Capacità contributiva
È la capacità di disporre di risorse adeguate per sostenere il pagamento dei tributi ed è per questo che è un principio fondamentale del diritto tributario.
L’articolo 53 della Costituzione regolamenta la capacità contributiva del contribuente (è una garanzia perché il contribuente non può essere sottoposto all’imposizione, se non in presenza di fatti che esprimono capacità contributiva) e dello Stato (le leggi tributarie non devono colpire fatti che non siano espressivi di capacità contributiva).
La capacità contributiva viene stabilita nella mera possibilità economica (effettiva e reale, non presunta o fittizia) di concorrere all’interesse collettivo, in ragione dell’esistenza di una ricchezza superiore alle esigenze dell’economia individuale e i seguenti indici:
- il reddito;
- il patrimonio;
- il consumo;
- la spesa complessiva;
- gli incrementi patrimoniali;
- gli incrementi di valore del patrimonio non legati a un’attività del soggetto passivo.
Il reddito, il patrimonio e il consumo sono tre indici non sono presi alternativamente ma contemporaneamente, anche se tra di loro differiscono, in quanto il patrimonio è uno stock di ricchezza dato da un flusso di reddito (movimento di denaro o valore generato in un certo periodo di tempo, sia per un individuo che per un’impresa o un’economia nel suo complesso) che in parte è destinabile al consumo e al risparmio, ma lo stesso consumo risulta essere la quota del reddito non risparmiata.
Esistono delle imposte obbligate che non sono collegate alla capacità contributiva come ad esempio il bollo.