Split payment
Scissione dei pagamenti
È un meccanismo di gestione dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) per semplificare e rendere più trasparente il pagamento dell’imposta nelle operazioni tra le imprese e la PA (Pubblica Amministrazione), enti pubblici e alcune società partecipate (art. 17-ter del D.P.R. 633/1972). Con lo Split Payment, l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) non viene versata direttamente al fornitore, ma è lo stesso ente pubblico a trattenere l’imposta e versarla direttamente all’Erario (denominazione della finanza o del tesoro dello Stato).
In pratica: il fornitore emette la fattura con l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) indicata, ma incassa solo l’importo netto della fornitura. La differenza viene versata dall’ente pubblico allo Stato. Questo sistema aiuta a ridurre l’evasione fiscale e garantisce maggiore tracciabilità dei flussi IVA (Imposta sul Valore Aggiunto).
Nell’esempio seguente il fornitore incassa 1.000,00 €, mentre l’ente pubblico versa 220,00 € all’Erario:
Valore | Importo (€) |
---|---|
Compenso per servizio | 1.000,00 |
IVA 22 % | 200,00 |
Totale fattura | 1.200,00 |
Importo da incassare (netto) | 1.000,00 |
IVA versata all'Erario | 220,00 |
Secondo gli elenchi del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) e la normativa vigente, lo split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
- Pubbliche Amministrazioni: tutti gli enti che rientrano nella definizione di pubblica amministrazione (legge 196/2009) e che appaiono in “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) come, ad esempio, Ministeri, Comuni, Regioni, Province, ASL, scuole, università, Camere di commercio, enti locali e Istituti statali;
- Enti, fondazioni o società partecipate / controllate da amministrazioni pubbliche:
- Società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni centrali;
- Società controllate da amministrazioni locali;
- Enti, fondazioni o società partecipate da amministrazioni pubbliche per quota di partecipazione (o capitale) almeno pari al 70 %;
- Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese aziende speciali e aziende pubbliche di servizi alla persona.
- Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB (escluse dall’obbligo dal 1° luglio 2025): società italiane quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, se incluse negli appositi elenchi pubblicati dal “MEF” (Ministero dell’Economia e delle Finanze).
prima di procedere è importante evidenziare:
- Gli elenchi ufficiali del MEF / Dipartimento Finanze sono pubblicati ogni anno (entro il 20 ottobre) e determinano con efficacia costitutiva chi deve applicare lo split payment per l’anno successivo;
- L’inclusione in uno degli elenchi (o l’esclusione) può avvenire durante l’anno; la data di decorrenza è indicata nell’elenco stesso;
- Le pubbliche amministrazioni in quanto tali non sono incluse negli elenchi “società/enti da pubblicare” perché già per definizione rientrano nell’ambito soggettivo dello split payment, come indicato dalla normativa e dai documenti ufficiali;
- L’esclusione dal regime per le società quotate FTSE MIB è un cambiamento recente previsto per alcune di esse a partire da luglio 2025.
Sono esclusi dallo split payment:
- Società quotate nell’indice FTSE MIB, identificate ai fini IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): dal 1° luglio 2025 le società quotate in FTSE MIB non saranno più obbligate allo split payment per le fatture emesse a partire da quella data (l’esclusione vale solo se non sono controllate da una Pubblica Amministrazione. Se lo sono, l’obbligo permane);
- Lavoratori autonomi in regime forfettario o regime dei “minimi” che non applicano l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): se non addebitano IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) nelle fatture, non rientrano nel meccanismo dello split payment;
- Professionisti che applicano la ritenuta d’acconto: in particolare, quelli soggetti agli obblighi della ritenuta prevista (art. 25 del DPR 600/1973);
- Soggetti che operano con reverse charge (inversione contabile): le operazioni che rientrano nel reverse charge sono escluse dallo split payment.
Per quanto riguarda gli “adempimenti fiscali” il fornitore deve annotare l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) esposta nella fattura nel “registro IVA vendite”, ma senza includerla nella liquidazione IVA mentre per i “codici tributo” bisogna indicarli:
- nel F24 ordinario: 6041;
- nel F24 EP (Enti Pubblici): 621E.
Attenzione: lo split payment è stato autorizzato dall’Unione Europea fino al 30 giugno 2026 mediante la Decisione di esecuzione 2023/1552 del Consiglio UE del (25 luglio 2023), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (L. 188 del 27 luglio 2023).
Questa decisione modifica la precedente autorizzazione (Decisione di esecuzione (UE) 2017/784, successivamente prorogata con la Decisione UE 2020/1105) ed estende la deroga agli articoli 206 e 226 della Direttiva IVA (2006/112/CE), riconoscendo all’Italia la facoltà di continuare ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2026.
Alcune precisazioni importanti:
- La decisione UE 2023/1552 si applica dal 1° luglio 2023;
- A partire dal 1° luglio 2025, le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB saranno escluse dall’applicazione obbligatoria dello “split payment” (quando identificabili ai fini IVA), in virtù di una modifica dell’ambito soggettivo prevista proprio dalla Decisione 2023/1552 (lettera d) del comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR 633/72);
- L’autorizzazione UE è una deroga temporanea: serve proprio per consentire allo Stato italiano di operare fuori dalle disposizioni ordinarie della Direttiva IVA, a fini anti-evasione.