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Beneficio d'inventario

Rappresenta la facoltà degli eredi di verificare la consistenza patrimoniale, prima di accettare l'eredità, al fine di saldare eventuali debiti contratti dal defunto esclusivamente con i proventi ereditati.

Secondo l'art. 484 del CC (Codice Civile) si procede mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

Ci sono due casistiche per procedere con il beneficio d'inventario:

  • Chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari (art. 485 del CC);
  • Chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari (art. 487 del CC).