Che cos’è l’ammortamento
Definizione
L’ammortamento è il procedimento contabile mediante il quale il costo di un bene strumentale a utilità pluriennale viene ripartito su più esercizi, in relazione alla vita utile del bene, nel rispetto del principio di competenza economica.
L’ammortamento:
- riguarda beni materiali e immateriali utilizzati nell’attività;
- non comporta un’uscita di denaro negli esercizi successivi all’acquisto:
- consente di imputare correttamente il costo del bene ai redditi prodotti nel tempo.
Beni ammortizzabili
Sono ammortizzabili i beni che:
- sono strumentali all’attività di impresa o professionale;
- hanno una vita utile superiore a un anno;
- sono iscritti tra le immobilizzazioni.
- computer, stampanti, server;
- macchinari e attrezzature;
- arredi e mobili per ufficio;
- software e licenze;
- autoveicoli strumentali.
Non sono ammortizzabili:
- beni di consumo;
- beni di valore modesto (nei limiti fiscali);
- terreni (salvo casi particolari).
Principio di competenza economica
Il principio di competenza economica prevede che costi e ricavi siano imputati all’esercizio in cui concorrono alla formazione del reddito, indipendentemente dal momento del pagamento o dell’incasso.
L’ammortamento applica questo principio distribuendo il costo di un bene su più esercizi anziché concentrarlo interamente nell’anno di acquisto.
Ammortamento civilistico
L’ammortamento civilistico è disciplinato dall’art. 2426 del Codice Civile ed è finalizzato alla corretta rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica nel bilancio.
Caratteristiche:
- basato sulla vita utile stimata del bene;
- deve essere sistematico e razionale;
- può differire da quello fiscale;
- rileva nel conto economico come costo d’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2426 c.c., nella valutazione delle immobilizzazioni si devono osservare i seguenti criteri principali:
- Costo di acquisto o di produzione:
- le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei costi accessori e degli oneri finanziari direttamente imputabili;
- eventuali altri costi sostenuti durante il periodo di fabbricazione, fino al momento in cui il bene è pronto per l’uso, possono essere inclusi se ragionevolmente imputabili al cespite.
- Ammortamento sistematico:
- i beni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo devono essere ammortizzati sistematicamente in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzo;
- eventuali modifiche dei criteri o dei coefficienti di ammortamento devono essere motivate nella nota integrativa;
- Riduzione durevole di valore (impairment):
- se, alla chiusura dell’esercizio, il valore contabile di un bene risulta durevolmente inferiore a quello determinato secondo costo e ammortamento, occorre iscrivere il minor valore;
- tale minor valore non può essere mantenuto negli esercizi successivi se i motivi della rettifica vengono meno;
- Costi di impianto, ampliamento e sviluppo:
- possono essere capitalizzati se hanno utilità pluriennale e ammortizzati secondo la vita utile (massimo 5 anni se non determinabile);
- pino al completamento dell’ammortamento, i dividendi possono essere distribuiti solo se residuano riserve disponibili sufficienti;
- Avviamento:
- può essere iscritto se acquisito a titolo oneroso e ammortizzato secondo la vita utile stimata (massimo 10 anni).
- la nota integrativa deve indicare il periodo di ammortamento scelto;
- Strumenti finanziari e fair value:
- attività e passività finanziarie sono rilevate secondo costo ammortizzato o fair value, in linea con principi contabili internazionali;
- eventuali variazioni di valore devono essere rilevate in conto economico o in riserva patrimoniale, secondo il tipo di strumento.
Sintesi pratica per partite IVA:
- il costo dei cespiti deve essere ammortizzato secondo la vita utile, indipendentemente dalle modalità di pagamento o finanziamento (leasing o rate);
- svalutazioni durevoli devono essere registrate e motivate nella nota integrativa;
- costi di sviluppo e impianto seguono regole specifiche con limiti temporali; avviamento ammortizzato max 10 anni;
- fair value e strumenti finanziari applicabili solo se presenti.
Ammortamento fiscale
L’ammortamento fiscale regola la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile.
È disciplinato dal TUIR (art. 102) e dai coefficienti ministeriali (D.M. 31/12/1988).
Caratteristiche:
- stabilisce aliquote massime deducibili;
- non obbliga ad ammortizzare, ma limita la deduzione fiscale;
- la deduzione può essere inferiore rispetto all’ammortamento civilistico;
- il primo anno si applica, di norma, la regola del 50%.
- Base normativa (TUIR, art. 102):
- l’art. 102 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) stabilisce che le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili dal reddito d’impresa o professionale solo nei limiti fissati dalla legge:
- l’obiettivo è determinare correttamente il reddito imponibile, differenziando tra ammortamento civilistico (bilancio) e fiscale (imposte);
- le quote di ammortamento devono essere calcolate sulla base imponibile, ossia sul costo del bene al netto di eventuali contributi o sconti;
- Coefficienti ministeriali (D.M. 31/12/1988):;
- i coefficienti indicano la quota massima deducibile annuale ai fini fiscali;
- nel primo anno, di norma, si applica la regola del 50% della quota annua;
- Beni a uso promiscuo: per beni utilizzati sia per attività professionale/impresa sia per uso personale (ad esempio autoveicoli), la deducibilità fiscale è proporzionale all’uso strumentale;
- Relazione con ammortamento civilistico: l’ammortamento fiscale può differire dall’ammortamento civilistico (bilancio), perché il civilistico segue la vita utile stimata del bene mentre il fiscale segue le aliquote ministeriali e i limiti di deducibilità.
Sintesi pratica per partite IVA:
- calcolare la quota dell’ammortamento fiscale = costo del bene × coefficiente ministeriale
- applicare l’eventuale riduzione del 50% se prevista;
- registrare la quota come costo deducibile in dichiarazione dei redditi, separata dall’eventuale flusso di cassa legato a leasing o finanziamento.
Differenza tra ammortamento civilistico e fiscale
| Aspetto | Civilistico | Fiscale |
| Finalità. | Rappresentazione corretta del bilancio. | Determinazione imposte. |
| Criterio. | Vita utile stimata. | Aliquote ministeriali. |
| Obbligatorietà. | SI. | Limite massimo. |
| Rilevanza. | Conto economico. | Reddito imponibile. |
Metodi di ammortamento
Esistono i seguenti metodi di ammortamento:
- Ammortamento lineare (o quote costanti);
- Ammortamento accelerato;
- Ammortamento anticipato / doppio coefficiente;
- Ammortamento a somma degli anni (o metodo dei numeri decrescenti);
- Ammortamento a quote variabili (o per unità di produzione / utilizzo);
- Ammortamento a importo fisso / del cespite;
- Ammortamento fiscale;
- Ammortamento nel primo esercizio (“pro rata temporis” ossia “in proporzione al tempo”);
- Ammortamento speciale / statutario;
- Ammortamento per volume della produzione / unità di output.
Qui di seguito tratteremo:
- Ammortamento lineare (o quote costanti);
- Ammortamento accelerato;
- Ammortamento a quote variabili (o per unità di produzione / utilizzo).
Ammortamento lineare
L’ammortamento lineare consiste nel ripartire in quote costanti il costo di un bene strumentale per ciascun esercizio della sua vita utile.
È semplice da calcolare e da registrare in contabilità. e garantisce stabilità dei costi nei bilanci, utile per previsione dei redditi e pianificazione fiscale.
Si applica sia ai beni materiali (macchinari, arredi, automezzi) sia ai beni immateriali (software, licenze).
La quota annua di ammortamento si calcola con la formula: quota annua = (Costo del bene - Valore residuo) ÷ Vita utile (anni)
Il valore residuo è l’eventuale valore stimato del bene al termine della vita utile. Per la maggior parte dei beni strumentali, il valore residuo viene considerato pari a zero.
Vantaggi per partite IVA
- facilita la programmazione fiscale, perché le quote di ammortamento sono costanti e prevedibili;
- semplifica la gestione contabile, riducendo errori nella registrazione annuale;
- adatto per beni con utilizzo uniforme negli anni.
Limiti e considerazioni:
- non tiene conto di un eventuale deprezzamento accelerato nei primi anni, che può essere rilevante per macchinari soggetti a rapido obsolescenza;
- per beni finanziati tramite leasing o rate, l’ammortamento lineare non coincide con le rate di pagamento, ma riguarda il costo totale del bene.
Esempio pratico: un professionista acquista un computer da 2.000,00 € con vita utile stimata di 5 anni. La quota annua lineare è di 400,00 € (2.000,00 € ÷ 5). Per il primo anno (regola fiscale 50% se prevista) la quota deducibile di 200,00 €; per ogni anno successivo la quota è di 400,00 €. Nelle registrazioni contabili abiamo:
- Conto economico (CE) (quota ammortamento: 400,00 €):
- Voce: “Quote di ammortamento dei beni strumentali”;
- Codice tipico (per piano dei conti civilistico-fiscale semplificato):
- CE 61 – Ammortamenti;
- Sotto voce: “Ammortamento beni materiali” / “Ammortamento beni immateriali”;
- Registrazione annuale:
- Dare: Quota ammortamento;
- Avere: Fondo ammortamento del bene (patrimoniale);
- Stato patrimoniale (SP) (valore residuo decrescente del cespite. Costo storico computer: 2.000,00 €. Fondo ammortamento accumulato: 400,00 €. Valore netto cespite: 1.600,00 €):
- Voce: Immobilizzazioni nette: Attivo dello Stato patrimoniale = Costo storico del bene – Fondo ammortamento accumulato;
- Codici tipici (semplificato):
- SP AII – Immobilizzazioni materiali;
- SP AIII – Immobilizzazioni immateriali;
- il fondo ammortamento viene evidenziato come contropartita passiva delle immobilizzazioni, riducendo il valore netto del cespite.
Ogni anno la quota di ammortamento viene registrata sul conto economico e accumulata nel fondo ammortamento nello stato patrimoniale. Alla fine della vita utile, il fondo ammortamento = costo del bene → valore netto = 0.
L’ammortamento lineare si contrappone a:
- ammortamento accelerato: quote maggiori nei primi anni;
- ammortamento a produzione: quote variabili in base all’utilizzo effettivo del bene.
Ammortamento accelerato
L’ammortamento accelerato è un metodo che consente di dedurre quote di ammortamento maggiori nei primi esercizi di utilizzo del bene, rispetto a quanto verrebbe determinato con un ammortamento lineare.
Nel contesto fiscale italiano, l’ammortamento accelerato è previsto dal comma 2 dell’art. 102 del TUIR, che consente di aumentare le quote di ammortamento ordinario quando il bene è sottoposto a “più intenso sfruttamento” rispetto alla normale utilizzazione nel settore di attività. In pratica, se l’impresa dimostra un’effettiva usura superiore alla media, può applicare quote di ammortamento più elevate rispetto al coefficiente ministeriale ordinario.
La deducibilità fiscale delle quote di ammortamento è regolata dall’art. 102 del TUIR, che fissa i limiti tramite i coefficienti del D.M. 31/12/1988.
L’ammortamento accelerato non è un metodo civilistico obbligatorio: deve essere supportato da giustificazioni oggettive e documentabili sul diverso utilizzo del bene
L’ammortamento accelerato è usato quando:
- il bene è sottoposto a turni intensi, orari prolungati o utilizzo maggiore della media industriale/professionale;
- si vuole differenziare la deduzione fiscale in modo più coerente con la reale usura del bene;
- è necessario gestire il reddito imponibile per motivi di pianificazione fiscale.
Per adottare l’ammortamento accelerato è consigliabile:
- avere documentazione operativa dell’utilizzo del bene;
- indicare nella nota integrativa del bilancio i criteri adottati;
- giustificare la scelta in sede di dichiarazione fiscale.
Rispetto all’ammortamento ordinario/fiscale (lineare), dove la quota è costante e annuale in base alla vita utile:
- Ammortamento fiscale ordinario: la quota deducibile è limitata dai coefficienti ministeriali (ridotti al 50% nel primo anno);
- Ammortamento accelerato: la quota è maggiore rispetto al coefficiente ministeriale quando sussistono le condizioni di maggiore utilizzo.
Dal punto di vista civilistico, l’ammortamento è normalmente lineare e riflette la vita utile stimata del bene. Dal punto di vista fiscale, l’ammortamento accelerato può essere applicato solo nei limiti e alle condizioni consentite dalla normativa fiscale vigente.
Esempio pratico: macchinario acquistato da una ditta individuale del valore di 50.000,00 €. Il coefficiente minimo fiscale (lineare) è previsto al 15%. L’ammortamento ordinario annuale è di 7.500,00 € (15% × 50.000,00 €). L’ammortamento accelerato applicabile in presenza di uso intensivo è. ad esesempio, al 30%.
| Esercizio | Ammortamento ordinario (€) | Ammortamento accelerato (€) |
| 1 | 7.500,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.500,00 | 15.000,00 |
| 3 | 7.500,00 | 15.000,00 |
L’applicazione dell’ammortamento accelerato richiede sempre una motivazione e documentazione dell’effettivo maggiore utilizzo del bene, non può essere arbitraria.
L’ammortamento accelerato, come quota di ammortamento, si registra nel conto economico e il relativo fondo ammortamento si riflette nello stato patrimoniale, analogamente all’ammortamento ordinario:
- Conto economico (CE): CE 61 - Ammortamenti beni strumentali (quota accelerata);
- Stato patrimoniale (SP): riduzione del valore netto dell’immobilizzazione tramite il fondo ammortamento accumulato.
La contabilizzazione e le registrazioni non cambiano di per sé rispetto ad altri metodi, ma occorre giustificare il maggior valore ammortizzato rispetto alle tabelle ordinarie in sede fiscale.
Principio di competenza: l’ammortamento accelerato distribuisce il costo in modo più rapido nei primi esercizi, sempre in relazione al periodo di utilità del bene.
Flusso di cassa: l’ammortamento non comporta esborso monetario; eventuali rate di pagamento (leasing/finanziamento) rimangono separate dalla quota di ammortamento.
Deducibilità fiscale: quote maggiori nei primi esercizi ridurranno il reddito imponibile in tali anni.
L’Agenzia delle Entrate può contestare quote superiori ai limiti se non adeguatamente motivate o non coerenti con l’effettivo utilizzo del bene.
In assenza di prove di uso intensivo, una quota troppo alta può non essere riconosciuta fiscalmente.
Ammortamento a quote variabili
L’ammortamento a quote variabili è un metodo in cui le quote di ammortamento cambiano di anno in anno, in base all’effettivo utilizzo o consumo del bene.
Questo metodo non è comune; viene usato solo quando il bene ha un uso non uniforme nel tempo.
La normativa civilistica (art. 2426 c.c.) consente la flessibilità, purché:
- le quote siano documentabili e giustificabili;
- il criterio sia descritto nella nota integrativa del bilancio.
Dal punto di vista fiscale, l’ammortamento a quote variabili deve rimanere nei limiti dei coefficienti ministeriali (D.M. 31/12/1988) e richiede motivazioni per eventuali scostamenti.
Quando si utilizza:
- macchinari o attrezzature usati solo in alcuni periodi dell’anno;
- beni che consumano rapidamente alcune componenti (ad esempio stampanti con uso intensivo a rotazione, veicoli con chilometraggio variabile).
Poiché è raro e complesso da documentare, le partite IVA lo adottano solo se è possibile misurare oggettivamente l’utilizzo del bene.
La quota annuale si calcola in base a unità di produzione o utilizzo effettivo:
Quota annua = [(Costo del bene - Valore residuo) ÷ Unità totali previste] x Unità effettivamente utilizzate nell’anno
Le Unità totali previste sono, ad esempio, il numero di ore di funzionamento, i chilometri o i litri prodotti.
Le Unità effettivamente utilizzate sono misurabili tramite contatori, registri o report di produzione.
I vantaggi dell’ammortamento a quote variabili sono:
- la deduzione fiscale è più vicina all’effettivo consumo del bene, migliorando la corrispondenza tra costo e ricavo;
- utile per beni con uso irregolare o stagionale.
Gli svantaggi dell’ammortamento a quote variabili sono:
- complesso da documentare e calcolare;
- necessità di registrazioni oggettive dell’uso;
- il fisco può richiedere giustificazioni dettagliate per accettare l’ammortamento variabile.
Esempio pratico: macchina fotografica professionale: 6.000,00 €. La vita utile è stimata in 3 anni. L’uso stimato totale è di 3.000 scatti. Il primo anno vengono fatti 1.200 scatti, il secondo anno sono 900 scatti e il terzo anno sono 900 scatti. Il valore residuo è pari a 0.
Calcolo quote variabili: Quota annua = 6.000 × (scatti effettuati ÷ scatti totali previsti).
| Anno | Scatti effettuati | Quota ammortamento (€) |
| 1 | 1.200 | 2.400,00 |
| 2 | 900 | 15.000,00 |
| 3 | 900 | 1.800,00 |
Rilevazione contabile:
- Conto economico (CE): CE 61 – Ammortamenti beni strumentali (quota variabile);
- Stato patrimoniale (SP):
- Attivo: Immobilizzazioni materiali nette
- Fondo ammortamento: accumula le quote variabili per ridurre il valore netto del cespite.
Deducibilità fiscale: le quote devono rispettare i coefficienti massimi ministeriali. Se l’uso effettivo supera la media, è necessario motivare la scelta nella dichiarazione fiscale.
Principio di competenza: le quote devono essere registrate nell’esercizio in cui il bene è utilizzato.
Flusso di cassa: l’ammortamento variabile non influisce sul pagamento effettivo delle rate o canoni di leasing; resta una registrazione contabile.
Fondo ammortamento
Il fondo ammortamento è una riserva contabile che rappresenta le quote di ammortamento accumulate sui cespiti.
Non è un esborso di cassa: il denaro speso per l’acquisto del bene può essere già stato pagato in precedenza o tramite leasing/finanziamento.
Nel conto economico (CE), la quota di ammortamento viene registrata come costo dell’esercizio.
Nello stato patrimoniale (SP), il fondo ammortamento riduce il valore contabile del bene: Valore netto del cespite = Costo storico − Fondo ammortamento
Esempio pratico (Computer):
- Costo: 2.000,00 €;
- Quota annua lineare: 400,00 €;
- Dopo il primo anno:
- fondo ammortamento: 400,00 €;
- valore netto cespite: 1.600,00 €;
- Dopo cinque anni:
- fondo ammortamento: 2.000,00 €;
- valore netto: 0;
Il fondo ammortamento consente di collegare la deduzione fiscale delle quote annuali con la rappresentazione corretta del patrimonio aziendale, senza incidere sul flusso di cassa reale.
Spese di manutenzione
Le spese di manutenzione riguardano gli interventi sui beni strumentali o immobili utilizzati nell’attività professionale o d’impresa.
Si distinguono due tipi principali:
- Manutenzione ordinaria: sono interventi volti a mantenere il bene in efficienza o ripristinarne le normali condizioni d’uso (ad esempio la lubrificazione di macchinari, sostituzione lampadine, revisione ordinaria di computer o stampanti);
- Manutenzione straordinaria: sono interventi che incrementano il valore del bene o ne prolungano la vita utile (sad esempio la sostituzione del motore di un automezzo, ristrutturazione di un laboratorio, upgrade sostanziale di macchinari).
Trattamento contabile e fiscale
| Tipo di manutenzione | Contabilità(CE / SP) | Deducibilità fiscale | Note pratiche |
| Ordinaria | CE – “Manutenzioni e riparazioni” | Interamente deducibile nell’esercizio. | Registrata come costo dell’esercizio; non influenza valore residuo del cespite. |
| Straordinaria | SP – capitalizzata come incremento del cespite; ammortizzata sul fondo | Quote ammortamento deducibili secondo coefficiente fiscale. | Aumenta il valore contabile del bene; quota deducibile nell’esercizio in cui si ammortizza. |
- Manutenzione ordinaria:
- viene registrata come costo immediato e impatta sul conto economico dell’esercizio di competenza;
- riduce il reddito imponibile nello stesso esercizio (deducibilità totale).
- Manutenzione straordinaria:
- viene capitalizzata e diventa parte del costo del cespite per essere ammortizzata secondo la vita residua del bene;
- l’ammortamento della manutenzione straordinaria entra nel conto economico a quote annuali, rispettando il principio di competenza.
- la deducibilità fiscale delle quote segue i coefficienti ministeriali o la vita utile del bene.
Esempio:
- Manutenzione ordinaria: un commercialista sostituisce la batteria del PC portatile (120,00 €) registra interamente la spesa come costo di esercizio deducibile al 100%;
- Manutenzione straordinaria: lo stesso commercialista sostituisce l’hard disk con un SSD più capiente (500,00 €) che aumenta la vita utile del PC da 5 a 7 anni:
- Costo capitalizzato: 500,00 €;
- Ammortamento lineare sulla vita residua: 500,00 € ÷ 7 anni ≈ 71,43 €/anno; deducibile annualmente.
La distinzione tra ordinaria e straordinaria deve essere documentata e motivata, in caso di controlli fiscali.
Per beni finanziati a leasing o con rate, le spese di manutenzione restano deducibili secondo il tipo, indipendentemente dal pagamento effettivo.
Le spese straordinarie contribuiscono a incrementare il valore del bene nello stato patrimoniale, influenzando il calcolo dell’ammortamento futuro.
Esempi pratici per partite IVA
Professionista (computer)
- Costo: 2.000,00 €;
- Coefficiente fiscale: 20%;
- Quota annua: 400,00 €;
- Primo anno (50% quota iniziale): € 200,00 €.
Il costo viene dedotto gradualmente in più esercizi, secondo il principio di competenza.
Ditta individuale (macchinario)
- Costo macchinario: 10.000,00 €;
- Coefficiente fiscale: 15%;
- Quota annua: 1.500,00 €;
- Primo anno (50%): 750,00 €.
L’ammortamento segue il coefficiente ministeriale, con quote maggiori eventualmente giustificate se il macchinario è usato intensamente.
Bene a uso promiscuo (autovettura)
- Costo: 20.000,00 €;
- Deducibilità fiscale: 20%;
- Quota ammortizzabile: 4.000,00 €.
L’ammortamento fiscale è calcolato solo sulla quota deducibile.
Beni di modesto valore
I benei con un costo unitario: ≤ € 516,46 € Possono essere dedotti interamente nell’esercizio.
Non è obbligatorio ammortizzarli secondo coefficienti fiscali.
Ideale per strumenti di cancelleria, piccoli utensili, software economico.
Normativa Completa
Normativa civilistica
- Art. 2423 e seguenti del Codice Civile: principi generali di redazione del bilancio d’esercizio.
- Art. 2426 c.c.: disciplina le immobilizzazioni e l’ammortamento, imponendo che:
- il costo dei beni strumentali pluriennali sia ripartito sistematicamente sulla loro vita utile;
- la quota di ammortamento sia ragionevole e rappresenti la reale perdita di valore del bene.
Tutti i beni strumentali devono essere ammortizzati secondo la vita utile stimata, indipendentemente dalla modalità di pagamento o finanziamento.
Normativa fiscale
- Art. 102 TUIR (D.P.R. 917/1986): stabilisce la quota di ammortamento fiscalmente deducibile per beni materiali.
- D.M. 31/12/1988: definisce i coefficienti massimi di ammortamento per le varie categorie di cespiti, ad esempio:
- Macchinari: 15–20% annuo;
- Arredi e mobili: 12–15% annuo;
- Software: 33–40% annuo;
- Automezzi: 25–30% annuo (solo se strumentali);
- Beni a uso promiscuo: la quota deducibile è proporzionale all’uso strumentale.
Regole operative per partite IVA:
- per i beni fino a 516,46 € la deduzione è integrale nell’anno di acquisto;
- per i beni superiori a 516,46 € l’ammortamento secondo coefficienti fiscali.
- nel leasing operativo e finanziario la deduzione avviene secondo regole fiscali specifiche (canone, quota capitale e interessi separati).
Altri riferimenti
La manutenzione ordinaria ha un costo deducibile nell’esercizio mentre la manutenzione straordinaria è capitalizzabile e ammortizzabile.
Per in beni in leasing la deduzione fiscale segue regole specifiche sul canone e sul riscatto.
Rate / Finanziamenti / Leasesing
Quando un bene è acquistato tramite leasing o finanziamento:
- il pagamento avviene in rate periodiche (mensili, trimestrali o annuali).
- l’ammortamento non coincide con le rate: si calcola sul costo totale del bene.
- le partite IVA devono gestire separatamente:
- quota ammortamento (civilistica/fiscale) → costo deducibile annuale.
- quota interessi o canoni di leasing → rilevata come costo finanziario deducibile.
- flusso di cassa → gestione reale dei pagamenti.
Esempi
Professionista con computer in leasing finanziario
Costo del computer: 2.000,00 €.
Durata leasing: 2 anni, rata annua 1.050,00 € (quota capitale 1.000,00 € + interessi 50,00 €).
Ammortamento fiscale civilistico: al 20% annuo la è quota di 400,00 €.
| Voce | Importo (€) |
| Ammortamento | 400,00 |
| Interessi leasing | 50,00 |
| Totale pagamento rata | 1.050,00 |
Ditta individuale con macchinario finanziato
Costo macchinario: 10.000,00 €.
Finanziamento: 4 anni, rata annuale 2.700,00 € (quota capitale 2.500,00 € + interessi 200,00 €).
Ammortamento lineare al 15% annuo prevede una quota di 1.500,00 €.
| Voce | Importo (€) |
| Ammortamento | 1.500,00 |
| Interessi finanziamento | 200,00 |
| Totale pagamento rata | 2.700,00 |
Collegamenti tra principio di competenza, deducibilità fiscale e flusso di cassa
Principio di competenza
L’ammortamento deve essere registrato nell’esercizio in cui il bene concorre a produrre reddito, indipendentemente dalle rate pagate o dai canoni di leasing.
Deducibilità fiscale
L’ammortamento fiscalmente deducibile è limitato dai coefficienti ministeriali.
Nel caso di leasing operativo, si deduce la quota del canone relativa all’utilizzo del bene.
Flusso di cassa
Le rate di leasing o di finanziamento influiscono sul flusso di cassa ma non modificano l’ammortamento contabile.
È importante distinguere tra costo fiscale/civilistico (quota ammortamento + interessi) e uscita monetaria effettiva (rate).
| Aspetto | Ammortamento | Rate/Flusso cassa |
| Registrazione contabile. | Quote di ammortamento. | Nessuna, solo interessi se finanziati. |
| Rilevanza fiscale. | Deduzione quota ammortamento. | Deduzione interessi o canone leasing. |
| Effetto economico. | Principio di competenza. | Pagamenti reali, gestione liquidità. |