Diritto finanziario
Il Diritto Finanziario costituisce quel settore dell’ordinamento giuridico che afferisce alla disciplina dell’attività finanziaria pubblica, intesa quale fenomeno di acquisizione, gestione ed erogazione delle risorse patrimoniali e reddituali destinate al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente pubblico. Occorre muovere dalla premessa per cui, mentre la Scienza delle Finanze analizza l’attività finanziaria sotto il profilo economico-funzionale, il Diritto Finanziario ne indaga la dimensione squisitamente normativa, vagliando i vincoli di legittimità e i limiti all’esercizio della potestà d’impero (principale modalità di azione della Pubblica Amministrazione, attraverso la quale essa manifesta la propria supremazia per il perseguimento dell'interesse pubblico).
La finanza pubblica riguarda le entrate pubbliche e le spese pubbliche. Le prime consentono allo Stato e agli altri enti pubblici di procurarsi le risorse per lo svolgimento dell’attività; le seconde riguardano l’impiego di tali risorse per soddisfare bisogni collettivi e perseguire finalità di interesse pubblico.
Entrate e spese pubbliche
Uno degli aspetti del diritto finanziario è la disciplina delle entrate pubbliche (risorse che confluiscono nelle casse dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e degli altri enti pubblici), l’insieme delle risorse finanziarie acquisite dallo Stato e dagli altri enti pubblici:
- entrate tributarie: derivanti dall’applicazione dei tributi (ad esempio imposte, tasse e contributi);
- entrate extratributarie: sono derivanti dall’attività e dal patrimonio degli enti pubblici (ad esempio redditi patrimoniali, canoni, corrispettivi, proventi e utili);
- entrate patrimoniali: sono derivanti dalla gestione, dall’utilizzo, dalla concessione o dalla cessione di beni appartenenti allo Stato e agli altri enti pubblici;
- entrate dalla gestione di servizi pubblici: sono costituite dai corrispettivi e dagli altri proventi ottenuti per la fornitura di beni o servizi da parte degli enti pubblici;
- entrate derivanti da sanzioni e pene pecuniarie: sono dovute in conseguenza della violazione di norme amministrative, tributarie o di altre disposizioni dell’ordinamento;
- trasferimenti correnti: sono costituiti dalle somme trasferite da altri enti pubblici, organismi sovranazionali o altri soggetti senza essere destinate direttamente alla realizzazione di investimenti;
- trasferimenti in conto capitale: sono destinati al finanziamento di investimenti, opere pubbliche o altre spese che incidono sul patrimonio pubblico;
- entrate derivanti dalla dismissione di beni patrimoniali: sono ottenute attraverso la vendita o la cessione di immobili, partecipazioni e altri beni appartenenti agli enti pubblici;
- riscossione di crediti e rimborso di finanziamenti concessi: sono derivanti dal recupero di somme precedentemente erogate o concesse dallo Stato e dagli altri enti pubblici;
- entrate derivanti dall’accensione di prestiti: sono ottenute attraverso il ricorso al debito pubblico, come l’emissione di titoli di Stato o l’ottenimento di finanziamenti;
- altre operazioni finanziarie: sono relative a movimenti di risorse derivanti da operazioni sul patrimonio finanziario degli enti pubblici.
Le entrate pubbliche si distinguono in entrate correnti (sono destinate principalmente al finanziamento della gestione ordinaria), entrate in conto capitale (destinate prevalentemente al finanziamento di investimenti e operazioni patrimoniali) ed entrate derivanti da operazioni finanziarie.
La programmazione delle entrate e delle spese trova una delle sue principali espressioni nel bilancio pubblico, attraverso il quale vengono programmate e autorizzate le operazioni finanziarie dello Stato e degli altri enti pubblici secondo le norme previste dall'ordinamento.
Diritto tributario
Il diritto tributario è collegato al diritto finanziario, ma il diritto finanziario riguarda l’attività finanziaria pubblica mentre Il diritto tributario disciplina i tributi e i rapporti tra chi deve assolvere l’obbligazione tributaria e l’amministrazione finanziaria.
Vi rientrano le norme che disciplinano l’istituzione, l’applicazione, l’accertamento, la riscossione e il controllo dei tributi ma anche i rapporti tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria:
- l’istituzione dei tributi e l’individuazione delle relative fonti normative;
- la distinzione e la disciplina di imposte, tasse e contributi;
- l’individuazione dei soggetti attivi del rapporto tributario, quali lo Stato e gli altri enti impositori;
- l’individuazione dei soggetti passivi e degli altri soggetti obbligati agli adempimenti tributari;
- il presupposto d’imposta, cioè il fatto o la situazione al verificarsi della quale nasce l’obbligazione tributaria;
- la determinazione della base imponibile;
- l’applicazione delle aliquote, delle tariffe e degli altri criteri utilizzati per determinare il tributo dovuto;
- il calcolo e la determinazione dell’imposta o del tributo dovuto;
- le esenzioni, esclusioni, deduzioni, detrazioni, agevolazioni e crediti d’imposta previsti dalla normativa;
- gli obblighi di dichiarazione, comunicazione e documentazione previsti per i contribuenti;
- gli obblighi relativi alla fatturazione, alla certificazione dei corrispettivi e alla documentazione delle operazioni, quando previsti dalla normativa tributaria;
- gli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili e fiscali;
- le modalità e i termini di versamento dei tributi;
- gli obblighi relativi al versamento di acconti, saldi, ritenute e altri importi dovuti secondo la normativa fiscale;
- i rimborsi, le compensazioni e i crediti tributari;
- i poteri di controllo e verifica dell’amministrazione finanziaria;
- le attività di accertamento e di determinazione delle maggiori imposte eventualmente dovute;
- la riscossione dei tributi, sia ordinaria sia conseguente ad attività di controllo o accertamento;
- gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla legge in caso di mancato pagamento;
- le sanzioni amministrative tributarie applicabili in caso di violazione delle norme fiscali;
- gli interessi e gli altri oneri accessori eventualmente collegati al ritardo o al mancato pagamento;
- gli strumenti di ravvedimento e di regolarizzazione delle violazioni previsti dalla normativa;
- le procedure di definizione e regolarizzazione dei rapporti tributari;
- la tutela dei diritti e delle garanzie del contribuente;
- il contenzioso tributario e gli strumenti di impugnazione degli atti dell’amministrazione finanziaria;
- le norme relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni in materia tributaria, anche a livello internazionale;
- i rapporti tributari caratterizzati da elementi di internazionalità, quando disciplinati dalle norme fiscali nazionali, dell’Unione Europea o dalle convenzioni internazionali.
Il diritto tributario disciplina molti degli adempimenti fiscali connessi allo svolgimento di un’attività professionale o d’impresa, dalla corretta documentazione delle operazioni alla determinazione delle imposte dovute, fino alla dichiarazione e al versamento dei tributi.
Il diritto finanziario rappresenta il quadro più ampio nel quale si colloca la disciplina delle entrate e delle spese pubbliche, mentre il diritto tributario riguarda in modo specifico una delle principali fonti di entrata dello Stato e degli enti pubblici.
Diritto bancario
Il diritto finanziario è collegato al diritto bancario, anche se il bancario disciplina l’attività delle banche e degli intermediari finanziari, la raccolta del risparmio, la concessione del credito e i rapporti tra gli intermediari e la loro clientela. Per un’impresa o un libero professionista può rilevante, ad esempio, in:
- apertura e gestione del conto corrente aziendale o professionale;
- finanziamenti e prestiti;
- affidamenti e linee di credito;
- mutui;
- servizi di pagamento;
- rapporti con banche e intermediari finanziari;
- garanzie e altre operazioni finanziarie.
Il diritto bancario non è costituisce semplicemente una parte del diritto finanziario ma un settore distinto caratterizzato da numerosi collegamenti con il sistema finanziario e con la regolamentazione delle attività economiche.
Attività economica
La finanza pubblica ha un impatto significativo anche sull’attività delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Attraverso il sistema delle entrate e delle spese pubbliche, lo Stato può acquisire risorse e destinarle a servizi pubblici, infrastrutture, investimenti e misure di sostegno all’economia.
Il sistema finanziario pubblico può inoltre essere utilizzato per perseguire obiettivi di politica economica e sociale, come:
- favorire lo sviluppo economico;
- sostenere gli investimenti;
- promuovere una più equilibrata distribuzione del reddito e della ricchezza;
- favorire un'efficiente allocazione delle risorse;
- sostenere l’occupazione;
- garantire servizi pubblici;
- contribuire alla stabilità economica.
Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso le scelte relative sia alle entrate sia alle spese pubbliche. Il livello e la struttura della pressione fiscale, ad esempio, incidono direttamente sul reddito disponibile di famiglie, professionisti e imprese, mentre la spesa pubblica può influire sulle infrastrutture, sui servizi e sulle condizioni nelle quali si svolge l’attività economica.
Partita IVA
Per chi esercita un’attività professionale o d’impresa con una partita IVA, il diritto finanziario non disciplina direttamente ogni singolo adempimento quotidiano, ma costituisce il quadro giuridico più ampio nel quale si inseriscono molti degli obblighi economici nei confronti dello Stato.
Il collegamento più diretto è rappresentato dal diritto tributario. Un professionista o un’impresa, infatti, può essere tenuto a calcolare, dichiarare e versare diversi tributi in relazione alla propria attività.
Tra gli aspetti che possono assumere rilevanza rientrano, a seconda del regime fiscale e del tipo di attività:
- applicazione e versamento dell’IVA;
- determinazione e versamento delle imposte sui redditi;
- versamento di eventuali contributi previsti dalla normativa;
- presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- conservazione della documentazione fiscale e contabile;
- adempimenti connessi alla fatturazione;
- rapporti con l’Agenzia delle Entrate e con gli altri enti pubblici competenti.
La gestione della fatturazione e della contabilità rappresenta quindi uno degli strumenti attraverso cui una partita IVA assolve concretamente agli obblighi previsti dall’ordinamento tributario.
Fiscale e contabilità
È utile distinguere anche tra diritto finanziario, diritto tributario e contabilità.
Il diritto finanziario stabilisce le regole che disciplinano l’attività finanziaria pubblica; il diritto tributario disciplina in particolare i tributi e gli obblighi fiscali; la contabilità, invece, riguarda la rilevazione, classificazione e rappresentazione delle operazioni economiche e finanziarie secondo le regole applicabili al soggetto interessato.
Nel caso di una partita IVA, questi ambiti si incontrano continuamente.
Ad esempio, una fattura emessa per una prestazione professionale o per la vendita di un bene costituisce un’operazione economica che deve essere documentata e registrata secondo le norme applicabili. Gli elementi fiscali della fattura, come l’IVA eventualmente applicata, producono inoltre effetti sugli adempimenti tributari del soggetto che l’ha emessa.
Il diritto finanziario costituisce quindi il quadro generale della finanza pubblica, mentre diritto tributario e contabilità sono più direttamente coinvolti nella gestione fiscale e amministrativa quotidiana di una partita IVA.
Diritto pubblico
Il diritto finanziario è una branca del diritto pubblico perché riguarda l’esercizio dell'attività finanziaria da parte dello Stato e degli altri enti pubblici.
Nel rapporto tributario, ad esempio, l’amministrazione finanziaria esercita i poteri che l’ordinamento le attribuisce per determinare, controllare e riscuotere i tributi. Il contribuente, dal canto suo, è titolare di diritti ma anche destinatario degli obblighi previsti dalla legge.
Il rapporto tra pubblica amministrazione e contribuente non deriva, in linea generale, da un accordo contrattuale tra le parti, ma è disciplinato dalla legge e dai principi costituzionali che regolano l’attività finanziaria e tributaria dello Stato.:
- art. 23 Costituzione (principio di legalità tributaria): nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge;
- art. 53 Costituzione (capacità contributiva): tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;
- art. 97 Costituzione (imparzialità e buon andamento della PA): è particolarmente importante perché l’art. 1 dello “Statuto dei diritti del contribuente” richiama espressamente anche l’art. 97 della Costituzione tra i principi costituzionali cui si conforma l’ordinamento tributario;
- art. 1, c. 1, della legge n° 241 del 7 agosto 1990 (attività amministrativa): stabilisce che l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge, è retta da economicità ed efficacia e deve rispettare imparzialità, pubblicità e trasparenza;
- art. 1, Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente): stabilisce che le disposizioni dello Statuto costituiscano i principi generali dell’ordinamento tributario;
- art. 12 della legge n° 212 del 27 luglio 2000 (statuto del contribuente): disciplina i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.