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Eccessiva operosità sopravvenuta

È una clausola contrattuale che stabilisce che nei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, se la prestazione è diventata eccessivamente onerosa per sopraggiunti avvenimenti straordinari e imprevedibili, è possibile procedere alla risoluzione del contratto da parte di chi offre il servizio.

Non si può procedere alla risoluzione se l’aumento rientra nell’alea (rischio inerente ad ogni operazione contrattuale/negoziale, relativo alle variazioni di costi e valori delle prestazioni) normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.