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Vendita forzata

È un atto esecutivo del processo di pignoramento, a carico di chi subisce l’esproprio.

Prevede il trasferimento dei beni pignorati, per effetto di un esproprio, ad eventuali acquirenti con lo scopo di convertire in denaro liquido i beni del debitore e soddisfare i diritti dei creditori.

Contestualmente, elimina i vincoli e le ipoteche che gravano sul debitore.

Il creditore richiede al giudice l’esecuzione per l’ottenimento dei propri crediti (tra il 10° e il 90° giorno dal pignoramento ad eccezione dei beni deteriorabili).

Per l’espropriazione dei beni mobili, la vendita può avvenire a mezzo commissionario, mediante trattativa privata, oppure all’incanto (asta), affidandola al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato.

Per i beni mobili registrati, è possibile delegare le operazioni di vendita all’istituto vendite giudiziarie o a un professionista (notaio, avvocato, commercialista).

I crediti oggetto di espropriazione possono essere assegnati o venduti se scadono oltre i 90 giorni.

Per i beni immobili, la liquidazione del bene avviene con la vendita senza incanto e, se questa non dà esito positivo, si procede con la vendita a incanto.