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Permuta

Il termine viene utilizzato, nel diritto, per indicare una formula contrattuale traslativa consensuale a effetti reali in cui l’oggetto è il reciproco trasferimento della proprietà, o della titolarità di altri diritti, di cose da un contraente all’altro (art. 1552 e succ. del C.C.).

A questa tipologia contrattuale vengono applicate le stesse norme stabilite per la vendita (art. 1555 del C.C.) anche se lo scambio non avviene verso il corrispettivo di un prezzo.

Quando i beni hanno valore diverso si ricorre ad un conguaglio per colmare la differenza.Si parla infatti di permuta “pura” quando non è previsto alcun trasferimento in denaro e permuta “con conguaglio” quando invece, è previsto il versamento di una somma di denaro a fronte di una differenza di valore tra gli immobili.

L’origine del concetto della permuta è il baratto ma, mentre il baratto è la forma più antica di scambio commerciale, in cui (due soggetti si scambiano beni o servizi senza l’uso del denaro) la permuta è una forma giuridica moderna dello scambio non monetario.