Contratto
Il contratto è l’accordo di due o più parti diretto a costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. È questa la definizione contenuta nell’articolo 1321 del Codice civile, che colloca il contratto nell’ambito del diritto privato e ne individua la funzione fondamentale: consentire alle parti di disciplinare giuridicamente interessi di natura patrimoniale.
Il contratto non coincide quindi semplicemente con un documento scritto. Il documento è uno dei possibili strumenti attraverso cui il contratto viene rappresentato o provato. Il contratto è, prima di tutto, un accordo giuridicamente rilevante tra parti, dal quale derivano effetti riconosciuti e disciplinati dall’ordinamento.
La disciplina generale del contratto è contenuta nel Libro IV, Titolo II, del Codice civile (artt. da 1321 a 1469). A questa disciplina generale si affiancano le norme relative alle obbligazioni, ai singoli tipi contrattuali, alla tutela dei consumatori, al commercio elettronico, ai contratti a distanza e, più recentemente, alla fornitura di contenuti e servizi digitali.
Il contratto come accordo
L’elemento caratterizzante del contratto è l’accordo perché si presuppone la presenza di almeno due parti, i cui interessi possono essere contrapposti, complementari o convergenti. L’accordo nasce quando le manifestazioni di volontà delle parti si incontrano secondo le modalità previste dall’ordinamento.
La nozione di parte non coincide necessariamente con quella di persona fisica. Una parte può essere costituita da una persona fisica, da una persona giuridica o, nei casi previsti dall'ordinamento, da una pluralità di soggetti.
L’accordo può essere raggiunto attraverso una negoziazione articolata oppure attraverso procedure standardizzate nelle quali una parte predispone unilateralmente le condizioni contrattuali e l’altra si limita ad accettarle. Può inoltre manifestarsi attraverso comportamenti concludenti quando l’ordinamento riconosce a quel comportamento valore negoziale.
La conclusione del contratto deve essere distinta dalla sua documentazione. Un contratto può essere valido anche senza un documento materiale, quando la legge non richiede una particolare forma. Al contrario, quando la legge prescrive una determinata forma a pena di nullità, la forma diventa un requisito necessario del contratto.
Autonomia contrattuale
La libertà contrattuale (art. 1322 del c.c.) prevede che le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi disciplinati specificamente dal Codice civile, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
L’autonomia contrattuale comprende quindi diverse libertà:
- decidere se concludere o meno un contratto;
- scegliere la controparte, salvo i limiti previsti dalla legge;
- scegliere il tipo contrattuale;
- determinare il contenuto dell'accordo;
- utilizzare schemi contrattuali non espressamente disciplinati dalla legge;
- stabilire condizioni, termini, modalità di esecuzione e altre clausole compatibili con le norme imperative.
L’autonomia privata non è però assoluta perché il contratto opera all’interno dell’ordinamento e deve rispettarne le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume, oltre alle specifiche limitazioni previste dalla legislazione speciale.
La libertà contrattuale assume inoltre caratteristiche differenti quando una delle parti si trova in una posizione giuridica o economica particolarmente protetta dall’ordinamento. È il caso, soprattutto, dei contratti conclusi tra professionista e consumatore, nei quali numerose disposizioni sono inderogabili a tutela della parte considerata strutturalmente più debole.
Contratti tipici e atipici
I contratti tipici sono quelli ai quali l’ordinamento dedica una disciplina specifica. Tra questi rientrano, per esempio, la vendita, la locazione, il mandato, l’appalto, la somministrazione, il mutuo e molti altri contratti disciplinati dal Codice civile.
I contratti atipici (art. 1322 del c.c.) non corrispondono a un modello contrattuale compiutamente disciplinato dalla legge. La loro ammissibilità deriva dall’autonomia contrattuale purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.
La distinzione non significa che i contratti atipici siano privi di disciplina. Anche un contratto non espressamente previsto dal legislatore è soggetto alle norme generali sui contratti, alle norme sulle obbligazioni e, quando applicabili, alle disposizioni relative a istituti o tipi contrattuali compatibili con la sua struttura.
Nella pratica economica sono frequenti anche i contratti misti, nei quali confluiscono elementi riconducibili a più tipi contrattuali.
Le parti del contratto
Le parti sono i soggetti sui quali ricadono le posizioni giuridiche derivanti dal contratto.
Una parte può assumere contemporaneamente più posizioni come, ad esempio, in un contratto di vendita il venditore è obbligato a consegnare il bene e il compratore è obbligato a pagare il prezzo, mentre ciascuno è titolare di diritti nei confronti dell’altro.
La capacità di concludere contratti dipende dalle regole sulla capacità giuridica e di agire. Particolare rilievo assume la capacità di agire, poiché l’incapacità può incidere sulla validità o sull’efficacia dell’atto secondo quanto previsto dalla legge.
Il contratto può inoltre essere concluso attraverso un rappresentante. In questo caso il soggetto che agisce manifesta la volontà in nome e per conto del rappresentato, nei limiti dei poteri conferiti.
La rappresentanza deve essere distinta dall’ipotesi nella quale un soggetto conclude un contratto in nome proprio ma nell’interesse economico di un altro soggetto.
I requisiti essenziali del contratto
Nel Codice civile (art. 1325) vengono individuati quattro requisiti del contratto:
- accordo;
- causa;
- oggetto;
- forma.
La mancanza o il vizio di uno di questi elementi può determinare conseguenze sulla validità del contratto secondo le disposizioni applicabili.
Accordo
L’accordo rappresenta l’incontro delle volontà contrattuali.
Nella conclusione tra soggetti presenti o attraverso sistemi di comunicazione immediata, la formazione dell’accordo può essere relativamente semplice. Nei rapporti a distanza, invece, occorre stabilire quando e secondo quali modalità la proposta e l'accettazione producano la conclusione del contratto.
Gli articoli 1326 e seguenti disciplinano la conclusione mediante proposta e accettazione, stabilendo le condizioni alle quali l’accettazione perfeziona il contratto.
L’accordo può tuttavia derivare anche da modalità diverse, quando la natura dell’operazione e le norme applicabili consentono di attribuire valore contrattuale a determinati comportamenti.
Causa
La causa rappresenta la funzione giuridico-economica del contratto e costituisce una delle categorie attraverso cui l’ordinamento valuta la ragione giuridicamente rilevante dell’operazione contrattuale.
La causa non deve essere confusa con i motivi individuali che spingono una persona a contrattare.
Il Codice civile considera espressamente il motivo illecito quando sia comune alle parti e abbia costituito la ragione determinante del contratto. Ciò conferma la distinzione tra la funzione del contratto e le ragioni soggettive che possono aver indotto una parte a concluderlo.
La valutazione della causa deve inoltre essere distinta da quella dell’oggetto del contratto e dalla verifica della liceità delle singole clausole.
Oggetto
L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (articolo 1346 del c. c.).
La possibilità riguarda l’eseguibilità della prestazione o dell’operazione prevista dal contratto.
La liceità richiede che l'oggetto non sia contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume.
La determinatezza o determinabilità richiede che il contenuto della prestazione possa essere individuato sulla base del contratto o attraverso criteri oggettivi previsti dalle parti o dalla legge.
Il Codice civile disciplina anche particolari ipotesi relative ai beni futuri, alle cose determinate solo nel genere e alla determinazione dell’oggetto da parte di un terzo.
Forma
La forma è, in generale, libera, salvo che la legge prescriva una determinata forma.
L’articolo 1350 individua numerosi atti per i quali è richiesta la forma scritta, tra cui diversi contratti relativi a diritti reali immobiliari.
Quando la forma è prescritta dalla legge a pena di nullità, la sua osservanza diventa un requisito essenziale del contratto.
La forma richiesta ad probationem (ai fini della prova), invece, ha una funzione prevalentemente probatoria e deve essere distinta dalla forma richiesta ad substantiam (ai fini della sostanza), la cui mancanza incide sulla validità dell'atto.
La disciplina della forma assume particolare importanza anche nei rapporti digitali, nei quali il documento informatico e la firma elettronica (FEA e FEQ) possono assumere rilevanza giuridica secondo la normativa specifica applicabile.
Proposta e accettazione
Nella forma classica di conclusione del contratto una parte formula una proposta e l’altra manifesta la propria accettazione.
La proposta deve contenere gli elementi necessari affinché l’accettazione possa determinare la conclusione del contratto. L’accettazione deve corrispondere alla proposta nei limiti stabiliti dalla legge.
L’articolo 1326 stabilisce, in via generale, che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell'altra parte.
La disciplina considera anche l’efficacia della proposta, la revoca della proposta e dell'accettazione, la proposta irrevocabile, l’offerta al pubblico e altre modalità di formazione dell’accordo.
Trattative e responsabilità precontrattuale
Il rapporto contrattuale non comincia necessariamente con la firma del contratto ma, a volte, durante le trattative, le parti possono scambiarsi informazioni, formulare proposte, effettuare verifiche e negoziare le condizioni dell'eventuale accordo.
L’articolo 1337 impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.
La responsabilità precontrattuale può sorgere, per esempio, quando una parte conduce trattative senza rispettare i doveri di correttezza e lealtà previsti dall'ordinamento.
Questa responsabilità è distinta dalla responsabilità contrattuale, perché presuppone una violazione avvenuta nella fase precedente alla conclusione del contratto o comunque nell'ambito della formazione dell'accordo.
Condizioni generali di contratto e contratti per adesione
Nella contrattazione economica moderna è frequente che una parte predisponga preventivamente un insieme di condizioni destinate a essere utilizzate per una pluralità di rapporti.
L’articolo 1341 disciplina le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti.
Le condizioni generali sono efficaci nei confronti dell'altro contraente se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
Alcune clausole particolarmente gravose richiedono una specifica approvazione per iscritto nei casi previsti dalla legge.
L’articolo 1342 disciplina inoltre i contratti conclusi mediante moduli o formulari, nei quali le condizioni sono predisposte unilateralmente per una pluralità di rapporti.
Questa disciplina deve essere distinta da quella delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, che è contenuta nel Codice del consumo e presenta presupposti e conseguenze specifiche.
Interpretazione del contratto
Il contratto non deve essere interpretato esclusivamente sulla base del significato letterale delle singole parole.
Gli articoli 1362 e seguenti del Codice civile stabiliscono una serie di criteri interpretativi.
Occorre innanzitutto ricercare la comune intenzione delle parti, valutando il loro comportamento complessivo anche successivo alla conclusione del contratto.
Quando una clausola può avere più significati, assumono rilievo il contesto complessivo del contratto, la natura dell’operazione, gli usi e gli altri criteri previsti dagli articoli 1363 e seguenti.
L’interpretazione deve inoltre essere coordinata con il principio di buona fede.
Integrazione del contratto
Il contenuto del contratto non è determinato esclusivamente dalle clausole materialmente scritte dalle parti.
L’articolo 1374 stabilisce che il contratto obbliga le parti non soltanto a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, gli usi e l’equità.
Il contratto è quindi inserito in un sistema normativo più ampio che può integrare il contenuto dell’accordo.
L’articolo 1375 stabilisce inoltre che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
La buona fede nell’esecuzione non coincide con una generica esigenza morale: costituisce un criterio giuridico di comportamento che opera nella valutazione dei rapporti tra le parti e nell’esercizio dei diritti derivanti dal contratto.
Effetti del contratto
L’articolo 1372 contiene uno dei principi fondamentali del diritto contrattuale: il contratto ha forza di legge tra le parti.
Una volta validamente concluso, il contratto vincola le parti e non può essere sciolto unilateralmente se non nei casi previsti dalla legge o dal contratto stesso.
Le parti possono sciogliere consensualmente il contratto attraverso il mutuo consenso, oppure possono verificarsi le altre cause di scioglimento previste dall'ordinamento.
Il contratto, in linea generale, non produce effetti nei confronti dei terzi. Questo principio, tuttavia, conosce diverse eccezioni, tra cui il contratto a favore di terzo disciplinato dagli articoli 1411 e seguenti.
Contratto tipo
Il contratto tipo è uno schema contrattuale predisposto per essere utilizzato nella conclusione di una pluralità di contratti dello stesso genere. Quando lo schema stabilisce preventivamente le condizioni destinate a disciplinare futuri rapporti tra le parti, può assumere la funzione propria del contratto normativo.
Contratto normativo
È un accordo con cui le parti stabiliscono preventivamente il contenuto o le condizioni che dovranno disciplinare uno o più contratti da stipulare in futuro, senza con ciò concludere direttamente i singoli contratti cui tali regole sono destinate ad applicarsi.
Contratti a effetti obbligatori e a effetti reali
Una distinzione importante riguarda gli effetti prodotti dal contratto.
I contratti a effetti obbligatori producono principalmente obbligazioni a carico delle parti. Un contratto di locazione, per esempio, genera obblighi reciproci relativi alla disponibilità del bene e al pagamento del canone.
I contratti a effetti reali sono invece idonei a produrre, nei casi previsti dalla legge, il trasferimento della proprietà o la costituzione o il trasferimento di altro diritto reale.
L’articolo 1376 esprime il principio consensualistico: nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale o il trasferimento di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso legittimamente manifestato, salvo le disposizioni specifiche previste dalla legge.
Questa categoria non deve essere confusa con quella dei contratti reali, nei quali la consegna della cosa costituisce elemento necessario per la perfezione del contratto.
Contratti consensuali e contratti reali
I contratti consensuali si perfezionano attraverso il consenso delle parti, quando non è richiesta dalla legge un'ulteriore attività costitutiva.
I contratti reali, invece, richiedono, oltre all’accordo, la consegna della cosa secondo quanto previsto dalla disciplina del singolo contratto.
La distinzione riguarda quindi il momento di perfezionamento del contratto e non il fatto che il contratto produca o meno effetti reali.
È pertanto possibile che un contratto consensuale produca effetti reali, mentre la categoria dei contratti reali riguarda la modalità attraverso la quale il contratto si perfeziona.
Contratti a titolo oneroso e a titolo gratuito
Nei contratti a titolo oneroso ciascuna parte sostiene un sacrificio patrimoniale o assume un’obbligazione in funzione di un vantaggio corrispondente.
Nei contratti a titolo gratuito il vantaggio patrimoniale di una parte non trova necessariamente una corrispondente controprestazione dell’altra.
La distinzione è rilevante perché l’ordinamento può applicare discipline differenti a seconda della natura onerosa o gratuita dell'operazione.
Contratti sinallagmatici e contratti unilaterali
Nei contratti a prestazioni corrispettive, le prestazioni delle parti sono collegate da un rapporto di interdipendenza, comunemente definito sinallagma.
La vendita rappresenta un esempio tipico: alla prestazione del venditore corrisponde quella del compratore.
Il rapporto di corrispettività assume particolare rilievo in materia di inadempimento, perché consente l’applicazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento e dell'eccezione di inadempimento.
Il termine ‟contratto unilaterale” va utilizzato con attenzione: il contratto, per definizione, richiede almeno due parti. La distinzione riguarda invece i contratti nei quali l'obbligazione grava su una sola parte, secondo la struttura prevista dalla legge.
Contratti di durata e contratti a esecuzione istantanea
Un contratto può essere eseguito in un’unica soluzione oppure svilupparsi nel tempo.
Nei contratti a esecuzione istantanea, la prestazione principale viene eseguita in un momento determinato o attraverso un’attività concentrata nel tempo.
Nei contratti di durata, invece, l’interesse delle parti viene realizzato attraverso una prestazione continuativa o attraverso una successione di prestazioni.
La distinzione è particolarmente importante per la locazione, la somministrazione, molti contratti di servizi e i contratti di abbonamento.
Contratti preliminari
Il contratto preliminare è l’accordo con il quale le parti si obbligano a concludere successivamente un contratto definitivo.
Il preliminare non deve essere confuso con una semplice trattativa o con una manifestazione di interesse. È un vero contratto e produce l’obbligo di stipulare il contratto definitivo quando ne ricorrono i presupposti.
L’articolo 1351 stabilisce che il contratto preliminare deve avere la stessa forma prescritta dalla legge per il contratto definitivo.
Contratto e obbligazione
Contratto e obbligazione sono concetti collegati ma non coincidenti.
L’articolo 1173 del Codice civile individua nel contratto una delle fonti delle obbligazioni, insieme al fatto illecito e agli altri atti o fatti idonei a produrle secondo l’ordinamento.
Il contratto può quindi essere fonte di obbligazioni, ma non ogni obbligazione nasce da un contratto.
Inoltre, alcuni contratti producono direttamente effetti reali, mentre altri producono prevalentemente effetti obbligatori.
La distinzione è essenziale per comprendere il funzionamento dei rapporti economici: il contratto rappresenta il titolo giuridico dell’operazione, mentre l'obbligazione costituisce una specifica posizione giuridica che può derivarne.
Inadempimento contrattuale
L’inadempimento consiste nella mancata, inesatta o tardiva esecuzione di una prestazione dovuta.
L’articolo 1218 del Codice civile stabilisce, in via generale, la responsabilità del debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, salvo che dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nel rapporto contrattuale l’inadempimento può riguardare una prestazione principale oppure un obbligo accessorio.
Le conseguenze dipendono dalla natura e dalla gravità della violazione e possono comprendere l’adempimento, il risarcimento del danno e, nei contratti a prestazioni corrispettive e alle condizioni previste dalla legge, la risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto
La risoluzione riguarda lo scioglimento del rapporto contrattuale per cause che intervengono nel corso del rapporto o che incidono sull’equilibrio funzionale dell'accordo.
La risoluzione per inadempimento è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte non adempie le proprie obbligazioni, l’altra può chiedere l’adempimento oppure la risoluzione, salvo il risarcimento del danno.
La legge prevede inoltre ipotesi di risoluzione di diritto, come la diffida ad adempiere, la clausola risolutiva espressa e il termine essenziale.
L’inadempimento non determina automaticamente la risoluzione di qualsiasi contratto. L’articolo 1455 richiede che l’inadempimento abbia una gravità non trascurabile rispetto all'interesse dell’altra parte.
La risoluzione per inadempimento deve quindi essere distinta dalla semplice cessazione del rapporto per scadenza del termine, dal recesso e dalla dichiarazione di nullità.
Impossibilità sopravvenuta e eccessiva onerosità
Il Codice civile disciplina anche la risoluzione derivante da impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Quando una prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore, possono prodursi gli effetti previsti dagli articoli 1463 e seguenti.
Diversa è l’ipotesi dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, disciplinata dall’articolo 1467 per i contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita.
In determinate circostanze, eventi straordinari e imprevedibili possono rendere la prestazione di una parte eccessivamente onerosa rispetto alla prestazione dell’altra. La legge disciplina in questo caso la possibilità di chiedere la risoluzione e la facoltà della controparte di offrire una modificazione equa del contratto.
Recesso
Il recesso è il diritto di sciogliere unilateralmente il rapporto contrattuale nei casi in cui tale facoltà sia prevista dalla legge o dal contratto.
L’articolo 1373 disciplina il recesso convenzionale, prevedendo che, se alle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, essa può essere esercitata secondo le condizioni stabilite dalla norma e dall’accordo.
Il recesso non coincide con la risoluzione: nel recesso il potere di scioglimento deriva da una facoltà riconosciuta alla parte; nella risoluzione lo scioglimento è collegato a specifiche cause previste dall'ordinamento.
Un’ulteriore forma di recesso è quella prevista dalla legislazione a tutela dei consumatori per determinati contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali.
Nullità del contratto
La nullità è una forma di invalidità particolarmente grave.
L’articolo 1418 stabilisce diverse ipotesi di nullità, tra cui il contrasto con norme imperative, la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 e le altre ipotesi previste dalla legge.
Il contratto nullo non produce gli effetti propri dell’atto valido secondo le regole stabilite dall'ordinamento.
La nullità può essere fatta valere nei modi previsti dalla legge e, in linea generale, può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
La nullità deve essere distinta dall’annullabilità.
Annullabilità del contratto
L’annullabilità riguarda situazioni nelle quali il contratto presenta un vizio che consente al soggetto protetto dall’ordinamento di chiederne l’annullamento.
Tra le principali ipotesi rientrano l’incapacità e i vizi del consenso, quali errore, violenza e dolo, nei casi e alle condizioni stabiliti dagli articoli 1425 e seguenti.
A differenza della nullità, l’annullabilità opera secondo una disciplina caratterizzata dalla tutela di uno specifico interesse e dalla possibilità di convalida nei casi previsti dalla legge.
Rescissione
La rescissione costituisce un rimedio distinto sia dalla nullità sia dall’annullabilità sia dalla risoluzione.
Il Codice civile la disciplina principalmente nei casi di contratto concluso in stato di pericolo e di contratto concluso in stato di bisogno, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.
La rescissione per lesione non coincide quindi con una generica situazione di svantaggio economico o con qualsiasi squilibrio tra le prestazioni. Sono necessari i presupposti specificamente stabiliti dal Codice civile.
Simulazione
La simulazione si verifica quando le parti manifestano esteriormente un contratto diverso dalla loro effettiva volontà oppure concordano di non attribuire al contratto apparente gli effetti che esso formalmente presenta.
Il Codice civile disciplina la simulazione negli articoli 1414 e seguenti, distinguendo gli effetti tra le parti e nei confronti dei terzi.
La simulazione deve essere distinta dalla frode alla legge e dalla nullità, poiché opera attraverso una particolare divergenza tra volontà effettiva e dichiarazione esterna.
Contratto a favore di terzo
Il contratto può produrre effetti anche a vantaggio di un soggetto che non è parte dell’accordo.
L’articolo 1411 disciplina il contratto a favore di terzo, nel quale le parti possono attribuire al terzo un diritto nei confronti del promittente quando ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge.
Il terzo non diventa per questo automaticamente parte del contratto: la sua posizione giuridica deriva dall’effetto che le parti hanno voluto attribuirgli secondo la disciplina dell’istituto.
Cessione del contratto
La cessione del contratto consente, alle condizioni previste dagli articoli 1406 e seguenti, la sostituzione di una parte con un altro soggetto nel rapporto contrattuale.
È diversa dalla cessione del credito e dall’assunzione del debito.
Nella cessione del contratto viene trasferita la posizione contrattuale complessiva, comprendente diritti e obblighi derivanti dal rapporto.
Clausola penale e caparra
Il contratto può prevedere strumenti destinati a rafforzare l’adempimento o a disciplinare preventivamente le conseguenze di determinate vicende.
La clausola penale, disciplinata dall’articolo 1382, stabilisce una determinata prestazione dovuta in caso di inadempimento o ritardo, secondo le condizioni previste dalla legge e dal contratto.
La caparra confirmatoria, disciplinata dall’articolo 1385, svolge invece una funzione di garanzia e può assumere rilievo anche in caso di inadempimento.
La caparra penitenziale, disciplinata dall'articolo 1386, è collegata invece all'esercizio del diritto di recesso quando questo sia previsto secondo la struttura stabilita dalle parti.
Contratti con i consumatori
La disciplina generale del Codice civile viene integrata, nei rapporti tra professionista e consumatore, dal Codice del consumo.
Il consumatore è tutelato attraverso disposizioni specifiche riguardanti, tra l’altro:
- informazioni precontrattuali;
- clausole vessatorie;
- contratti a distanza;
- contratti negoziati fuori dai locali commerciali;
- diritto di recesso;
- obblighi del professionista;
- garanzia e conformità dei beni;
- contenuti e servizi digitali.
La disciplina delle clausole vessatorie costituisce una deroga importante rispetto alla semplice logica della libertà contrattuale: determinate clausole possono essere considerate abusive quando determinano, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, secondo i criteri stabiliti dal Codice del consumo.
Contratti a distanza
I contratti a distanza sono caratterizzati dall’assenza della presenza fisica simultanea del professionista e del consumatore e dall’impiego di una tecnica di comunicazione a distanza nell’ambito di un sistema organizzato di vendita o prestazione di servizi.
La disciplina europea e quella italiana impongono specifici obblighi informativi prima che il consumatore sia vincolato dal contratto. Tra le informazioni richieste rientrano, in funzione del contratto, caratteristiche principali, identità del professionista, prezzo complessivo, modalità di pagamento, durata, condizioni di cessazione e diritto di recesso.
Per i contratti conclusi attraverso mezzi elettronici che comportano un obbligo di pagamento sono previste anche specifiche regole sulla presentazione delle informazioni e sull'inoltro dell'ordine. La disciplina europea richiede che il consumatore sia posto in condizione di comprendere chiaramente che l'ordine comporta un obbligo di pagamento.
Contratti elettronici
Il fatto che un contratto venga concluso attraverso strumenti elettronici non crea, di per sé, una categoria autonoma di contratto dal punto di vista civilistico.
Un contratto di vendita, di servizi, di licenza o di altra natura può essere concluso anche mediante strumenti elettronici, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla legge.
La disciplina del commercio elettronico introduce tuttavia obblighi specifici. Il D.Lgs. 70/2003 disciplina, tra l’altro, le informazioni relative alla conclusione dei contratti per via elettronica, le modalità tecniche necessarie per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati e le modalità attraverso cui le condizioni contrattuali devono essere rese disponibili affinché possano essere conservate e riprodotte.
Il contratto elettronico deve quindi essere analizzato attraverso due piani distinti:
- le regole civilistiche sulla formazione, validità, interpretazione ed esecuzione del contratto;
- le regole speciali applicabili al commercio elettronico e, quando il cliente è un consumatore, alla tutela del consumatore.
Firma elettronica e contratto
La firma elettronica non coincide con il contratto.
La firma può svolgere una funzione di identificazione del sottoscrittore, manifestazione della volontà, autenticazione o prova, secondo il tipo di firma utilizzato e la normativa applicabile.
La validità del contratto deve essere quindi valutata separatamente dalla questione relativa alla firma.
Quando la legge richiede una determinata forma, occorre verificare se e con quali strumenti elettronici tale requisito possa essere validamente soddisfatto.
Contratti digitali e contenuti digitali
La digitalizzazione dell’economia ha portato alla diffusione di contratti aventi per oggetto software, applicazioni, servizi cloud, piattaforme, contenuti digitali e altri servizi forniti attraverso ambienti digitali.
Per i rapporti tra professionista e consumatore, l’ordinamento italiano contiene una disciplina specifica introdotta dal D.Lgs. 173/2021, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/770 e inserito nel Codice del consumo il Capo I-bis dedicato ai contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali.
La disciplina riguarda, tra l’altro:
- la fornitura del contenuto o del servizio digitale;
- la conformità al contratto;
- i requisiti soggettivi e oggettivi di conformità;
- gli aggiornamenti;
- i rimedi in caso di mancata fornitura o difetto di conformità;
- la riduzione del prezzo;
- la risoluzione;
- determinate modifiche al contenuto o al servizio digitale;
- la restituzione dei contenuti forniti o creati dal consumatore in determinate circostanze.
La direttiva europea 2019/770 distingue espressamente tra contenuto digitale e servizio digitale e disciplina la conformità, i rimedi e le modifiche del servizio o del contenuto.
Questa disciplina è particolarmente importante per servizi SaaS, piattaforme digitali, applicazioni e altri servizi nei quali il rapporto contrattuale non si esaurisce nella consegna di un bene materiale.
Contratti tra imprese
Nei rapporti B2B tra imprese, professionisti e lavoratori autonomi trova applicazione principalmente la disciplina generale del Codice civile, integrata dalle norme speciali relative al settore economico nel quale il contratto viene concluso.
La qualifica delle parti è importante perché determina l’eventuale applicazione di discipline speciali.
Un contratto tra due imprese non è, in linea generale, soggetto alla disciplina protettiva prevista dal Codice del consumo per il rapporto professionista-consumatore.
Questo non significa che le imprese possano liberamente derogare a qualsiasi norma: rimangono applicabili le norme imperative, le disposizioni sulla validità del contratto, sulla responsabilità, sulla concorrenza, sulla protezione di determinati interessi e le altre discipline speciali applicabili al rapporto.
Contratti e attività professionale
Per chi esercita un’attività economica, il contratto rappresenta uno degli strumenti fondamentali attraverso cui vengono organizzati i rapporti con clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, intermediari e altri operatori economici.
Attraverso il contratto possono essere disciplinati:
- l’oggetto della prestazione;
- il prezzo o i criteri per determinarlo;
- i tempi di esecuzione;
- le modalità di pagamento;
- la durata del rapporto;
- gli obblighi delle parti;
- le responsabilità;
- le garanzie;
- le condizioni di recesso;
- le cause di risoluzione;
- la proprietà intellettuale;
- la riservatezza;
- il trattamento dei dati quando rilevante;
- le modalità di gestione delle controversie.
Il contratto svolge quindi una funzione sia giuridica sia organizzativa: definisce anticipatamente il quadro nel quale dovrà svolgersi il rapporto economico.
Contratto e fattura
Il contratto e la fattura sono atti diversi.
Il contratto disciplina il rapporto giuridico tra le parti e può costituire la fonte delle obbligazioni.
La fattura è invece un documento fiscale e commerciale collegato a una determinata operazione economica e soggetto alla relativa disciplina tributaria.
La fattura non sostituisce normalmente il contratto quando l’operazione richiede o presuppone un accordo contrattuale, né la semplice emissione di una fattura può essere automaticamente considerata prova dell’esistenza e del contenuto di ogni elemento del rapporto contrattuale.
La corretta gestione di un rapporto economico richiede quindi di distinguere il titolo giuridico dell'operazione dalla relativa documentazione fiscale.
Contratto, accordo e negozio giuridico
Il contratto appartiene alla categoria più ampia dei negozi giuridici, intesi, in termini generali, come atti attraverso i quali l’autonomia privata produce effetti giuridicamente riconosciuti.
Il contratto si distingue perché presuppone l’accordo tra due o più parti e riguarda rapporti giuridici patrimoniali.
Non ogni manifestazione di volontà è quindi un contratto.
L’ordinamento conosce anche atti unilaterali, atti non patrimoniali e altre figure negoziali che seguono discipline differenti.
Il contratto come strumento di allocazione dei rischi
Una funzione importante del contratto, soprattutto nei rapporti economici, consiste nell’allocazione preventiva dei rischi.
Le parti possono stabilire chi debba sostenere determinati costi, quali siano le conseguenze di un ritardo, come debbano essere gestite determinate variazioni delle condizioni operative, quali garanzie siano prestate e quali eventi possano determinare lo scioglimento del rapporto.
Questa funzione incontra tuttavia i limiti imposti dalla legge. Le clausole contrattuali non possono eliminare o modificare validamente disposizioni inderogabili quando l’ordinamento non consente tale deroga.
Il contratto nel sistema giuridico
Il contratto non è quindi semplicemente un documento firmato tra due soggetti.
È un istituto giuridico attraverso il quale l’autonomia privata produce effetti riconosciuti dall’ordinamento.
La disciplina contrattuale può essere ricondotta a diversi livelli:
- regole generali, principalmente contenute negli articoli 1321–1469 del Codice civile;
- regole sulle obbligazioni, che disciplinano le conseguenze delle prestazioni dovute e dell’inadempimento;
- disciplina dei singoli contratti, che regola figure come vendita, locazione, appalto, mandato, somministrazione e altre;
- norme speciali, applicabili a determinati settori o categorie di rapporti;
- disciplina consumeristica, quando il contratto è concluso tra professionista e consumatore;
- disciplina del commercio elettronico, quando il contratto è concluso nell’ambito di servizi della società dell’informazione;
- disciplina dei contratti digitali, nei casi previsti dalla normativa sui contenuti e servizi digitali.
Comprendere un contratto significa quindi non limitarsi a leggere le clausole che lo compongono, ma individuare la natura dell’operazione, i soggetti coinvolti, la disciplina applicabile, gli obblighi assunti, gli effetti prodotti e i rimedi disponibili in caso di mancata o inesatta esecuzione.
Fonti normative principali
La disciplina generale utilizzata per questa voce è costituita innanzitutto dal Codice civile, Libro IV, Titolo II – Dei contratti in generale, artt. 1321–1469. Per la disciplina consumeristica sono rilevanti il D.Lgs. 206/2005, Codice del consumo, e le modifiche introdotte dalla normativa europea sui contratti a distanza e sui contenuti e servizi digitali. La disciplina del commercio elettronico è contenuta principalmente nel D.Lgs. 70/2003.
Per i contratti a distanza, la direttiva 2011/83/UE costituisce una fonte europea fondamentale per gli obblighi informativi, i requisiti formali e il diritto di recesso.
Per i contenuti e servizi digitali, la direttiva (UE) 2019/770 è stata recepita nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. 173/2021, che ha inserito nel Codice del consumo gli articoli 135-octies e seguenti.