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Cinque per mille

5x1000​

Il cinque per mille (5x1000) rappresenta una quota dell’imposta sull’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) che il contribuente può destinare, senza oneri aggiuntivi, agli ETS (Enti Terzo Settore) che svolgono attività di interesse sociale, culturale, scientifico o di ricerca sanitaria.

Dal punto di vista fiscale ed economico-contabile, il meccanismo funziona come segue:

  • Allocazione della quota: La quota pari al 5‰ dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) dovuta viene trattenuta dallo Stato e destinata agli enti beneficiari indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi (modello 730, UNICO PF, o modello CU).
  • Rilevanza contabile per contribuenti con partita IVA ossia per le imprese individuali e i liberi professionisti titolari di partita IVA che optano per la tassazione IRPEF (regime ordinario o semplificato), la scelta del cinque per mille non incide sul reddito imponibile, ma costituisce una destinazione vincolata dell’imposta già dovuta. La scelta può essere valorizzata come strumento di responsabilità sociale d’impresa e di trasparenza fiscale, migliorando la reputazione verso gli stakeholder;
  • Rendicontazione e trasparenza: gli enti beneficiari devono rendicontare l’utilizzo dei fondi ricevuti, consentendo al contribuente di verificare la destinazione delle risorse. Dal punto di vista contabile, ciò può essere indicato come un costo implicito a favore della comunità, senza rilevanza fiscale ai fini dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) del professionista o della partita IVA.

Benefici indiretti:

  • miglioramento della compliance fiscale e della percezione di responsabilità sociale;
  • possibilità di integrare la scelta del cinque per mille in politiche di sostenibilità e CSR (Corporate Social Responsibility), ossia la “responsabilità sociale d’impresa”, dell’attività professionale o imprenditoriale.

Gli ETS (Enti Terzo Settore) sono soggetti privati senza scopo di lucro, che perseguono finalità di interesse generale sociale, culturale, educativo, sanitario, ambientale o scientifico, regolati dal “Codice del Terzo Settore” (d.lgs. 117/2017). Tra essi rientrano, se iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore):

  • ODV (“Organizzazioni Di volontariato”, vedi artt. 32 e ss.);
  • APS (“Associazioni di Promozione Sociale, vedi artt. 35 e ss.);
  • Enti filantropici (artt. 37 e ss.);
  • Imprese sociali (incluse le cooperative sociali, vedi art. 40);
  • Reti associative (artt. 41 e ss.);
  • SOMS (“SOcietà di Mutuo Soccorso”, vedi artt. 42 e ss.).

Rientrano anche le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale (art. 5), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati come ETS (Enti Terzo Settore) limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'(art. 5) del Codice.

Dal punto di vista fiscale e contabile, la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) a questi enti:

  • non comporta riduzione dell’imposta dovuta, ma rappresenta una quota vincolata dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) destinata a finalità sociali;
  • può essere valorizzata come strumento di CSR (Corporate Social Responsibility), ossia la “responsabilità sociale d’impresa”, rafforzando la reputazione verso gli stakeholder;
  • garantisce trasparenza e tracciabilità, poiché gli elenchi degli ETS (Enti Terzo Settore) beneficiari sono formati da “Infocamere S.C.p.A.” (d mediante impiego dell’algoritmo approvato dall’Amministrazione con Decreto a firma del medesimo Capo Dipartimento n° 309 del 28 novembre 2025) ed estratti dal RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Gli ETS (Enti Terzo Settore) devono fornire rendicontazione dei fondi ricevuti, assicurando che le risorse siano utilizzate conformemente agli scopi statutari.

Per rafforzare il CSR (Corporate Social Responsibility), una partita IVA può devolvere il cinque per mille tramite l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) solo se adotta il regime ordinario o semplificato ed è intestata a una persona fisica (“ditte individuali” o “liberi professionisti”) compilando il Modello Redditi Persone Fisiche (ex Modello Unico).

In sintesi, il cinque per mille costituisce un meccanismo di destinazione selettiva dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) che, pur non generando vantaggi fiscali diretti per il contribuente titolare di partita IVA, rappresenta un importante strumento di responsabilità sociale e di trasparenza economico-contabile fiscalmente neutro, ma con rilevanti implicazioni sociali, etiche e reputazionali, perfettamente tracciabile e regolamentato dalla normativa vigente.