Tassa etica
La Tassa Etica rappresenta un’addizionale fiscale introdotta con la Finanziaria 2006 (art. 1, c. 466, L. n. 266 del 23 dicembre 2005; ulteriormente disciplinata dal D.P.C.M. del 13 marzo 2009); è un’imposta obbligatoria, con scadenze precise e sanzioni in caso di mancato versamento, pari al 25% dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o IRES (Imposta sul REddito delle Società); è rivolta a chi opera nel mercato dei contenuti per adulti che hanno ‟compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza”.
«È istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni, nonchè dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L’addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da tali attività e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica, visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonché ogni altro bene avente carattere pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell’addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d’imposta precedente.»
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211).
I contribuenti soggetti a questa tassazione i Soggetti IRPEF e le Persone non fisiche ossia i Soggette IRED.
Soggetti IRPEF
I Soggetti IRPEF obbligati al versamento, che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, sono:
- Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;
- Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
- Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati.
Il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza alcuna maggiorazione.
Il versamento si può effettuare tramite il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi ‟F24 web”, o ‟F24 online”, dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato (commercialista o CAF) con i seguenti codici tributo dell’addizionale IRPEF:
- Acconto prima rata: 4003 (art. 31, c. 3, d.l. 185/2008);
- Saldo: 4005 (art. 31, c. 3, d.l. 185/2008).
Soggetti IRES
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici Sintetici Affidabilità) e che dichiarano ricavi, o compensi, non superiore al limite stabilito, per ciascun indice e che si avvalgono del regime (art. 27, c. 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), nonché quelli che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*) e soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (artt. 5, 115 e 116 del Tuir, tenuti entro il 30 giugno 2025) ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap (Imposta Regionale per le Attività Produttive) e dell'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), sono:
- Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
- Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.
Il versamento può essere fatto con il modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi ‟F24 web”, o ‟F24 online”, dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato (commercialista o CAF) con i seguenti codici tributo dell’addizionale IRES:
- Interessi pagamento dilazionato imposte erariali: 1668;
- Acconto prima rata: 2004 (art. 31, c. 3, d.l. 185/2008);
- Saldo: 2006 (art. 31, c. 3, d.l. 185/2008).