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Diritto d’autore

Diritto morale d’autore

È un ramo del diritto privato e il suo obbiettivo è quello di tutelare i frutti dell’attività intellettuale di carattere creativo (opere nuove e originali) riconoscendo all’autore originario (o agli autori in caso di collaborazione) dell’opera una serie di diritti di carattere morale e patrimoniale.

Il diritto d’autore rientra nell’ordinamento del diritto continentale (modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano, oggi dominante a livello mondiale) esistono anche Paesi che adottano l’ordinamento del common law (modello di ordinamento giuridico di epoca medievale inglese e si basa sui precedenti giurisprudenziali e in generale su leggi e altri atti normativi di organi politici), esiste l’istituto parzialmente diverso del copyright.

Lo scopo del diritto d’autore è la:

  • tutela dell’atto creativo: preservare l’impegno, il lavoro e l’investimento di tempo e/o di denaro che rendono l’atto creativo un’attività imprenditoriale;
  • tutela economica dell’autore: favorisce la creazione incentivandola perché si basa sul principio della “Lettera a Chesterfield” in cui il lavoro deve essere retribuito e ricompensato;
  • diffusione di arte e scienze: l’ingegno creativo ha una naturale tendenza a una diffusione estesa e potenzialmente senza limiti (opere materiali e immateriali) richiedendo una protezione che vada oltre a quella nazionale e che soprattutto presenti un minimo di uniformità in tutti i Paesi (par. 2 dell’art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani);
  • diritto di riproduzione: in Italia è possibile effettuare una copia privata ad uso personale (l. n° 633 del 22 aprile 1941) previo l’acquisizione dell’opera stessa.

Il diritto morale d’autore è riconosciuto in quasi tutte le legislazioni e nasce dal momento in cui l’atto/opera creativa si manifesta ed ha durata di tempo illimitata (continua a protrarsi anche dopo la morte dell’autore stesso).

La paternità dell’opera (art. 20 della l. n° 633 del 22 aprile 1941) fa acquisire il diritto di rivendicazione, il diritto di identificarsi (l’autore ha il diritto di essere menzionato nei crediti o nell’opera stessa), il diritto di disconoscere i falsi (l’autore ha il diritto di contestare la supposta paternità di un’opera falsa grazie anche alla tutela del nome e al diritto all’identità personale, in quanto, nel caso di opera falsa, l’autore subisce un danno al suo nome) e il diritto di rivelarsi (art. 21 della l. n° 633 del 22 aprile 1941):

Il diritto morale d’autore può essere ceduto come ad esempio capita per i ghostwriter, ovvero di coloro che scrivono per conto di terzi (come ,ad esempio, personaggi dello spettacolo, registi e scrittori) che rinunciano ai diritti morali dell’opera.

Rimangono inalienabili due principi mondiali dove il diritto morale d’autore deve essere esplicitamente ceduto perché separato dal copyright (diritto di sfruttamento) e può essere ceduto solo dal titolare stesso del diritto (autore dichiarato o effettivo che sia) mentre è in vita.

Il diritto patrimoniale (menzionato nell’art. 17 della ‟Dichiarazione universale dei diritti umani” non è riconosciuto nella ‟Convenzione internazionale sui diritti civili e politici” o nella ‟Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali”) è un diritto soggettivo (diritto umano per le persone fisiche poiché riguarda i loro beni) perché esclusivi dell’autore di utilizzare economicamente la sua opera e di trarne un compenso per ogni tipo di uso.

Il diritto patrimoniale è delineato da una serie di leggi atte a proteggere gli autori di opere artistiche, letterarie, musicali e scientifiche.

Tra i diritti patrimoniali si distinguono:

  • Diritti reali: attribuiscono al titolare un potere assoluto ed immediato sul bene oggetto del diritto e possono essere fatti valere ‟erga omnes” (nei confronti di chiunque);
  • Diritti relativi: possono essere fatti valere ‟in personam” (nei confronti di uno o più soggetti).

Il diritto patrimoniale è riconosciuto ma non nella Convenzione internazionale sui diritti civili e politici o nella Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nel protocollo 1, articolo 1 riconosce un diritto per persone fisiche e giuridiche a godere dei suoi beni, soggetto all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte.

I diritti patrimoniali sono rinunciabili e hanno un limite temporale (la Convenzione di Berna pone una soglia minima di 50 anni, l’Italia nel 1996 ha esteso la durata dei diritti patrimoniali a 70 anni).