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Bilancio civilistico

Il bilancio civilistico è il documento contabile che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un’impresa al termine dell’esercizio. È redatto secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 2423–2435-bis del C.C.) e costituisce uno strumento fondamentale di informazione per soci, creditori, investitori e terzi interessati.

A differenza del bilancio fiscale (documento che riassume le attività aziendali relative a un periodo di dodici mesi), il bilancio civilistico ha una funzione informativa e civilistica, finalizzata a garantire trasparenza e tutela dei soggetti che entrano in rapporto con la società.

Struttura del bilancio civilistico​

Il bilancio civilistico si compone di diversi documenti obbligatori che, nel loro insieme, forniscono una visione completa dell’attività aziendale:

  • Stato Patrimoniale: evidenzia la composizione e la destinazione delle attività e passività aziendali;
  • Conto economico: riepiloga i costi e i ricavi dell’esercizio, determinando l’utile o la perdita d’esercizio;
  • Rendiconto finanziario: illustra i flussi di cassa dell’esercizio (obbligatorio per i bilanci ordinari);
  • Nota integrativa: fornisce informazioni esplicative e integrative sui dati contabili e sui criteri di valutazione adottati.

Per le microimprese e le piccole imprese, la normativa prevede schemi semplificati e la possibilità di esonero dalla redazione di alcuni documenti, come la nota integrativa o il rendiconto finanziario.

Principi di redazione​

Il bilancio civilistico deve rispettare i principi generali stabiliti dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali redatti dall’OIC (Organismo Italiano Contabilità), tra cui:

  • chiarezza e verità nella rappresentazione dei dati;
  • rrudenza nella valutazione delle poste di bilancio;
  • competenza economica, ossia imputazione dei componenti di reddito all’esercizio di riferimento;
  • continuità aziendale, che presuppone la normale prosecuzione dell’attività;
  • costanza dei criteri di valutazione, per garantire la comparabilità nel tempo.

Finalità e destinatari​

Il bilancio civilistico ha l’obiettivo di fornire un quadro attendibile della situazione economico-finanziaria dell’impresa, utile per:

  • i soci, per valutare l’andamento della gestione e deliberare sull’approvazione del bilancio;
  • i creditori, per verificare la solidità patrimoniale dell’azienda;
  • gli investitori e gli stakeholder, come base per decisioni economiche e finanziarie.

Approvazione e deposito​

Il bilancio deve essere:

  1. predisposto dagli amministratori entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (o entro 180 giorni nei casi previsti);
  2. approvato dall’assemblea dei soci entro il termine previsto dallo statuto;
  3. depositato presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’approvazione.

Il deposito rende il bilancio pubblico, garantendo la trasparenza verso i terzi.

Differenze rispetto al bilancio fiscale​

Il bilancio civilistico si basa su criteri di competenza economica e veridicità sostanziale, mentre il bilancio fiscale ha finalità di determinazione del reddito imponibile ai fini tributari. Le differenze principali riguardano:

  • criteri di valutazione (ad esempio ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni);
  • rilevazione temporale dei componenti di reddito;
  • rettifiche fiscali operate in sede di dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi​

  • artt. 2423–2435-bis del C.C.;
  • principi contabili nazionali OIC 12 (Composizione e schemi del bilancio d’esercizio);
  • direttiva UE 2013/34;
  • d.lgs. 139/2015 (recepimento direttiva contabile).

In sintesi, il bilancio civilistico rappresenta il principale strumento di informazione economico-finanziaria dell’impresa, garantendo trasparenza, affidabilità e conformità alle norme civilistiche.