Fondazione
Nel diritto è un ente o un soggetto (fondatore) che con un atto pubblico, o testamento, si istituisce per perseguire uno scopo tramite l’utilizzo di un patrimonio che lo stesso fondatore ha assegnato.
L’ente acquisisce la personalit à giuridica con l’iscrizione al registro delle persone giuridiche (registro prefettizio) presso la prefettura territoriale dove avrà sede l’ente stesso.
La gestione patrimoniale e l’attività sono una responsabilità dell’amministratore che non rende conto del suo operato a nessuno (organo consultivo o deliberativo) ma rimane soggetto al controllo dell’autorità amministrativa ed è responsabile verso l’ente secondo le regole del mandato.
La chiusura, o l’estinzione, della fondazione può avvenire soltanto quando questa è stata riconosciuta o che non abbia iniziato la sua attività e per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto e quando lo scopo è stato raggiunto (esaurito) o è divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente.
L’autorità può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore, anziché procedere con l’estinzione della stessa.
L’autorità può dichiarare estinto l’ente o provvedere alla sua trasformazione cercando di rispettare il più possibile la volontà del fondatore; la trasformazione non è ammessa se, nell’atto costitutivo della fondazione, i fatti che vi darebbero luogo siano considerati come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.