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Eccessiva operosità sopravvenuta

È una clausola contrattuale che stabilisce che nei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, se la prestazione è diventata eccessivamente onerosa per sopraggiunti avvenimenti straordinari e imprevedibili, è possibile procedere alla risoluzione del contratto da parte di chi offre il servizio.

Non si può procedere alla risoluzione se l’aumento rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.