Diritto d’autore
Il Diritto d’autore (Diritto morale d’autore o Copyright) è un ramo del diritto privato e il suo obbiettivo è quello di tutelare i frutti dell’attività intellettuale di carattere creativo (opere nuove e originali) riconoscendo all’autore originario (o agli autori in caso di collaborazione) dell’opera una serie di diritti di carattere morale e patrimoniale.
Il diritto d’autore rientra nell’ordinamento del diritto continentale (modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano, oggi dominante a livello mondiale) esistono anche Paesi che adottano l’ordinamento del common law (modello di ordinamento giuridico di epoca medievale inglese e si basa sui precedenti giurisprudenziali e in generale su leggi e altri atti normativi di organi politici), esiste l’istituto parzialmente diverso del copyright.
Lo scopo del diritto d’autore è la:
- tutela dell’atto creativo: preservare l’impegno, il lavoro e l’investimento di tempo e/o di denaro che rendono l’atto creativo un’attività imprenditoriale;
- tutela economica dell’autore: favorisce la creazione incentivandola perché si basa sul principio della “Lettera a Chesterfield” in cui il lavoro deve essere retribuito e ricompensato;
- diffusione di arte e scienze: l’ingegno creativo ha una naturale tendenza a una diffusione estesa e potenzialmente senza limiti (opere materiali e immateriali) richiedendo una protezione che vada oltre a quella nazionale e che soprattutto presenti un minimo di uniformità in tutti i Paesi (par. 2 dell’art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani);
- diritto di riproduzione: in Italia è possibile effettuare una copia privata ad uso personale (l. n° 633 del 22 aprile 1941) previo l’acquisizione dell’opera stessa.
Il diritto morale d’autore è riconosciuto in quasi tutte le legislazioni e nasce dal momento in cui l’atto/opera creativa si manifesta ed ha durata di tempo illimitata (continua a protrarsi anche dopo la morte dell’autore stesso).
La paternità dell’opera (art. 20 della l. n° 633 del 22 aprile 1941) fa acquisire il diritto di rivendicazione, il diritto di identificarsi (l’autore ha il diritto di essere menzionato nei crediti o nell’opera stessa), il diritto di disconoscere i falsi (l’autore ha il diritto di contestare la supposta paternità di un’opera falsa grazie anche alla tutela del nome e al diritto all’identità personale, in quanto, nel caso di opera falsa, l’autore subisce un danno al suo nome) e il diritto di rivelarsi (art. 21 della l. n° 633 del 22 aprile 1941).
Il diritto morale d’autore è distinto dai diritti di utilizzazione economica dell’opera e non può essere ceduto. L’autore conserva infatti il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi alle modifiche o agli atti che possano arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione, anche dopo la cessione dei diritti di sfruttamento economico (art. 20 della l. n. 633 del 22 aprile 1941).
Il diritto morale d’autore comprende, tra gli altri, il diritto di paternità dell’opera, il diritto di opposizione a determinate modifiche dell’opera e, nel caso di opere anonime o pseudonime, il diritto di rivalsa dell’autore. I diritti morali sono inalienabili e, dopo la morte dell’autore, alcuni di essi possono essere fatti valere dai soggetti indicati dalla legge (artt. 20, 21, 22 e 23 della l. n. 633 del 22 aprile 1941).
Il diritto patrimoniale (menzionato nell’art. 17 della ‟Dichiarazione universale dei diritti umani” non è riconosciuto nella ‟Convenzione internazionale sui diritti civili e politici” o nella ‟Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali”) è un diritto soggettivo (diritto umano per le persone fisiche poiché riguarda i loro beni) perché esclusivi dell’autore di utilizzare economicamente la sua opera e di trarne un compenso per ogni tipo di uso.
Il diritto patrimoniale è delineato da una serie di leggi atte a proteggere gli autori di opere artistiche, letterarie, musicali e scientifiche.
Tra i diritti patrimoniali si distinguono:
- Diritti reali: attribuiscono al titolare un potere assoluto ed immediato sul bene oggetto del diritto e possono essere fatti valere ‟erga omnes” (nei confronti di chiunque);
- Diritti relativi: possono essere fatti valere ‟in personam” (nei confronti di uno o più soggetti).
Il diritto patrimoniale è riconosciuto ma non nella Convenzione internazionale sui diritti civili e politici o nella Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nel protocollo 1, articolo 1 riconosce un diritto per persone fisiche e giuridiche a godere dei suoi beni, soggetto all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte.
I diritti patrimoniali sono rinunciabili e hanno un limite temporale (la Convenzione di Berna pone una soglia minima di 50 anni, l’Italia nel 1996 ha esteso la durata dei diritti patrimoniali a 70 anni).
Gestione contabile del diritto d’autore
Per imprese e professionisti, il diritto d’autore può avere rilevanza contabile in situazioni diverse pr questo la corretta contabilizzazione dipende dalla natura dell’operazione e dai diritti effettivamente acquisiti.
Acquisto di un diritto d’autore
Quando un’impresa acquista da terzi un diritto esclusivo di utilizzazione economica di un’opera e il diritto è destinato a produrre benefici economici negli esercizi successivi, il costo può essere rilevato tra le immobilizzazioni immateriali (beni o costi senza consistenza fisica che offrono un'utilità pluriennale per l'azienda).
L’OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali prevede che il costo non venga, necessariamente, imputato al Conto Economico nell’esercizio di acquisto ma registrati nello Stato Patrimoniale (B.I.3 – Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno) i costi di acquisizione di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno. Per la capitalizzazione devono essere verificati, tra gli altri, la titolarità di un diritto esclusivo, la possibilità di determinare attendibilmente il costo e la capacità del diritto di generare benefici economici futuri e, successivamente, ammortizzato lungo la sua vita utile.
Royalties e compensi periodici
Una situazione diversa si verifica quando il contratto prevede il pagamento di royalties o altri compensi commisurati, ad esempio, alle vendite, alla produzione o all’effettivo utilizzo dell'opera.
Gli importi maturati in funzione dei volumi di produzione o delle vendite devono essere rilevati come costi d’esercizio. L’OIC (Organismo Italiano Contabilità) distingue il costo iniziale di acquisizione del diritto dai successivi corrispettivi variabili legati all’effettivo sfruttamento economico dell’opera.
Ad esempio, se un’impresa acquisisce il diritto di utilizzare un’immagine, o un contenuto, pagando un importo iniziale di 5.000,00 € e, successivamente, pagando il 5% delle vendite generate dall’opera può iscrivere il costo iniziale tra le immobilizzazioni immateriali, se ne ricorrono i presupposti, mentre le royalties maturate sul venduto rappresentano costi dell’esercizio.
Produzione interna di un’opera
Il trattamento contabile può essere diverso quando l’opera viene realizzata direttamente dall’impresa. I costi sostenuti non devono essere automaticamente capitalizzati. La possibilità di iscriverli nell’attivo dipende dai requisiti previsti dall’OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali per le immobilizzazioni immateriali e dalla possibilità di identificare un diritto economicamente sfruttabile e dalla ragionevole aspettativa di ottenere benefici economici futuri.
Per questo i costi per il personale, le consulenze, la progettazione e altre spese sostenute in fase di realizzazione dell’opera non diventano automaticamente un’immobilizzazione.
Ammortamento
Quando il diritto d’autore è rilevato come immobilizzazione immateriale, il suo valore viene ammortizzato sistematicamente durante la vita utile del diritto, tenendo conto del periodo durante il quale l’impresa prevede di ottenere benefici economici dal suo utilizzo per questo la durata dell’ammortamento deve essere coerente con la vita utile del diritto e con il periodo di sfruttamento economico previsto, e non deve essere determinata automaticamente sulla sola base della durata legale della tutela del diritto d’autore.
Professionisti e lavoratori autonomi
Per un professionista, la situazione può essere differente a seconda che il diritto d’autore rappresenti un bene acquistato per l’esercizio dell’attività oppure che il professionista sia l’autore dell’opera e, di conseguenza, ne percepisca un compenso.
Nel primo caso, il professionista deve valutare la natura del diritto acquisito e verificare se il costo debba essere trattato come costo dell’attività o come immobilizzazione immateriale mentre nel secondo caso il compenso percepito dall’autore deve essere analizzato anche sotto il profilo fiscale, in funzione della natura dell’attività svolta, del soggetto che percepisce il compenso e delle modalità con cui viene ceduto o concesso il diritto di utilizzazione economica.
Gestione nel piano dei conti
Nel piano dei conti è opportuno distinguere le diverse operazioni legate al diritto d’autore, soprattutto quando l’impresa sostiene costi ricorrenti o utilizza opere protette nell’ambito della propria attività.
A seconda della natura dell’operazione, possono essere utilizzati conti distinti, ad esempio:
- Immobilizzazioni immateriali:
- Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- Diritti d’autore acquisiti;
- Licenze e diritti di utilizzo, quando la natura contrattuale ne giustifica la classificazione.
- Costi per l’acquisto o l’utilizzo di diritti:
- Royalties passive;
- Diritti d’autore;
- Canoni per utilizzo di opere dell’ingegno;
- Licenze e diritti di utilizzo;
- Compensi ad autori per l’utilizzo delle opere.
Consigliamo di confrontarvi con il vostro consulente fiscale (Commercialista, Tributarista, Esperto contabile e/o Ragioniere) perché la denominazione dei conti deve essere coerente con la struttura del piano dei conti adottato dall’impresa e, soprattutto, con la natura economica delle operazioni. Oltre a questo è sconsigliato utilizzare un unico conto generico denominato Diritto d’autore per operazioni contabilmente differenti.
Diritto d’autore nel controllo di gestione
Nel controllo di gestione, i costi relativi al diritto d’autore possono essere analizzati non soltanto come costi contabili, ma anche in relazione all’attività, al prodotto, al progetto o al centro di costo che ne determina il sostenimento.
Ad esempio, se un’impresa acquista immagini, musica, font, fotografie o altri contenuti protetti per le proprie attività di marketing, il relativo costo viene imputato all’investimento (o associato all’investimento). Nel controllo di gestione sarà quindi possibile confrontare il costo dell’investimento con i ricavi generati e determinare il relativo margine.
Ad esempio, se un’agenzia pubblicitaria acquista immagini, musica, font, fotografie o altri contenuti protetti per realizzare una campagna destinata a un cliente specifico, il relativo costo può essere associato alla commessa o al cliente. Nel controllo di gestione sarà quindi possibile confrontare il costo dei diritti utilizzati con i ricavi generati dalla commessa e determinare il relativo margine.
Costi diretti e indiretti
Ai fini del controllo di gestione è inoltre utile distinguere tra costi diretti e costi indiretti.
Un diritto d’autore acquistato esclusivamente per uno specifico progetto può essere trattato come costo diretto della relativa commessa. Al contrario, una licenza che consente all’intera azienda di utilizzare determinate opere o contenuti può rappresentare un costo indiretto, da attribuire eventualmente ai diversi centri di costo attraverso un criterio di ripartizione coerente (*Art. 1123 del C.C.).
Il diritto d’autore può essere originato direttamente dall’attività dell’impresa, i costi sostenuti per la realizzazione dell’opera possono essere analizzati nel controllo di gestione in relazione al progetto o all’attività che li ha generati. La rilevazione contabile del diritto e l’eventuale capitalizzazione dei costi devono essere valutate in base alla natura dell’opera, ai diritti acquisiti dall’impresa e ai requisiti dell’OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali. Nel controllo di gestione è quindi possibile distinguere, ad esempio, i costi sostenuti per la creazione del diritto d’autore da quelli sostenuti successivamente per il suo sfruttamento e confrontarli con i ricavi generati dall’opera. In questo modo è possibile analizzare la redditività dell'investimento effettuato dall'impresa per la produzione e lo sfruttamento del proprio patrimonio immateriale.
Monitoraggio dei costi ricorrenti
Quando i diritti d'autore generano royalties, canoni o altri costi periodici, il controllo di gestione può essere utilizzato per monitorarne l’andamento nel tempo. È possibile, ad esempio, confrontare:
- costi effettivi e costi preventivati;
- royalties rispetto ai ricavi generati;
- costi dei diritti per cliente o progetto;
- costi per prodotto o linea di business;
- andamento dei costi tra diversi periodi;
- incidenza dei diritti d'autore sul margine.
Questo tipo di analisi può essere particolarmente utile nelle attività nelle quali i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno rappresentano una componente significativa dei costi.