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Bilancio civilistico

Il bilancio civilistico è il documento contabile che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un’impresa al termine dell’esercizio. È redatto secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 2423–2435-bis c.c.) e costituisce uno strumento fondamentale di informazione per soci, creditori, investitori e terzi interessati.

A differenza del bilancio fiscale (documento che riassume le attività aziendali relative a un periodo di dodici mesi), il bilancio civilistico ha una funzione informativa e civilistica, finalizzata a garantire trasparenza e tutela dei soggetti che entrano in rapporto con la società.

Struttura del bilancio civilistico

Il bilancio civilistico si compone di diversi documenti obbligatori che, nel loro insieme, forniscono una visione completa dell’attività aziendale:

  • Stato patrimoniale: evidenzia la composizione e la destinazione delle attività e passività aziendali;
  • Conto economico: riepiloga i costi e i ricavi dell’esercizio, determinando l’utile o la perdita d’esercizio;
  • Rendiconto finanziario: illustra i flussi di cassa dell’esercizio (obbligatorio per i bilanci ordinari);
  • Nota integrativa: fornisce informazioni esplicative e integrative sui dati contabili e sui criteri di valutazione adottati.

Per le microimprese e le piccole imprese, la normativa prevede schemi semplificati e la possibilità di esonero dalla redazione di alcuni documenti, come la nota integrativa o il rendiconto finanziario.

Principi di redazione

Il bilancio civilistico deve rispettare i principi generali stabiliti dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali redatti dall’OIC (Organismo Italiano Contabilità), tra cui:

  • chiarezza e verità nella rappresentazione dei dati;
  • rrudenza nella valutazione delle poste di bilancio;
  • competenza economica, ossia imputazione dei componenti di reddito all’esercizio di riferimento;
  • continuità aziendale, che presuppone la normale prosecuzione dell’attività;
  • costanza dei criteri di valutazione, per garantire la comparabilità nel tempo.

Finalità e destinatari

Il bilancio civilistico ha l’obiettivo di fornire un quadro attendibile della situazione economico-finanziaria dell’impresa, utile per:

  • i soci, per valutare l’andamento della gestione e deliberare sull’approvazione del bilancio;
  • i creditori, per verificare la solidità patrimoniale dell’azienda;
  • gli investitori e gli stakeholder, come base per decisioni economiche e finanziarie.

Approvazione e deposito

Il bilancio deve essere:

  1. predisposto dagli amministratori entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (o entro 180 giorni nei casi previsti);
  2. approvato dall’assemblea dei soci entro il termine previsto dallo statuto;
  3. depositato presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’approvazione.

Il deposito rende il bilancio pubblico, garantendo la trasparenza verso i terzi.

Differenze rispetto al bilancio fiscale

Il bilancio civilistico si basa su criteri di competenza economica e veridicità sostanziale, mentre il bilancio fiscale ha finalità di determinazione del reddito imponibile ai fini tributari. Le differenze principali riguardano:

  • criteri di valutazione (ad esempio ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni);
  • rilevazione temporale dei componenti di reddito;
  • rettifiche fiscali operate in sede di dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi

  • Codice Civile, artt. 2423–2435-bis;
  • Principi contabili nazionali OIC;
  • Direttiva UE 2013/34;
  • D.Lgs. n. 139/2015 (recepimento direttiva contabile).

In sintesi, il bilancio civilistico rappresenta il principale strumento di informazione economico-finanziaria dell’impresa, garantendo trasparenza, affidabilità e conformità alle norme civilistiche.