Vendita allo scoperto
Lo vendita allo scoperto (short selling) consiste in una chiusura dello scoperto ossia nella vendita di strumenti finanziari non posseduti al momento della vendita, ma presi in prestito da un intermediario. L’operatore si impegna a riacquistarli successivamente per restituirli al prestatore:
- l’investitore prende in prestito il titolo tramite un intermediario finanziario;
- vende immediatamente il titolo sul mercato al prezzo corrente;
- se il prezzo del titolo scende, l’investitore lo riacquista a un valore inferiore;
- la differenza tra il prezzo di vendita iniziale e il prezzo di riacquisto, al netto di costi e commissioni, rappresenta il profitto.
Se invece il prezzo sale, l’operazione genera una perdita potenzialmente illimitata, poiché non esiste un tetto massimo alla crescita del valore del titolo.
Dal punto di vista dei mercati finanziari, la vendita allo scoperto (short selling) contribuisce alla liquidità e all’efficienza dei prezzo, favorendo l’emersione di valutazioni più aderenti ai fondamentali economici. Tuttavia, è considerata una strategia ad elevato rischio, generalmente riservata a investitori con adeguata competenza finanziaria e capacità di gestione del rischio.
L’attività di vendita allo scoperto (short selling) è soggetta a vincoli normativi, obblighi di trasparenza e requisiti di margine, che possono variare in funzione del mercato, della tipologia di strumento e delle disposizioni dell’autorità di vigilanza.
Nell’UE (Unione Europea), la disciplina principale (Regolamento n. 236/2012) applicabile direttamente in tutti gli Stati membri e vigilato dalle autorità nazionali come la CONSOB (Commissione Nazionale per le SOcietà e la Borsa), per in l’Italia, e dall’ESMA (European Securities and Markets Authority), in ambito europeo.
È vietato effettuare la vendita allo scoperto (short selling) senza la preventiva disponibilità dei titoli o senza aver concluso un accordo di prestito. Questo significa che l’operatore deve aver preso in prestito i titoli, oppure avere una ragionevole certezza della loro disponibilità al regolamento (settlement).
Le posizioni nette corte superiori a determinate soglie devono essere:
- comunicate all’autorità di vigilanza (soglia tipica: 0,2% del capitale sociale emesso);
- rese pubbliche al mercato oltre una soglia più elevata (ad esempio 0,5%).
L’obiettivo è consentire il monitoraggio delle pressioni speculative su singoli strumenti finanziari.
Gli intermediari richiedono il versamento di margini iniziali e di mantenimento, proporzionati al rischio dell’operazione.
In caso di movimenti avversi del prezzo, l’operatore può essere soggetto a margin call, con obbligo di integrazione della garanzia o chiusura forzata della posizione.
È una richiesta formale di integrazione delle garanzie effettuata dall’intermediario finanziario quando il valore del margine depositato non è più sufficiente a coprire il rischio dell’operazione in essere.
In situazioni di stress di mercato o forte volatilità, le autorità possono:
- vietare temporaneamente la vendita allo scoperto (short selling) su specifici titoli o settori;
- rafforzare gli obblighi informativi;
- limitare l’apertura di nuove posizioni corte.
Tali misure sono tipiche di fasi di crisi finanziaria o eventi sistemici.
Per i soggetti che operano in modo professionale:
- la vendita allo scoperto (short selling) può essere qualificato come attività finanziaria abituale,
- è essenziale una corretta tracciabilità contabile,
- devono essere valutati con attenzione rischi operativi, patrimoniali e fiscali.
Dal punto di vista fiscale, in Italia, i proventi derivanti da operazioni di vendita allo scoperto (short selling) generano redditi di natura finanziaria, la cui qualificazione dipende dal soggetto che opera:
- Titolari di partita IVA:
- se l’attività è abituale e organizzata, i risultati economici possono rientrare nel reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
- le plusvalenze e minusvalenze concorrono alla determinazione del reddito imponibile secondo il principio di competenza;
- i costi accessori (commissioni, interessi sul prestito titoli, costi di marginazione) sono deducibili se inerenti all’attività;
- Regime fiscale:
- in ambito imprenditoriale, non si applica l’imposta sostitutiva del 26%, ma la tassazione ordinaria (IRPEF/IRES + IRAP, se dovuta);
- è essenziale una corretta documentazione contabile delle operazioni.
Per un soggetto con partita IVA, la vendita allo scoperto (short selling) assume una valenza gestionale e strategica, non meramente speculativa:
- Requisiti operativi:
- accesso a intermediari che consentano operazioni short;
- sottoscrizione di contratti di prestito titoli;
- disponibilità di capitale per coprire margini iniziali e di mantenimento;
- Rischi da presidiare:
- rischio di prezzo (perdita teoricamente illimitata);
- rischio di liquidità (margin call improvvise);
- rischio normativo, in caso di divieti temporanei o restrizioni.
Per imprese e professionisti, la vendita allo scoperto (short selling) può essere utilizzato anche come hedging (strumento di copertura del rischio) su portafogli finanziari o partecipazioni.