Passa al contenuto principale

Accertamento

L’accertamento è il procedimento attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria verifica la corretta applicazione delle norme fiscali da parte del contribuente e determina, quando necessario, l’ammontare dell’imposta effettivamente dovuta.

Nel sistema tributario italiano l’accertamento rappresenta la fase in cui il rapporto tra contribuente e Fisco passa dalla semplice dichiarazione del tributo alla verifica della sua correttezza sostanziale e formale. Il contribuente, infatti, è generalmente tenuto ad autodeterminare l’imposta attraverso la presentazione della dichiarazione fiscale e il versamento spontaneo delle somme dovute; l’Amministrazione finanziaria interviene successivamente attraverso attività di controllo finalizzate a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la reale situazione economica e fiscale.

L’attività di accertamento può riguardare l’esistenza del reddito, la corretta determinazione della base imponibile, la spettanza di deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta, nonché il corretto assolvimento degli obblighi in materia di imposte dirette e indirette.

L’accertamento si conclude normalmente con la notifica di un avviso di accertamento, un atto amministrativo motivato con cui l’Amministrazione formalizza la propria pretesa tributaria indicando gli elementi posti alla base della rettifica, il maggior tributo richiesto, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti.

È l’attività svolta dall’amministrazione finanziaria per il controllo della corretta applicazione delle disposizioni tributarie (imposte dirette e indirette, erariali, locali) secondo una sequenza di atti (procedimento di accertamento).

L’ordinamento tributario prevede diversi sistemi di accertamento:

  • accertamento analitico: è il procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria determina il reddito imponibile e la maggiore imposta dovuta ricostruendo e rettificando singole componenti della dichiarazione fiscale del contribuente sulla base di elementi certi, documenti contabili, dati e informazioni comunque acquisiti, senza sostituire integralmente la contabilità con una ricostruzione presuntiva del reddito complessivo. In altri termini, l’Agenzia delle Entrate non mette in discussione l’intero impianto contabile, ma individua specifiche anomalie o inesattezze (ad esempio un costo non deducibile, un ricavo non dichiarato, una errata imputazione temporale, una detrazione non spettante) e interviene solo su quelle voci. In altri termini, l’Agenzia delle Entrate non mette in discussione l’intero impianto contabile, ma individua specifiche anomalie o inesattezze (ad esempio un costo non deducibile, un ricavo non dichiarato, una errata imputazione temporale, una detrazione non spettante) e interviene solo su quelle voci;
  • accertamento analitico induttivo: è il procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria rettifica il reddito dichiarato utilizzando, oltre alle risultanze contabili, anche elementi presuntivi e indiziari idonei a dimostrare l’esistenza di ricavi, compensi o componenti positivi non dichiarati oppure di costi non deducibili, quando la contabilità risulta formalmente regolare ma non completamente attendibile sotto il profilo sostanziale. La caratteristica fondamentale è che la contabilità non viene completamente disconosciuta perché rimane un punto di partenza, ma viene integrata o corretta attraverso presunzioni semplici, purché queste siano dotate dei requisiti di legge (gravità, precisione e concordanza);
  • accertamento automatizzato: è il procedimento di controllo attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria verifica, mediante procedure informatiche, la correttezza dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali e la corrispondenza tra imposte dichiarate, versamenti effettuati e informazioni presenti nelle banche dati dell’Amministrazione, correggendo eventuali errori materiali, di calcolo o omissioni di versamento. È una forma di controllo cartolare e automatica, che non richiede normalmente un’attività ispettiva presso il contribuente né una valutazione discrezionale complessa da parte dell’Amministrazione;
  • accertamento bancario: è il procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria utilizza i dati relativi ai rapporti finanziari del contribuente (conti correnti, depositi, investimenti e altri rapporti bancari) per verificare la corrispondenza tra le movimentazioni finanziarie rilevate e i redditi o ricavi dichiarati, potendo ricostruire maggiori imponibili quando tali movimentazioni risultano prive di adeguata giustificazione. La caratteristica principale è che il Fisco non parte dalla dichiarazione fiscale, ma dai flussi finanziari effettivamente transitati sui rapporti bancari del contribuente;
  • accertamento catastale: è il procedimento amministrativo attraverso il quale l’“Agenzia delle Entrate / Catasto” verifica, determina, aggiorna o rettifica i dati identificativi e reddituali degli immobili iscritti negli archivi catastali, al fine di attribuire correttamente la categoria catastale, la classe, la consistenza e la relativa rendita catastale sulla base delle caratteristiche oggettive dell’unità immobiliare. A differenza degli accertamenti fiscali sul reddito, l’accertamento catastale non mira direttamente a ricostruire un’imposta evasa, ma a stabilire il corretto valore catastale dell’immobile, che costituisce la base per il calcolo di numerosi tributi (ad esempio IMU, imposte di registro, ipotecarie e catastali);
  • accertamento con adesione: è uno strumento deflativo e consente al contribuente di definire le imposte dovute evitando una lite tributaria con l’Ufficio competente (circoscrizione territoriale dove il contribuente ha il domicilio fiscale) dell’Amministrazione finanziaria. L’accordo di definizione, tra contribuente (persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti e sostituti d’imposta) e l’Ufficio competente, può essere siglato dopo aver ricevuto un avviso di accertamento oppure dopo un controllo dall’“Ufficio competente” o dalla Guardia di Finanza (accesso, ispezione e verifica), sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al Giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale. La procedura riguarda tutte le imposte dirette (calcolate direttamente sulla ricchezza) e indirette (calcolate nel momento in cui la ricchezza viene spesa o trasferita) e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate;
  • accertamento d’ufficio: è il procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria determina il reddito imponibile e la relativa imposta quando il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione fiscale oppure quando la dichiarazione presentata è considerata giuridicamente inesistente, utilizzando tutti gli elementi comunque disponibili e ricostruendo la base imponibile anche in via presuntiva. La caratteristica principale è che l’Amministrazione finanziaria non dispone di una dichiarazione valida da rettificare ossia non corregge un reddito dichiarato, ma procede alla sua determinazione autonoma;
  • accertamento esecutivo: è l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria, oltre a determinare la maggiore imposta dovuta dal contribuente, contiene già l’intimazione al pagamento delle somme accertate, assumendo valore di titolo esecutivo senza la necessità di una successiva iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento. La sua caratteristica fondamentale è quindi la concentrazione in un unico atto di la funzione “accertamento del debito tributario” (determina quanto il contribuente deve pagare) e la “riscossione coattiva” (consente, in caso di mancato pagamento, di procedere direttamente alla riscossione);
  • accertamento formale: è il procedimento di controllo con cui l’Amministrazione finanziaria verifica la correttezza delle dichiarazioni fiscali attraverso l’esame della documentazione giustificativa relativa a oneri deducibili, detrazioni d’imposta, crediti e altri elementi dichiarati dal contribuente, senza procedere a una ricostruzione complessiva del reddito. È quindi un controllo documentale, intermedio tra il controllo automatizzato e l’accertamento vero e proprio: il Fisco non ricostruisce il reddito, ma verifica se alcune componenti indicate in dichiarazione siano supportate da prove valide;
  • accertamento in rettifica: è il procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria corregge una dichiarazione presentata dal contribuente quando rileva che il reddito, il volume d’affari, l’imposta dovuta o altri elementi fiscalmente rilevanti sono stati indicati in modo incompleto, inesatto o infedele. La caratteristica fondamentale è che esiste una dichiarazione fiscale valida, ma il Fisco ritiene che essa non rappresenti correttamente la situazione tributaria del contribuente;
  • accertamento induttivo: è il procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria determina il reddito imponibile del contribuente attraverso una ricostruzione extracontabile, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili, quando queste risultano inattendibili, incomplete, inesistenti o comunque inidonee a rappresentare correttamente la realtà economica dell’attività svolta. La caratteristica principale è che l’Amministrazione non si limita a correggere singole voci contabili, ma procede a una ricostruzione del reddito sulla base di elementi esterni e presuntivi;
  • accertamento induttivo puro: è il procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria determina il reddito imponibile del contribuente prescindendo, in tutto o in parte, dalle scritture contabili e dalla dichiarazione fiscale, quando queste risultano inattendibili, inesistenti o comunque non idonee a rappresentare la reale situazione economica, utilizzando dati, notizie e presunzioni anche non necessariamente desumibili dalla contabilità. È la forma di accertamento più incisiva perché il Fisco abbandona il metodo contabile e procede a una ricostruzione extracontabile del reddito;
  • accertamento integrativo: è il procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria emette un nuovo avviso di accertamento per integrare o modificare un precedente accertamento già notificato, limitatamente a ulteriori elementi, fatti o circostanze successivamente conosciuti che consentono di determinare una maggiore imposta dovuta. La sua caratteristica fondamentale è che non sostituisce automaticamente il primo accertamento, ma interviene per aggiungere una nuova pretesa tributaria sulla base di elementi che non erano conosciuti o valutabili al momento dell’emissione dell’atto originario;
  • accertamento modificativo: è il procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria sostituisce o modifica un precedente atto di accertamento, intervenendo sul contenuto della pretesa tributaria già formulata, quando emergono nuovi elementi, errori o circostanze che rendono necessario correggere l’originaria determinazione del tributo. La sua funzione è quindi quella di adeguare un precedente accertamento a una diversa ricostruzione della situazione fiscale, senza limitarsi necessariamente ad aggiungere nuove contestazioni (come avviene nell’accertamento integrativo);
  • accertamento ordinario: è il procedimento generale attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria verifica la corretta determinazione dell’obbligazione tributaria e, quando rileva una violazione, emette un atto con cui rettifica la dichiarazione del contribuente o determina autonomamente il reddito e l’imposta dovuta. È definito ordinario perché rappresenta il modello generale di esercizio del potere di accertamento del Fisco, rispetto a forme particolari o semplificate (come accertamento parziale, automatizzato o formale);
  • accertamento parziale: è il procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria rettifica la dichiarazione del contribuente limitatamente a specifici elementi reddituali o imponibili già individuati attraverso informazioni certe e immediate, senza procedere a una verifica complessiva della posizione fiscale del contribuente. La caratteristica principale è che il Fisco non effettua un controllo generale della dichiarazione, ma interviene solo su alcuni dati specifici dai quali emerge una maggiore imposta dovuta;
  • accertamento sintetico: è il procedimento con cui l’Amministrazione finanziaria determina il reddito complessivo del contribuente persona fisica sulla base della sua capacità contributiva manifestata attraverso le spese sostenute, gli investimenti effettuati e altri elementi di fatto indicativi di una disponibilità economica superiore rispetto al reddito dichiarato. La caratteristica fondamentale è che il Fisco non ricostruisce il reddito analizzando le singole fonti reddituali, ma parte dal tenore di vita e dalle manifestazioni di ricchezza del contribuente per stimare il reddito complessivo necessario a sostenerle;
  • accertamento tributario: è il procedimento amministrativo attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria verifica la correttezza degli adempimenti fiscali del contribuente, controlla la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente dovuto e, quando necessario, determina una maggiore imposta, applicando le conseguenti sanzioni e interessi. È quindi il procedimento attraverso cui lo Stato esercita il potere di controllo fiscale, verificando l’esistenza e la corretta determinazione dell’obbligazione tributaria.