato Patrimoniale, inferiore ai 2 milioni di €.

Tale definizione è indicata nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione Europea che è stata recepita ed attuata dal legislatore italiano con il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005.

Riportiamo parte del testo della raccomandazione EU: “Le piccole e medie imprese costituiscono l’ossatura su cui poggia l’economia dell’Unione Europea.

Micro, Piccola, Media e Grande impresa

Nella definizione delle categorie di imprese, la Commissione Europea ha tenuto conto di diversi aspetti legati non solamente alla dimensione o al numero di persone impiegate in esse ma, anche, al fatturato o al bilancio annuale ottenuto dall’azienda.

Vediamo di seguito quali sono le principali differenze (Decreto del 18 aprile 2005) secondo il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico):

  • Microimpresa: numero di dipendenti inferiori alle 9 unità e con un fatturato ≤ 2 milioni di € o un bilancio ≤ 2.1 milioni di euro;
  • Piccola Impresa: numero di dipendenti tra le 10 e le 19 unità e con un fatturato tra 1.8 e i 10 milioni di € o un bilancio tra 1.8 e i 11 milioni di €;
  • Media Impresa: numero di dipendenti tra le 49 e le 249 unità e con un fatturato tra 11 e i 51 milioni di € o un bilancio tra 11 e i 42 milioni di €;
  • Grande Impresa: oltre le 250 unità di dipendenti e con un fatturato ≥ 48 milioni di € o un bilancio ≥ 42 milioni di euro.

Fatturato

Corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del Codice Civile; rappresenta l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite, dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, il fatturato è riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata mentre l’attivo patrimoniale, costituito dalle attività e dalle passività viene redatto con i criteri indicati nel d.P.R. 689/1974, n. 689 e art. 2423 e seguenti del CC.

Bilancio

Per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale.

Dipendenti

I dipendenti dell’impresa possono avere un contratto a tempo determinato o indeterminato; sono iscritti nel libro matricola e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza; fanno eccezione i dipendenti messi in cassa integrazione straordinaria.

Il numero dei dipendenti a tempo pieno si esprime in ULA (unità lavorative anno), cioè il numero medio mensile di occupati durante un anno; il numero di dipendenti a tempo parziale e stagionale si esprime in frazioni di ULA, in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.

Si considerano dipendenti anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari dalla stessa forniti; devono, quindi, percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello derivante dalla partecipazione agli organi amministrativi.

Per calcolare gli ULA, il socio, viene considerato come 1 ULA a meno che il contratto che regola le parti specifichi una durata inferiore all’anno, nel qual caso si calcola la frazione di ULA.

Non sono conteggiati i contratti di apprendistato, i contratti di formazione e i contratti di inserimento.

Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese intero l’attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari.

Devono essere conteggiati i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Classificazione delle imprese per la richiesta di contributi pubblici

Le imprese sono considerate:

  1. Autonome;
  2. Associate;
  3. Collegate.

In base alle direttive dell’Unione Europea, la classificazione delle imprese è importante per poter partecipare ai contributi pubblici; infatti, questi possono essere richiesti solo dalle imprese autonome perché solo per quest’ultime è possibile valutare la capacità economica.

Autonome

Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne collegate.

L’impresa è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell’impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l’inesistenza di imprese associate e/o collegate.

Associate

Non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa.

Nel caso in cui l’impresa richiedente sia associata ad una o più imprese, i relativi dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo patrimoniale si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti, ai dati dell’impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente.

Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai fini della valutazione dei dati delle imprese associate all’impresa richiedente, devono essere aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già inseriti tramite consolidamento.

I dati da prendere in considerazione sono quelli inseriti nel bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell’impresa o dai conti consolidati.

La verifica dell’associazione è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società, a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Collegate

Sono le imprese collegate tra loro dove ne esiste una che:

  • dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  • ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
  • in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Si prendono in considerazione i dati del bilancio consolidato.

Le imprese direttamente o indirettamente collegate non hanno i conti consolidati; si sommano i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio (bilancio di esercizio).

Le imprese direttamente o indirettamente collegate non hanno i conti consolidati, ai dati si sommano i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio (bilancio di esercizio).

Devono essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate a meno che tali dati non siano stati già inseriti nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale del 25% (associata).

La verifica del collegamento è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Un’impresa può essere collegata tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività nello stesso mercato o nel mercato contiguo.

Affinché si possa determinare il collegamento fra le imprese, devono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • l’imprenditore deve possedere il controllo e la proprietà di entrambe le imprese;
  • il gruppo di imprenditori che agiscono di concerto devono possedere il controllo e la proprietà di entrambe le imprese;
  • un'impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Società ed Enti Pubblici

Per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri Enti Pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività:

capitale di altre imprese: acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli; altri titoli di debito: acquisizione e gestione di obbligazioni; strumenti finanziari previsti dal codice civile: acquisizione, detenzione o gestione.

Per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità’ isolane e le unioni di comuni.

Società di Capitali di rischio

Si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l’assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital).

Investitori istituzionali

Sono soggetti la cui attività di investimento è in strumenti finanziari ed è subordinata da autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria:

  • banche;
  • SGR (Società di Gestione del Risparmio);
  • SICAV (società di Investimento a Capitale Variabile);
  • i fondi pensione;
  • imprese di assicurazione;
  • società finanziarie capogruppo di gruppi bancari;
  • soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario;
  • fondazioni bancarie;
  • fondi di sviluppo regionale.

Qualora gli investitori non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione non sono considerati collegati all’impresa stessa.

Eccezione

Un’impresa è considerata sempre di grande dimensione se il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.

Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.