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TFM

Trattamento di Fine Mandato

È uno strumento che garantisce agli amministratori un compenso aggiuntivo a quello ordinario e non è disciplinato da una norma ma deriva dalla combinazione di alcuni articoli del Codice civile (artt. 2120 e 2364) in base ai quali è possibile stabilire, da parte di una società, un compenso simile al TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

Il TFM (Trattamento di Fine Mandato) rappresenta (civilmente e fiscalmente) una voce di costo al pari del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e può essere dedotto integralmente.

Per la normativa civilistica gli amministratori di una società hanno il diritto di ricevere un compenso ordinario per l’attività prestata; l’ammontare e la modalità di corresponsione sono stabiliti all’atto della nomina oppure mediante delibera dell’assemblea (art. 2389 del c.c.).

L’assemblea dei soci (art. 2364 del c.c.) determina il compenso degli amministratori, se non previsto dallo statuto sociale, riconoscendo il diritto al risarcimento (art. 2383 del c.c.) del danno in caso di revoca senza giusta causa.

È ammessa la previsione di un compenso aggiuntivo dovuto di natura pattizia (fatto determinato oppure originato da un patto e non è stabilito dalla legge), lasciato all’autonomia contrattuale delle parti (art. 1322 del c.c.).

Per la normativa fiscale corrisponde all’accantonamento effettuato dalla società per ogni esercizio sociale (periodo di gestione della società), che porta alla redazione del bilancio, corrispondente alla durata in carica dell’amministratore.

Secondo il principio di cassa costituisce reddito (soggetto a tassazione separata fino ad 1.000.000 €) nel momento in cui l’amministratore percepirà l’emolumento mentre rientra nel principio di competenza per la società che lo accantona ed è un costo deducibile nel singolo esercizio.