Passa al contenuto principale

Transfer pricing

Prezzo di trasferimento

È una locuzione utilizzata per indicare il prezzo della merce, presente sul corrispettivo o sulla fattura elettronica, concordato tra due soggetti ossia tra società giuridicamente indipendenti ma appartenenti ad un “gruppo” guidato unitariamente con l’obbiettivo di massimizzare i profitti nei “gruppi internazionali” perché consente di impostare una politica di prezzi (insieme delle decisioni relative alla determinazione del prezzo di un prodotto o servizio) finalizzata a minimizzare il carico fiscale globale (trasferimento della ricchezza all’impresa residente in un Paese in cui il prelievo fiscale risulta più basso).

Quando un “gruppo” adotta una politica di prezzi basata sul transfer pricing reprime lo spostamento dell’imponibile fiscale (parte del reddito su cui devono essere pagate le imposte) sulle operazioni infragruppo (transazioni, siano esse finanziarie, commerciali o aziendali, che avvengono tra diverse società che fanno parte dello stesso gruppo) ma soggette a normative nazionali differenti.

In questo caso si confronta il prezzo praticato dalle società del gruppo con il prezzo concordato praticato tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza (in economia, si riferisce alla situazione in cui diverse imprese possono entrare e uscire liberamente dal mercato, competendo tra loro per offrire prodotti o servizi) e in circostanze comparabili e se da questo confronto emerge che il reddito è aumentato allora il valore del fatturato dichiarato dall’impresa verrà sostituito da quello di libera concorrenza quindi il prezzo deve essere conforme al principio della libera concorrenza (garantisce a tutte le imprese la possibilità di accedere al mercato, competere tra loro offrendo prodotti o servizi e, in ultima analisi, promuovere il benessere dei consumatori) e deve riflettere il valore di mercato.

Il prezzo concordato viene definito in base al valore di mercato ma nelle operazioni infragruppo il prezzo viene spesso influenzato dagli interessi del gruppo.

In Italia, la normativa fiscale disciplina il prezzo di trasferimento se le parti in causa interagiscono tra loro (direttamente o indirettamente) nel controllo l’una dell’altra o, se, lo stesso soggetto partecipa nella gestione di entrambe.

L’Agenzia delle Entrate ha individuato alcune situazioni che, indipendentemente da vincoli contrattuali o azionari, sarebbero idonee a rivelare un’influenza economica potenziale o attuale in sede di determinazione dei prezzi di trasferimento (Circ. n. 32/E del 22 settembre 1980):

  • vendita di prodotti fabbricati dall’altra impresa;
  • impossibilità di funzionamento dell’impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell’altra impresa;
  • diritto di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione o degli organi direttivi delle società;
  • presenza di membri comuni del Consiglio di amministrazione o degli organi direttivi della società;
  • relazioni di famiglia tra le parti;
  • concessione d’ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria;
  • partecipazione da parte delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione dei prezzi;
  • controllo di approvvigionamento o di sbocchi;
  • sussistenza di contratti che modellino una situazione monopolistica;
  • altre ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza sulle decisioni imprenditoriali.