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Revisore legale

Revisore contabile

È una figura professionale (laureato in materie economiche, aziendali o giuridiche, ha svolto un tirocinio triennale presso un revisore contabile ed è abilitato alla professione) che svolge la revisione legale dei documenti contabili e fiscali (bilancio, contabilità e controllo delle scritture) della società (art 2409 bis del c.c.) ed è iscritto al Registro dei revisori legali (d.lgs. n. 39 del 27/01/2010).

L’esperto contabile (Commercialista, Tributarista, Esperto contabile o Ragioniere), o consulente fiscale, ha funzioni redazionali mentre il revisore legale ha funzioni di controllo e la sua valutazione è determinante per capire se il soggetto (sotto valutazione) è in linea con le disposizioni in materia dettate dalla legge.

Il revisore legale opera specialmente nelle S.p.A. (Società di Capitale) come revisore esterno ed è iscritto al Registro dei revisori legali (d.lgs. n. 39 del 27/01/2010) mentre, se una società non deve redigere un bilancio consolidato e non ha affiliate (società controllate), la revisione è affidata al collegio sindacale, se tutti i membri sono iscritti nel Registro dei revisori legali (d.lgs. n. 39 del 27/01/2010).

Se vengono superati i limiti definiti dal CCII (Codice della crisi e dell’impresa) la revisione contabile è obbligatoria per tutte le società:

Parametri sogliaValori
Ricavi delle vendite e prestazioni4.000.000 €
Totale attivo dello stato patrimoniale4.000.000 €
Numero dipendenti occupati in media nell’esercizio20

Nel caso vengono superati i limiti per due esercizi commerciali consecutivi allora il soggetto controllato deve superare almeno 1 su 3 per essere obbligato alla revisione.

L’incarico della revisione viene richiesto dal soggetto stesso tramite una delibera dei soci; la revisione è:

  • legale (obbligatoria);
  • volontaria (non ci sono obblighi di legge);

Una volta che il revisore ha preso l’incarico deve:

  • verificare periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili;
  • verificare se il bilancio d’esercizio corrisponde alle scritture contabili rilevate quotidianamente in azienda e se questo rispetta le norme in materia;
  • redige tramite un’apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio con una descrizione della revisione effettuata e un giudizio imparziale sulla redazione del bilancio e se questo rappresenta in maniera veritiera la situazione patrimoniale dell’azienda e se è conforme alle norme.

Il giudizio professionale sul bilancio di esercizio dell’azienda in esame può essere:

  • senza rilievi: se è redatto con conformità alle norme ed ai criteri di redazione;
  • con rilievi: quando il bilancio è attendibile ma è difforme in alcuni aspetti alle norme o anomalie che devono essere chiarite;
  • negativo: quando si attesta che il bilancio non rispetta le norme in materia, caso che sarebbe molto grave per l’azienda e fortunatamente si verifica molto raramente.

Nel caso il revisore non possa portare a termine il suo incarico deve redigere una dichiarazione di impossibilità e avvisa la CONSOB (Commissione Nazionale per le SOcietà e la Borsa).