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Bolla di accompagnamento

È una locuzione utilizzata per indicare un documento fiscale (documento che prova una transazione commerciale o finanziaria e che ha implicazioni fiscali) sul quale viene riportata la descrizione delle merci viaggianti, è stato sostituito dal DDT (Documento Di Trasporto).

Rimane tutt’ora obbligatorio solo per tabacchi, fiammiferi, prodotti soggetti al regime delle accise (sistema fiscale che disciplina la produzione, la trasformazione, la detenzione, la circolazione e l’immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa, come prodotti energetici, alcolici e tabacchi lavorati), alle imposte di consumo (tributo comunale introdotto in Italia dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, in luogo dei dazi di consumo, e successivamente abrogato con la riforma tributaria del 1974) o al regime di vigilanza fiscale (sistema attraverso il quale l’amministrazione finanziaria esercita un controllo continuativo e collaborativo su determinati contribuenti, con l’obiettivo di prevenire l’evasione o l’elusione fiscale e di rafforzare la certezza del diritto), o “adempimento collaborativo”, quindi esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio.

Questo perché il produttore quando immette la merce in consumo ha, di fatto, chiuso il deposito fiscale annullando il regime sospensivo di imposta mettendola nel circuito commerciale dove la merce è soggetta a tributo (imposta assolta).

Per mantenere il deposito fiscale il produttore avere un’idonea documentazione di accompagnamento che giustifichi il regime sospensivo; in mancanza della documentazione fiscale il prodotto sarebbe considerato come eccedenza rispetto alla merce regolarmente detenuta per l’amministrazione doganale.

Sono esclusi della bolla d’accompagnamento i soggetti economici che, nella catena di distribuzione, rivestono ruoli che implicano movimentazioni successive; in questo caso sono obbligati ad emettere il DDT (Documento Di Trasporto).

Per i prodotti energetici che hanno assolto l’accisa permane comunque la possibilità di utilizzare il DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato) al posto della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti o del documento di trasporto.