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TFS

Trattamento di Fine Servizio

Corrisponde all’indennità erogata al lavoratore, assunto prima del 1/01/2001 con un contratto a tempo indeterminato, da parte della PA (Pubblica Amministrazione) nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

Il TFS (Trattamento di Fine Servizio) viene utilizzato anche per i lavoratori del pubblico impiego che non abbiano optato per un Fondo Pensione Complementare (Espero per Scuola e AFAM e Perseo Sirio per tutti gli altri).

L’indennità del TFS (Trattamento di Fine Servizio) varia in base al settore di appartenenza:

  • indennità di buonuscita (dipendenti civili e militari dello Stato);
  • indennità premio di servizio (dipendenti enti locali e sanità);
  • indennità di anzianità (dipendenti degli enti pubblici non economici).

Per la determinazione del TFS (Trattamento di Fine Servizio) come indennità di buona uscita vengono considerati i seguenti fattori:

  • il ruolo;
  • il non di ruolo (durata non inferiore a un anno continuativo);
  • se ricongiunti (l. n. 52 del 22/06/1954):
    • personale docente e non docente;
    • professori e ricercatori delle libere università;
  • resi dal personale appartenente a enti o amministrazioni interessati da processi di mobilità, soppressione, fusione o trasformazione non iscritti alle casse previdenziali ex INADEL o ex ENPAS e transitato ad amministrazioni gestite da INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) ai fini previdenziali;
  • servizio militare di leva (in corso o successivo al 30/01/1987).

L’importo finale si determina su un arco temporale della frazione di un anno interno (superiore a sei mesi) moltiplicando un 1/12 dell’80% della retribuzione contributiva annua utile lorda (compresa la tredicesima mensilità percepita alla cessazione dal servizio) per il numero degli anni utili ai fini del calcolo (quelli che prevedono la copertura previdenziale prevista dalla legge).

Il TFS viene pagato in base alla causa che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro (l. n. 140 del 28/05/1997 e s.m.i):

  • entro 105 giorni per cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, oltre questa finestra temporale spettano gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
  • oppure dopo 12 mesi nell’ipotesi in cui si è raggiunto il limite di età, passati i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
  • dopo 24 mesi per tutti gli altri casi, passati i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

Le somme vengono erogate in base al risultato finale:

  • unica soluzione (≤ 50.000 € lordi)
  • due rate annuali (50.000 € lordi ≥ TFS ≤ 100.000 € lordi) di cui la prima corrisponde alla singola rata della soluzione unica mentre la seconda corrisponde alla rimanenza;
  • tre rate annuali (≥ 100.000 € lordi) di cui le prime due corrispondono alla singola rata della soluzione unica mentre la seconda corrisponde alla rimanenza.

Rispetto al TFR (Trattamento di Fine Rapporto) il TFS (Trattamento di Fine Servizio) si differenzia perché:

  • l’accantonamento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è a carico del datore di lavoro;
  • i contributi del TFS sono versati in parte dal datore di lavoro e in parte dal dipendente (imponibile dell’80% dello stipendio utile);
  • il calcolo del TFS determina sull’ultima retribuzione integralmente percepita mentre il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) si calcola sulla somma della retribuzione su base annua;
  • il TFS è di natura retributiva (è salario differito con caratteristiche previdenziali) mentre il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è di natura contributiva.