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Crediti edilizi

È una locuzione utilizzata per indicare la capacità edificatoria riconosciuta dopo la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica ed ambientale e nel caso di interventi di riordino delle zone agricole o a seguito di compensazioni urbanistiche previste nel caso di aree e/o edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio.

Il PR (Piano Regolatore) è uno strumento urbanistico per la pianificazione territoriale e regola l’attività edificatoria all’interno di un territorio e attraverso la compensazione urbanistica (trasferimento a distanza dei diritti edificatori in altre aree edificabili pubbliche o private, secondo il principio della equivalenza dei valori immobiliari), secondo la normativa PAT (Piano di Assetto del Territorio) che fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed è redatto sulla base di previsioni decennali, può essere utilizzato per riconoscere lo jus ad aedificandum (diritto ad edificare) nella forma di credito edilizio come strumento di promozione degli interventi sul territorio.

I crediti edilizi sono utilizzabili solo dopo la loro iscrizione nel Registro dei crediti edilizi, allegato al PI (Piano degli Interventi), dopo che avviene il rilascio del permesso a costruire.

Se non vengono utilizzati, i crediti edilizi, vengono prescritti dopo 10 anni dall’iscrizione nel Registro dei crediti edilizi oppure la prescrizione viene sospesa nel caso non sia possibile utilizzare i crediti edilizi per mancanza documentata di aree di atterraggio (aree edificabili pubbliche o private senza indice di edificabilità).

Il PI (Piano degli Interventi) determina le modalità di utilizzo del credito edilizio nell’ambito del dimensionamento di ogni singolo ATO (Ambito Territoriale Ottimale).

Il PI (Piano degli interventi) individua le seguenti modalità di formazione del credito edilizio:

  • interventi nelle aree di riqualificazione e riconversione;
  • rilocalizzazione dello jus ad aedificandum;
  • interventi di riqualificazione mediante interventi puntuali in ambiti territoriali di importanza storico-monumentale, paesaggistica e ambientale;
  • interventi soggetti a compensazione urbanistica.

Il credito edilizio è liberamente commerciabile e pertanto sono trasferibili a terzi, in tutto o in parte, mediante titolo idoneo al trasferimento del credito, senza necessità di previa autorizzazione.

La cessione del credito non interrompe la prescrizione.

Il valore economico del crediti edilizio viene utilizzato come credito di imposta perché derivato dai bonus edilizi per la compensazione dei versamenti delle imposte determinate tramite il modello F24.