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Diritto economico

Il diritto economico è l’insieme delle norme, dei principi e degli istituti giuridici ma è un ramo del diritto rigidamente delimitato come il diritto penale o il diritto civile, ma di un ambito interdisciplinare che comprende norme appartenenti a diversi settori dell’ordinamento e che hanno come elemento comune la regolazione dei fenomeni economici.

L’espressione più utilizzata nella scienza giuridica è diritto dell’economia e riguarda quindi tanto l’attività svolta dai privati quanto l’intervento dei pubblici poteri nell’economia come ad esmepio la disciplina dell’imprese e dei mercati, la concorrenza, la regolazione delle attività economiche, i rapporti contrattuali, il credito, il sistema finanziario, i servizi, la tutela dei consumatori, il lavoro e le norme fiscali che incidono sull’attività economica.

Il significato di diritto dell'economia​

Il concetto di diritto dell’economia nasce dall'esigenza di considerare il fenomeno economico anche dal punto di visto giuridico non soltanto dal punto di vista dell’economia come la produzione, lo scambio e la distribuzione di beni e servizi e il modo in cui vengono utilizzate risorse limitate.

Il diritto esamina il quadro istituzionale nel quale si svolge l'attività economica (condizioni di accesso al mercato, le regole della concorrenza, i poteri di regolazione e controllo delle autorità pubbliche, la tutela dei contraenti più deboli e l'equilibrio tra libertà economica e interessi collettivi) e ne stabilisce le regole entro le quali queste attività possono essere esercitate, individua i soggetti che possono svolgerle, determina i poteri e gli obblighi degli operatori e stabilisce le condizioni alle quali il mercato può funzionare.

Per questa ragione viene considerato un settore trasversale della scienza giuridica. La dottrina lo descrive come un ambito nel quale confluiscono regole provenienti da fonti e settori differenti, nazionali e sovranazionali.

Il fondamento costituzionale​

Nell’ordinamento italiano il rapporto tra diritto ed economia trova il suo fondamento nella Costituzione, che dedica ai rapporti economici l’intero Titolo III della Parte I (articoli dal 35 al 47).

Il principio centrale è contenuto nell'articolo 41 della Costituzione (legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1), secondo il quale l’iniziativa economica privata è libera ma l’attività non può essere esercitata in contrasto con l’utilità sociale né arrecare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana. La stessa disposizione attribuisce alla legge il compito di determinare programmi e controlli affinché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

La Costituzione stabilisce l’equilibrio tra libertà dell’iniziativa economica, tutela degli interessi collettivi e potere regolatorio dello Stato e questo equilibrio rappresenta uno dei presupposti fondamentali del diritto dell'economia.

Assumono rilievo l’articolo 42 (la proprietà può essere pubblica o privata e che i beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati), l’articolo 43 (permette alla legge di riservare o trasferire allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori e utenti determinate imprese o categorie di imprese), l'articolo 45 (tutela e riconosce il valore sociale ed economico della cooperazione e dell’artigianato) e l’articolo 47 (tutela il risparmio dei cittadini e regola il sistema delle banche e del credito).

Libertà economica, concorrenza e regolazione​

Uno degli elementi caratteristici del diritto dell’economia è il rapporto tra autonomia privata e regolazione pubblica.

Ad esempio un soggetto che svolge un’attività economica dispone, in linea generale, della libertà di organizzare la propria attività, scegliere i propri contraenti, determinare le modalità di offerta dei propri beni o servizi e partecipare al mercato. Questa libertà incontra però numerosi limiti stabiliti dall’ordinamento come:

  • subordinare l’esercizio di determinate attività al possesso di requisiti professionali;
  • imporre autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni in registri e albi;
  • stabilire requisiti tecnici e di sicurezza;
  • disciplinare i rapporti con consumatori e clienti;
  • vietare determinate pratiche anticoncorrenziali;
  • imporre obblighi fiscali e contributivi;
  • prevedere obblighi di informazione e trasparenza;
  • sottoporre determinati settori alla vigilanza di autorità indipendenti;
  • stabilire condizioni particolari per l’accesso o l’esercizio di specifiche attività economiche.

La regolazione non rappresenta quindi necessariamente una negazione della libertà economica ma può avere anche la funzione di creare e preservare le condizioni giuridiche affinché il mercato possa funzionare per questo il diritto dell’economia comprende una parte essenziale della disciplina della concorrenza.

La concorrenza presuppone che più operatori possano accedere al mercato e competere secondo regole comuni ed è per questo l’ordinamento vieta determinate condotte che possono alterare il processo concorrenziale.

La dimensione europea​

A livello dell’Unione europea, gli articoli 101 (vieta tutti gli accordi e le pratiche tra aziende che rovinano la concorrenza nel mercato europeo) e l’articolo 102 (stabilisce gli impegni sociali che le stazioni appaltanti devono richiedere agli operatori economici nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) mostrano bene perché il diritto dell’economia non possa essere ricondotto esclusivamente al diritto privato. Un accordo tra due imprese può essere formalmente un contratto, ma può contemporaneamente produrre effetti rilevanti per il funzionamento del mercato (libertà fondamentali di circolazione) e quindi essere sottoposto a limiti derivanti dal diritto della concorrenza.

Particolare importanza assumono la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi.

L’articolo 49 del TFUE vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro e comprende l’accesso alle attività autonome e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e società.

L’articolo 56 del TFUE vieta invece, nell’ambito delle disposizioni previste dai Trattati, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi tra Stati membri.

L’articolo 57 del TFUE ricomprende tra i servizi, tra le altre, le attività industriali, commerciali, artigiane e delle libere professioni.

Per una partita IVA questo significa che l’attività economica può essere interessata non soltanto dalla normativa italiana, ma anche dalle regole europee quando presenta una dimensione transfrontaliera o rientra in settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

Diritto economico e partita IVA​

Il diritto economico guarda il mondo delle partita IVA in una prospettiva molto più ampia di quella fiscale.

La partita IVA identifica, sotto il profilo fiscale, un soggetto o un’attività ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa tributaria. Non determina però, da sola, la natura giuridica dell’attività esercitata.

Una persona fisica con partita IVA può essere, a seconda dei casi, un lavoratore autonomo, un professionista, un imprenditore individuale o un altro soggetto che svolge un’attività economicamente rilevante. La disciplina applicabile dipende quindi dalla natura concreta dell’attività e dalla posizione giuridica del soggetto.

Un professionista che stipula un contratto con un cliente opera nell’ambito dell’autonomia contrattuale e del diritto civile; se esercita una professione regolamentata è sottoposto anche alla relativa disciplina professionale; se acquista beni o servizi deve rispettare le regole applicabili ai rapporti contrattuali; se assume dipendenti entra nella disciplina del lavoro; se opera con consumatori deve rispettare le relative norme di tutela; se vende servizi in altri Stati membri può essere interessato dalle norme europee sulla libera prestazione dei servizi.

La dimensione fiscale costituisce quindi una componente del quadro giuridico dell’attività economica, non la sua intera disciplina.

Il rapporto con il diritto commerciale​

Il diritto economico e il diritto commerciale sono strettamente collegati, ma non coincidono perché il secondo disciplina principalmente gli istituti giuridici relativi all’impresa, agli imprenditori, alle società, ai contratti commerciali, ai titoli di credito, alla crisi d’impresa e ad altri fenomeni connessi all’attività imprenditoriale mentre il primo comprende anche la disciplina dei mercati, della concorrenza, della regolazione pubblica, dei servizi, del credito, della finanza e dei rapporti tra autorità pubbliche e operatori economici.

Il diritto commerciale può quindi essere considerato una delle componenti fondamentali attraverso le quali l’ordinamento disciplina l’attività economica, mentre il diritto dell’economia osserva il fenomeno economico da una prospettiva più ampia e trasversale.

Il rapporto con il diritto tributario​

Anche il diritto tributario costituisce una componente fondamentale della disciplina giuridica dell’attività economica.

Il sistema tributario stabilisce le regole attraverso le quali lo Stato e gli altri enti impositori acquisiscono le risorse necessarie al finanziamento della spesa pubblica. Per chi svolge un’attività economica, ciò comporta obblighi relativi, tra gli altri, alla determinazione del reddito, all’IVA, alla documentazione delle operazioni, ai versamenti, alle dichiarazioni e agli altri adempimenti previsti dalla legge.

Tuttavia, sarebbe riduttivo identificare il diritto economico con il diritto tributario perché le imposte incidono sull’attività economica, ma non ne esauriscono la disciplina. Il diritto dell’economia comprende anche le norme che stabiliscono chi può entrare in un mercato, come può esercitare un’attività, con quali soggetti può contrattare, quali comportamenti sono vietati e quali controlli possono essere esercitati dalle autorità pubbliche.

Il rapporto con il diritto amministrativo​

Un’altra componente essenziale è il diritto amministrativo, soprattutto nei settori nei quali l’attività economica è sottoposta a regolazione, autorizzazione o vigilanza pubblica perché può assumere forme diverse: autorizzazioni, concessioni, licenze, controlli, sanzioni, regolamenti, provvedimenti delle autorità indipendenti e altre forme di regolazione.

In questo ambito il diritto dell’economia studia anche il modo in cui il potere pubblico interviene sul mercato e i limiti giuridici di tale intervento.

La questione non riguarda soltanto la possibilità dello Stato di regolamentare un’attività, ma anche il rapporto tra potere pubblico, libertà economica, concorrenza e tutela degli interessi collettivi.

Il diritto dell’economia come sistema trasversale​

Il carattere trasversale del diritto dell’economia emerge dalla sovrapposizione di più livelli normativi perché può essere contemporaneamente disciplinata:

  • dalla Costituzione, che stabilisce i principi fondamentali dell’ordinamento economico;
  • dal diritto dell’Unione europea, quando la materia rientra nelle competenze dell’Unione o presenta una dimensione europea;
  • dal diritto civile e commerciale, per i rapporti tra privati e per l’organizzazione dell’attività;
  • dal diritto amministrativo, quando intervengono autorizzazioni, controlli o poteri pubblici;
  • dal diritto tributario, per gli obblighi fiscali;
  • dal diritto del lavoro, quando l’attività coinvolge lavoratori subordinati o altri rapporti di lavoro;
  • dalla normativa settoriale, quando l’attività appartiene a un mercato sottoposto a una disciplina specifica.

Il diritto economico collega queste discipline attraverso il loro comune riferimento al fenomeno economico.