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Cambiale

È un titolo di credito che attribuisce al suo possessore il diritto al pagamento della somma indicata ad una determinata scadenza.

Ad oggi esistono le seguenti tipologie di cambiali:

  • in bianco: titolo dove sono assenti una o più informazioni che, previo accordo tra le parti, saranno compilate in un secondo momento;
  • tratta: il traente (colui che emette) dà ordine al trattario (colui che compra) di pagare una somma al beneficiario del titolo;
  • pagherò (vaglia cambiario): l’emittente fa una promessa di pagamento al creditore (beneficiario del titolo).
  • agraria e della pesca: prestito a breve termine concesso alle attività agricole e di pesca e garantito da beni immobili;
  • finanziaria: emessa in serie con durata ben delimitata (minimo 1 mese massimo 36 mesi); viene utilizzata per raccogliere fondi ad un tasso di interesse inferiore a quello bancario, può essere emessa solo da società di alto profilo e per importi non inferiori a determinate somme;
  • ipotecaria: è un credito cartolare garantito da ipoteca.

Presenta le seguenti caratteristiche:

  • titolo all’ordine: è trasferibile mediante girata;
  • titolo autonomo: non si fa riferimento al rapporto tra creditore e debitore;
  • titolo formale: solo il documento che ha i requisiti previsti dalla legge vale come titolo di credito;
  • titolo completo: tutte le clausole che individuano e regolano il diritto cartolare di credito devono essere contenute nello stesso documento cambiario;
  • titolo esecutivo: se in regola con il bollo, vale come titolo esecutivo;
  • titolo astratto: non dice la causa per cui è stata emessa la cambiale.

La cambiale è compilata su appositi moduli con l’assolvimento dell’obbligo di bollatura e con i requisiti formali suddivisi in:

  • essenziali: tali quando la loro mancanza determina la nullità della cambiale:
    • denominazione di cambiale (tratta o pagherò cambiario);
    • ordine o promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo;
    • indicazione nella cambiale del nome di chi è designato a pagare, ossia il trattario (trattario può essere lo stesso traente);
    • nome del primo beneficiario;
    • data della emissione della cambiale;
    • sottoscrizione del traente o emittente;
  • naturali: tali quando la loro lacuna viene colmata da norme suppletive:
    • scadenza: se manca, la cambiale si considera pagabile a vista; altrimenti le scadenze previste sono: a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data, a giorno fisso;
    • indicazione del luogo di emissione: in mancanza si considera sottoscritta nel luogo accanto al nome del traente o emittente; in mancanza anche di questo la cambiale è nulla;
    • indicazione del luogo di pagamento: in mancanza la cambiale è pagabile accanto al nome del trattario o luogo di emissione; è possibile indicare anche il domicilio di un terzo (cambiale domiciliata).