Bonifico
È un’operazione bancaria (qualsiasi transazione, attiva o passiva o neutra, che coinvolge una banca e un cliente) per il trasferimento di somme di denaro virtuale tra conti in essere (beneficiario e dichiarante) anche presso banche diverse.
Nel caso in cui, il dichiarante facesse un trasferimento di denaro su un altro conto a lui intestato presso un’altra banca, l’operazione viene sempre indicata come bonifico, al contrario diventa un giroconto (operazione bancaria che consiste nel trasferimento di fondi tra due conti correnti intestati alla stessa persona, anche se aperti presso banche diverse) se la stessa operazione viene effettuata sulla stessa banca.
Nel rapporto tra imprese, il bonifico è uno dei principali strumenti utilizzati per regolare un debito o incassare un credito derivante da una vendita di beni, dalla prestazione di servizi o da un altro rapporto contrattuale.
Il bonifico, però, non coincide con il debito che deve essere pagato perché è stata inviata una fattura elettronica allo SdI che lo documenta. La fattura elettronica rappresenta un’operazione economica e, quando ne ricorrono i presupposti, documenta il credito del venditore e il debito dell’acquirente; il bonifico è invece lo strumento finanziario attraverso il quale viene eseguito il pagamento.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito, nelle Specifiche tecniche per la redazione del tracciato XML per la fatturazione elettronica, che con il codice MP05 si identifica come metodo di pagamento il bonifico.
Nella gestione amministrativa di un’impresa, emettere una fattura elettronica con modalità di pagamento “bonifico” non sia stato assolto il debito segnalato dalla fattura. Il pagamento deve essere successivamente disposto ed eseguito e il relativo movimento può essere associato al documento attraverso la riconciliazione bancaria.
Nel diritto civile (Libro IV, Titolo I, Capo II, Sezione I, art. 1182 del c.c.), per obbligazioni aventi a oggetto una somma di denaro, il pagamento rappresenta l’adempimento dell’obbligazione. Tra l’altro stabilisce che in assenza di diverse previsioni, il luogo dell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria deve essere il domicilio del creditore al momento della scadenza.
Inoltre che i debiti pecuniari (Libro IV, Titolo I, Capo VII, Sezine I, art. 1277 del c.c.) si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento e per il suo valore nominale.
Il rapporto tra obbligazione, pagamento e bonifico vede il bonifico collocato nella fase del pagamento quindi non crea il debito e non ne determina autonomamente l’esistenza. Questo perché, nel B2B (Business to Business), il bonifico è normalmente collegato a un rapporto contrattuale. Ad esempio un’impresa può acquistare una fornitura con pagamento a 30 giorni (d.lgs. n° 231 del 9 ottobre 2002, che ha recepito la direttiva europea 2000/35/CE ed è stato successivamente modificato dal d.lgs. n° 192 del 9 novembre 2012 in attuazione della direttiva europea 2011/7/UE). Dalla vendita nasce il rapporto economico; il contratto o le condizioni commerciali (insieme di regole, prezzi e accordi che definiscono i rapporti di vendita o fornitura tra un’azienda e i suoi clienti o partner) stabiliscono il corrispettivo e le condizioni di pagamento; la fattura elettronica documenta fiscalmente l’operazione; alla scadenza il cliente, o “committente”, effettua il pagamento tramite bonifico.
Dal punto di vista economico-finanziario si crea quindi una sequenza nella quale il credito commerciale del venditore diventa un flusso finanziario quando viene incassato mentre per il compratore avviene il percorso inverso perché procede all’acquisto creando debito verso il fornitore, alla scadenza deve effettuare il pagamento per estinguere del debito.
Per questo il bonifico interessa contemporaneamente più funzioni aziendali:
- l’amministrazione, che deve registrare e controllare il pagamento;
- la contabilità, che deve collegare il movimento al relativo credito o debito;
- la tesoreria, che deve programmare le uscite e monitorare la liquidità;
- l’area commerciale, che deve verificare gli incassi dei clienti;
- la direzione finanziaria, che deve governare i flussi di cassa e il “capitale circolante”.
Per gestire contabilmente del bonifico prendiamo a riferimento l’OIC 14 (Disponibilità liquide). Il bonifico è una rilevazione contabilmente relazionata ai movimenti dei conti bancari. Ai fini della chiusura dell’esercizio, l’OIC considera i bonifici disposti entro la data di bilancio, mentre per le somme ricevute rileva il momento in cui risultano effettivamente accreditate sul conto dopo la chiusura (appartengono all'esercizio successivo). La disposizione del bonifico, quindi, non coincide necessariamente con la data della valuta o con la registrazione bancaria dell’operazione.
Quando un’impresa paga un fornitore:
- fattura d’acquisto;
- rilevazione del debito;
- pagamento tramite bonifico;
- riduzione del debito;
- diminuzione delle disponibilità bancarie.
Mentre quando riceve il pagamento di una propria fattura:
- fattura elettronica;
- rilevazione del credito;
- incasso tramite bonifico;
- riduzione del credito;
- aumento delle disponibilità bancarie.
Il movimento bancario assume quindi un significato contabile soltanto quando viene effettuata la riconciliazione bancaria (confrontare i movimenti effettivamente transitati sul conto con le fatture, gli incassi, i pagamenti e le altre operazioni registrate).
Un bonifico di 2.000,00 €, preso isolatamente, è un movimento finanziario. Collegato alla fattura del fornitore o alla fattura del cliente diventa invece parte della rappresentazione contabile dell’operazione economica.
Questa distinzione porta a delineare la funzione finanziaria del bonifico perché ogni pagamento effettuato dall’impresa riduce le disponibilità liquide mentre ogni bonifico ricevuto aumenta le disponibilità finanziarie, salvo gli effetti di commissioni, valuta o altre condizioni applicabili.
Per questa ragione la gestione dei bonifici rientra, per chi opera in forme societarie (art. 2086 c.c. e art. 3 del Codice della crisi), nella gestione della tesoreria aziendale (insieme delle attività di gestione, previsione e programmazione volte a ottimizzare i flussi di cassa per garantire la solvibilità dell’impresa).
Bonifico ordinario e istantaneo
Il bonifico ordinario (Regolamento UE n. 260/2012) è il trasferimento di denaro eseguito secondo le normali procedure del prestatore di servizi di pagamento. Il tempo necessario affinché il denaro diventi disponibile al beneficiario dipende dalle regole applicabili all'operazione e dal momento in cui l'ordine viene ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento. Per questo non è sempre corretto considerare equivalenti data di disposizione (giorno esatto in cui il cliente ordina alla banca di effettuare il pagamento), data di esecuzione (giorno in cui la banca prende effettivamente in carico l’ordine e avvia il trasferimento dei fondi), data di accredito e la data di disponibilità (giorno esatto in cui i fondi entrano nella disponibilità giuridica e materiale del conto corrente del beneficiario).
Questa distinzione può assumere rilevanza nei rapporti B2B quando il pagamento deve essere effettuato entro una determinata scadenza ossia con un bonifico istantaneo (Regolamento UE 2024/886), 24 ore su 24 e in qualsiasi giorno di calendario inoltre la disciplina europea sui bonifici istantanei ha introdotto, dal 2025, la VoP (Verification of Payee), cioè la verifica della corrispondenza tra il nome del beneficiario e l’IBAN indicato per il pagamento. Per una richiesta di sostituzione dell’IBAN (International Bank Account Number) non dovrebbe essere considerata attendibile soltanto perché proviene da un indirizzo email apparentemente riconducibile a quel fornitore, sarebbe opportuno prevedere una procedura di verifica indipendente.
Bonifico SEPA. IBAN e BIC
Il SEPA (Single Euro Payments Area) è il quadro/regolamentazione (Regolamento UE n° 260/2012) e insieme di schemi e infrastrutture che consentono di effettuare pagamenti in euro secondo regole armonizzate nei Paesi aderenti (pagamenti in euro verso conti situati nell’area SEPA).
L’IBAN (International Bank Account Number) e il BIC (Business Identifier Code), spesso indicato come SWIFT (Society Worldwide Interbank Financial Telecommunications) sono identificativi utilizzati nei pagamenti:
- IBAN (International Bank Account Number): identifica uno specifico conto di pagamento presso un intermediario. In Italia è composto da 27 caratteri e contiene, tra l’altro, il codice Paese (IT per l’Italia), le cifre di controllo, il codice “ABI” (Associazione bancaria italiana), il “CAB” (Codice di Avviamento Bancario) e il numero di conto;
- BIC (Business Identifier Code): identifica l’intermediario finanziario (tipicamente la banca) presso cui è detenuto il conto. È lo standard definito dalla “SWIFT” (Society Worldwide Interbank Financial Telecommunications) e può avere 8 o 11 caratteri.
Per i normali bonifici SEPA in euro l’IBAN rappresenta il dato centrale per identificare il conto del beneficiario; il BIC non deve essere automaticamente considerato un dato necessario in ogni pagamento SEPA.
I bonifici SEPA si intendono bonifici nazionali perché avvengono in valuta euro e tra due conti appartenenti all’area SEPA anche quando pagatore e beneficiario si trovano in Paesi diversi mentre un bonifico verso un Paese esterno all’area SEPA, o denominato in una valuta diversa dall’euro, è considerato come bonifico internazionale e per questo può essere soggetto a procedure, intermediari, tempi, costi e informazioni aggiuntive. In questi casi possono assumere maggiore rilevanza il BIC/SWIFT, la valuta, le banche corrispondenti, le commissioni e le regole applicabili ai pagamenti transfrontalieri.
All’interno del bonifico ci sono i seguenti elementi:
Causale del bonifico
La causale è la descrizione associata al pagamento.
Nel rapporto B2B è utile utilizzarla per rendere più semplice l'identificazione dell'operazione alla quale il bonifico si riferisce.
Per esempio:
Saldo fattura n. 125 del 15/09/2026
consente normalmente di collegare più facilmente il movimento alla relativa posizione contabile rispetto a una causale generica come:
Pagamento fattura.
La causale, tuttavia, non sostituisce la fattura, il contratto o gli altri documenti che dimostrano l'esistenza e la natura dell'operazione economica.
Non è quindi corretto attribuire alla causale un valore probatorio assoluto: il suo contenuto è un'informazione associata all'operazione di pagamento e deve essere valutato insieme alla documentazione del rapporto.
Data di pagamento e scadenza
La scadenza della fattura e la data del bonifico sono due informazioni differenti.
Se una fattura prevede il pagamento entro il 30 settembre, non è sufficiente che il cliente abbia intenzione di pagare entro quella data: occorre verificare le condizioni contrattuali applicabili e le modalità attraverso le quali il pagamento deve essere eseguito.
Inoltre, la disposizione di un bonifico e la disponibilità effettiva delle somme da parte del creditore possono essere momenti distinti.
Questa distinzione è particolarmente importante quando il rispetto della scadenza produce conseguenze contrattuali, finanziarie o legali.
Per i debiti pecuniari, il Codice civile disciplina il luogo dell'adempimento e, in determinate condizioni, individua nel domicilio del creditore il luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione.
Bonifico e prova del pagamento
Il bonifico genera una traccia dell'operazione presso il prestatore di servizi di pagamento. La relativa documentazione può essere utilizzata dall'impresa per dimostrare l'esecuzione dell'operazione e per procedere alla riconciliazione contabile.
È tuttavia opportuno distinguere:
- la disposizione del bonifico;
- l'esecuzione dell'ordine;
- l'accredito sul conto del beneficiario;
- la disponibilità effettiva delle somme.
La distinzione è rilevante soprattutto quando il pagamento viene utilizzato per dimostrare l'adempimento di un'obbligazione entro una determinata scadenza.
La giurisprudenza ha infatti collegato l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria alla concreta disponibilità della somma da parte del creditore in determinate fattispecie.
Non è quindi prudente considerare automaticamente la semplice disposizione bancaria come equivalente, in ogni rapporto e circostanza, all'effettivo adempimento dell'obbligazione.
Bonifico e tracciabilità
Il bonifico è uno strumento di pagamento tracciabile perché l'operazione viene registrata nel sistema dei pagamenti e lascia una documentazione dell'avvenuto trasferimento.
La tracciabilità, tuttavia, non significa automaticamente che una determinata spesa sia fiscalmente deducibile o che dia diritto a una specifica detrazione.
Quando una norma fiscale richiede una particolare modalità di pagamento, devono essere rispettate le condizioni previste dalla specifica disciplina.
È quindi opportuno distinguere:
strumento di pagamento → tracciabilità → requisito fiscale.
Sono tre concetti collegati, ma non equivalenti.
Bonifico e mancato pagamento
La presenza di una fattura con modalità di pagamento “bonifico” non garantisce che il cliente paghi.
Se il debitore non effettua il pagamento entro la scadenza, il credito commerciale rimane aperto e l'impresa creditrice deve gestire la posizione secondo le procedure previste dal rapporto contrattuale e dalla normativa applicabile.
Il mancato pagamento può produrre conseguenze economiche e giuridiche, tra cui il peggioramento dei tempi di incasso, l'aumento del capitale circolante assorbito dai crediti commerciali e, quando ne ricorrono i presupposti, l'applicazione degli interessi moratori e delle altre conseguenze previste dal contratto o dalla legge.
Per questo la gestione dei bonifici ricevuti non è separabile dalla gestione dello scadenzario clienti.
Bonifico e riconciliazione bancaria
La riconciliazione bancaria consiste nel confronto tra i movimenti risultanti dall'estratto conto e le operazioni registrate nella contabilità o nel sistema gestionale.
Nel caso dei bonifici, la riconciliazione consente, per esempio, di associare:
bonifico ricevuto → cliente → fattura → credito → saldo.
Oppure:
bonifico effettuato → fornitore → fattura ricevuta → debito → pagamento.
Quando il numero delle transazioni cresce, questa attività diventa importante per mantenere allineati contabilità, scadenziario e situazione finanziaria.
L'automazione della riconciliazione non elimina però la necessità di controllare i casi ambigui: un pagamento può infatti riferirsi a più fatture, a una rata, a un anticipo, a un saldo parziale oppure contenere un importo differente da quello atteso.
Bonifico, acconto e saldo
Un bonifico non deve necessariamente corrispondere all'interno importo di una fattura.
Nel rapporto B2B possono verificarsi, per esempio:
- acconti prima dell'esecuzione della prestazione;
- pagamenti parziali;
- pagamenti a rate;
- saldi di più fatture attraverso un unico bonifico;
- compensazioni o regolazioni di partite diverse.
Per questo motivo l'importo del bonifico non è sufficiente, da solo, a determinare quale posizione contabile sia stata estinta.
La corretta imputazione del pagamento richiede il confronto tra importo, causale, scadenze e documentazione commerciale.
Bonifico e giroconto
Il giroconto consiste, in termini generali, nello spostamento di disponibilità tra conti riconducibili allo stesso titolare, mentre il bonifico è normalmente utilizzato per trasferire fondi verso il conto di un altro soggetto.
La distinzione non dipende semplicemente dal fatto che i conti appartengano alla stessa banca.
Per esempio, il trasferimento di denaro dal conto corrente operativo dell'impresa al proprio conto deposito costituisce una movimentazione interna della liquidità. Il pagamento di una fattura a un fornitore costituisce invece un trasferimento destinato a regolare un debito verso un soggetto terzo.
Bonifico nella fattura elettronica
Nel tracciato della fattura elettronica la modalità di pagamento è rappresentata attraverso specifici codici.
Per il bonifico il codice è MP05. Fattura24 utilizza lo stesso codice nella gestione delle fatture elettroniche e nella relativa documentazione tecnica.
L'indicazione di MP05 permette quindi di comunicare che il pagamento previsto per il documento deve essere effettuato tramite bonifico.
Non va però confusa con la registrazione dell'effettivo incasso o pagamento.
La fattura elettronica può essere emessa e trasmessa quando il relativo importo non è ancora stato pagato; la successiva esecuzione del bonifico costituisce un evento finanziario distinto.
Bonifico e gestione finanziaria dell'impresa
Il bonifico rappresenta quindi uno dei punti di collegamento tra economia dell'impresa e finanza aziendale.
Una vendita genera ricavi e, se il pagamento è differito, un credito commerciale. Il bonifico ricevuto trasforma quel credito in disponibilità finanziaria.
Un acquisto genera un costo e, se il pagamento è differito, un debito commerciale. Il bonifico effettuato trasforma quel debito in un'uscita finanziaria.
La differenza temporale tra il momento in cui nasce il credito o il debito e quello in cui avviene il pagamento è uno degli elementi che incidono sul capitale circolante netto e sul fabbisogno finanziario dell'impresa.
Per questo motivo il monitoraggio dei bonifici non riguarda soltanto l'amministrazione: è parte della gestione finanziaria.