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Aggiudicazione

È l’operazione con la quale il committente sceglie l’esecutore di un’opera.

L’aggiudicazione è anche l’atto giuridico che individua il soggetto (aggiudicatario) al quale è venduto un bene o con il quale è concluso un contratto per l’acquisizione di beni o servizi, in esito ad un’asta o altra procedura in cui più soggetti possono presentare la loro offerta e viene scelta la migliore.

Secondo la normativa europea la procedura di aggiudicazione e firma del contratto avviene nel seguente modo:

  • Presentazione, ricezione e registrazione delle proposte/offerte: dopo la pubblicazione di un invito a presentare proposte (sovvenzioni) o di un bando di gara (appalti), i candidati/offerenti possono presentare le loro proposte/offerte rispettando le modalità di invio e consegna delle proposte o delle offerte specificate nell’invito (ad esempio il termine, la data e l’eventuale ora);
  • Procedura di valutazione: l’amministrazione aggiudicatrice valuta (il processo comporta anche una valutazione della capacità finanziaria del candidato) le proposte/offerte ricevute adottando, alla fine del processo di valutazione (si avvale della consulenza di esperti), una decisione (viene presa in modo diretto, indiretto o concorrente) di aggiudicazione e ne informa i candidati/offerenti. Il processo avviene nei seguenti passaggi:
    • Criteri di ammissibilità e di selezione;
    • Criteri di selezione;
    • Criteri di aggiudicazione;
    • Proposta di aggiudicazione;
  • Firma della convenzione di sovvenzione/del contratto d’appalto: Il candidato/offerente aggiudicatario firma un impegno giuridico (come base giuridica per l’attuazione dell’azione/del progetto e costituisce il documento di riferimento in caso di controversie) con l’amministrazione aggiudicatrice sotto forma di una convenzione di sovvenzione o di un contratto d’appalto;
  • Elenco di riserva: una proposta, inizialmente, scartata può ottenere un finanziamento in un secondo momento se un progetto che ha ottenuto un punteggio più alto non prospera oppure se vengono stanziati fondi supplementari. Pertanto, i richiedenti iscritti in un elenco di riserva (graduatoria) devono essere presi in considerazione per i tempi di informazione (in linea con gli impegni di bilancio), ma non per il periodo di concessione della sovvenzione, che si applica solo ai richiedenti selezionati.
  • Requisiti di trasparenza: la pubblicazione dei beneficiari dei fondi dell’UE è un requisito derivante dal principio di trasparenza. L’amministrazione aggiudicatrice deve fornire informazioni sulle intenzioni, gli obiettivi, le operazioni, le prassi e i risultati perseguiti. Tale obbligo è assolto in modo diverso a seconda della modalità di gestione nell’ambito della quale viene erogato il finanziamento:
    • gestione diretta: le informazioni sui finanziamenti sono pubblicate ogni anno nella banca dati del sistema di trasparenza finanziaria;
    • gestione concorrente: gli Stati membri sono responsabili della pubblicazione delle informazioni sui beneficiari;
    • gestione indiretta: i partner esecutivi hanno l’obbligo di pubblicare le informazioni sui beneficiari finali.

In Italia, l’atto di aggiudicazione per l’affidamento degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e delle concessioni di lavori e servizi sono è disciplinata dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che stabilisce:

  • le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta; al termine delle stesse è dichiarata la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente, da parte dell’autorità che la presiede;
  • la proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta (e, quindi, a conclusione del contratto, come avveniva in passato), divenendo efficace solo dopo la verifica che l’aggiudicatario dimostri di possedere i requisiti prescritti;
  • la proposta di aggiudicazione è sottoposta all’approvazione dell’organo competente, secondo l’ordinamento della stazione appaltante, in esito alla quale si procede ai controlli sui requisiti e all’aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è un atto amministrativo endoprocedimentale (atti preparatori che si compiono prima del provvedimento finale) e può essere impugnato con ricorso al giudice amministrativo fino al momento dell’aggiudicazione mentre l’aggiudicazione è il provvedimento amministrativo terminale e può essere impugnata con ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).