Accordo di rimessa
Con la locuzione accordo di rimessa si indica un’intesa tra partite IVA relativa alle modalità con cui una somma di denaro deve essere trasferita, versata o destinata al pagamento di un’obbligazione anche se l’accordo di rimessa non costituisce, di per sé, un contratto tipico disciplinato dal Codice civile. Il suo significato giuridico dipende dal rapporto nel quale l’espressione viene utilizzata e dal contenuto concreto dell’accordo.
Nell’ambito economico e commerciale, la parola rimessa indica generalmente l’invio, o il trasferimento, di una somma di denaro tra due soggetti. Nel rapporto tra partite IVA, può riferirsi al versamento effettuato dal debitore per adempiere un’obbligazione pecuniaria oppure, in determinati contesti, alla modalità concordata per effettuare una serie di pagamenti.
Per questo motivo, parlare di accordo di rimessa significa soprattutto fare riferimento a un’intesa che stabilisce come, quando, quanto e a chi deve essere effettuato un determinato pagamento.
Nel contesto della fatturazione elettronica, è importante non confondere l’accordo relativo al pagamento con la fattura elettronica.
La fattura elettronica è, nel sistema italiano, un documento fiscale, in formato XML, che registra e documenta un’operazione (debito o credito) rilevante ai fini IVA secondo le regole previste dalla normativa tributaria mentre l’accordo può stabilire le condizioni alle quali quel debito deve essere pagato.
Le condizioni di pagamento possono infatti derivare dal contratto, da un ordine, dalle condizioni generali, da un successivo accordo tra le parti, dalla prassi commerciale (nei limiti riconosciuti dall’ordinamento) e dalla stessa fattura elettronica o digitale.
È quindi necessario distinguere l’origine dell’obbligazione dal documento utilizzato per rappresentarla o documentarla questo perché la digitalizzazione dei processi amministrativi ha reso sempre più stretto il collegamento tra documenti commerciali, fatture e pagamenti.
Nel ciclo digitale di una transazione possono infatti essere presenti diversi elementi:
- ordine;
- accordo commerciale / condizioni di pagamento (eventuale accordo di rimessa);
- documento contrattuale;
- fattura elettronica;
- scadenza;
- disposizione di pagamento (eventuale accordo di rimessa);
- movimento bancario;
- riconciliazione.
L’accordo di rimessa si colloca sul piano contrattuale e finanziario del rapporto tra le parti e può precedere la fatturazione oppure intervenire successivamente per modificare o disciplinare le modalità di pagamento di un’obbligazione già sorta e la riconciliazione del pagamento, tuttavia, non modifica il contenuto della fattura e non sostituisce l’accordo contrattuale ma serve a collegare un movimento finanziario a un’obbligazione già esistente.
Con un gestionale puoi, per esempio, utilizzare i dati della fattura per generare una scadenza e successivamente collegare il pagamento ricevuto alla relativa fattura o partita. Il movimento può quindi essere registrato e classificato secondo il PdC (Piano dei Conti). Questo processo consente di passare dalla semplice emissione del documento fiscale alla gestione digitale dell’intero ciclo attivo e alla relativa registrazione contabile.
Ad esempio vendi beni per 12.000,00 € a un’altra impresa e nel relativo contratto commerciale stabilite che il prezzo sarà pagato in tre rate (d.lgs.n° 231 del 9 ottobre 2002 modificato dal d.lgs. n° 192 del 9 novembre 2012):
- 4.000,00 € a 30 giorni;
- 4.000,00 € a 60 giorni;
- 4.000,00 € a 90 giorni.
La fattura elettronica documenta fiscalmente l’operazione secondo le regole applicabili e può riportare le relative condizioni di pagamento mentre l’accordo delle rimesse (tre rate) appartiene al vostro rapporto commerciale.
Quando il cliente effettua ciascun bonifico, il pagamento produce un movimento finanziario che può essere associato alla relativa scadenza nel gestionale.
Il processo digitale può quindi rappresentare l’intera sequenza:
- operazione commerciale;
- fattura elettronica;
- tre scadenze;
- tre pagamenti;
- riconciliazione.
La fattura elettronica (o digitale), l’accordo di rimessa e le condizioni di pagamento sono elementi distinti.