Conferimento dell’incarico
Il conferimento dell’incarico è l’atto con cui un cliente (mandante o committente) affida formalmente a un ‟professionista” o a un lavoratore con partita IVA lo svolgimento di una specifica attività professionale. Si tratta del momento in cui viene definito in modo concreto l’avvio del rapporto di lavoro autonomo e che costituisce, nella pratica, la base per la successiva emissione della fattura.
Dal punto di vista giuridico, il conferimento dell’incarico si inserisce nell’ambito del contratto d’opera o della prestazione d’opera intellettuale, disciplinati dal Codice Civile italiano. Anche quando non viene redatto un contratto complesso, questo riferimento normativo aiuta a comprendere che il rapporto tra cliente (mandante o committente) e ‟professionista” ha comunque una rilevanza giuridica e non è semplicemente informale.
Il conferimento dell’incarico può avvenire in diverse modalità. La forma più strutturata è il contratto scritto, che definisce in modo dettagliato diritti e obblighi delle parti. In alternativa può essere formalizzato tramite una lettera d’incarico, che rappresenta una versione più snella ma comunque efficace. Nella pratica quotidiana, soprattutto per incarichi di importo contenuto o collaborazione continuativa, può avvenire anche attraverso uno scambio formale di email o PEC (Posta Elettronica Certificata), oppure mediante l’accettazione di un preventivo da parte del cliente (mandante o committente).
Anche se il conferimento può teoricamente avvenire in forma verbale, è sempre fortemente consigliata una forma scritta, poiché consente di evitare contestazioni future e di definire con chiarezza i termini dell’accordo.
Un conferimento d’incarico professionale, ad esempio con una PA, deve specificare i seguenti elementi:
- dati anagrafici e societari del cliente (mandante o committente) e ‟professionista”;
- oggetto del mandato e la specifica se nel mandato sono incluse, eventualmente, le operazioni di verifica al rinvenimento di falsi o altre irregolarità;
- il compenso; in questo caso bisogna indicare tutto quello che rientra come costo per lo svolgimento del lavoro richiesto, ad esempio (a merito titolo di esempio):
- il numero dei dipendenti impegnati;
- gestione amministratori e co.co.co. (Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa);
- compilazione delega F24 e gestione moduli ‟Uniemens” (denuncia telematica obbligatoria che i datori di lavoro privati inviano mensilmente all'INPS per comunicare le retribuzioni e i dati contributivi dei dipendenti);
- ‟note contabili” (registro contabile interno) per centro di costo;
- imputazione detrazione;
- conguaglio Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche);
- ratei al 31/12 e dati bilancio per ogni dipendente;
- liquidazione malattia/maternità;
- liquidazione TFR (Trattamento di Fine Rapporto);
- imposta sostitutiva TFR (Trattamento di Fine Rapporto);
- modello Certificazione Unica;
- autoliquidazione ogni “PAT” (Posizione Assicurativa Territoriale) INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro);
- ‟modello 770” (per ogni quadro) per ogni dipendente e per ogni lavoratore autonomo;
- redazione tabulati denuncia dei redditi;
- pratiche assunzioni (stipula di un contratto di lavoro);
- pratiche cessazioni (dimissioni volontarie, licenziamento e risoluzione consensuale);
- conteggi ratei TFR (Trattamento di Fine Rapporto);
- pratiche trasformazioni rapporto (atto formale che modifica le condizioni contrattuali iniziali, mantenendo però la continuità del rapporto stesso);
- pratiche integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie o in deroga) per ogni dipendente;
- iscrizioni agente ‟Enasarco” (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio);
- gestione trimestrale ‟Enasarco” (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio);
- inserimento dati nuova azienda n° 01 mensilità;
- applicazione rinnovi contrattuali n° 01 mensilità;
- valore del compenso orario per prestazioni non indicate;
- consulenza telefonica in materia previdenziale e sindacale;
- duratura e recesso; indicare la ‟data di decorrenza” (conferimento) e la ‟data di cessazione” (scadenza) oltre, eventualmente, alle clausole di recesso, mancato pagamento e al danno per una recessione anticipata;
- obblighi del ‟professionista”;
- obblighi del cliente (mandante o committente);
- il foro competente per eventuali controversie sull’interpretazione ed esecuzione del contratto;
- norme di rinvio se espressamente non previste dal contratto;
- firma del cliente (mandante o committente) e del ‟professionista”.
Questi elementi permettono di delimitare in modo chiaro il perimetro dell’attività professionale e ridurre il rischio di incomprensioni.
Per chi lavora con ‟partita IVA”, il conferimento dell’incarico è particolarmente importante perché definisce in modo chiaro il lavoro da svolgere, tutela il ‟professionista” in caso di controversie con il cliente, rappresenta la base per una corretta gestione della fatturazione e contribuisce a evitare fraintendimenti su compensi e tempi di esecuzione.
Dal punto di vista operativo, il conferimento dell’incarico è strettamente collegato al preventivo e alla successiva fatturazione. In genere, il cliente riceve un preventivo, lo accetta e tale accettazione rappresenta il conferimento dell’incarico. A quel punto il ‟professionista” esegue la prestazione e procede con l’emissione della fattura, secondo quanto concordato. In alcuni casi è previsto anche il pagamento di un acconto o la fatturazione per stati di avanzamento (SAL), a seconda della natura del lavoro e degli accordi tra le parti.
Volendo fare un esempio pensiamo ad un consulente marketing che invia un preventivo da 1.000,00 € a un cliente che, a sua volta, lo accetta via email senza fare la richiesta di ulteriori documenti formali (lettera di incarico o scrittura privata). Questa accettazione costituisce a tutti gli effetti il conferimento dell’incarico, da cui nasce il rapporto professionale e l’obbligo di eseguire la prestazione.
Nel linguaggio professionale, il concetto può essere espresso anche con termini equivalenti o correlati come “affidamento dell’incarico”, “lettera di incarico professionale” o “assegnazione dell’incarico”, che indicano lo stesso processo da punti di vista leggermente diversi e contribuiscono a migliorare la chiarezza terminologica sia per gli utenti sia nei sistemi di ricerca e indicizzazione.
Il conferimento dell’incarico ha riferimenti normativi, ma non è un istituto giuridico autonomo con una disciplina unica e specifica, bensì un’espressione pratica che si colloca all’interno di figure contrattuali già previste dal diritto civile:
- contratto d’opera (art. 2222 c.c.): riguarda il lavoratore autonomo che si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio;
- prestazione d’opera intellettuale (artt. 2229–2238 c.c.): riguarda le professioni intellettuali (ad esempio avvocati, commercialisti e consulenti iscritti ad albi).
A seconda dei casi, possono entrare in gioco anche:
- norme sul mandato (artt. 1703 e seguenti c.c.): quando il professionista agisce per conto del cliente;
- normativa fiscale: per gli effetti su fatturazione, compensi e obblighi tributari. i principali riferimenti normativi sono:
- D.P.R. 633/1972 (IVA): disciplina l’obbligo di emissione della fattura quando viene effettuata un’operazione rilevante ai fini IVA (prestazione di servizi);
- D.P.R. 917/1986 (TUIR): definisce il trattamento dei redditi di lavoro autonomo e la loro tassazione;
- D.L. 331/1993 (e normativa collegata alla fatturazione elettronica): obblighi formali di documentazione delle operazioni;
- codici deontologici professionali: per professionisti iscritti ad albi (ad esempio l’“obbligo di lettera d’incarico”).