Concordato
Il concordato è una procedura concorsuale prevista dal diritto italiano per la gestione della crisi o dell’insolvenza dell’impresa, disciplinata dal CCII (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza).
Si tratta di uno strumento giuridico attraverso cui il debitore propone ai creditori un accordo per la ristrutturazione dei debiti, che può prevedere il pagamento parziale, dilazionato o mediante altre modalità concordate, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.
L’obiettivo del concordato è:
- evitare la liquidazione giudiziale (fallimento);
- soddisfare i creditori in misura migliore rispetto alle alternative liquidatorie;
- consentire, ove possibile, la continuità dell’attività d’impresa.
Il concordato si inserisce nell’ambito delle procedure concorsuali e si caratterizza per:
- la partecipazione dei creditori (voto sul piano);
- l’omologazione da parte del tribunale;
- la vincolatività dell’accordo per tutti i creditori.
Esistono diverse tipologie di concordato, che si distinguono in base alla finalità (continuità o liquidazione), alla fase della crisi e alle modalità di accesso alla procedura:
- Concordato con assuntore (gestione della crisi d’impresa): l’azienda propone ai suoi creditori un piano di rimborso parziale in percentuale a determinate condizioni sotto la tutela del tribunale competente e prevede la presenza di un soggetto terzo che si fa carico del debito;
- Concordato fallimentare: è un procedimento volto alla chiusura del fallimento e prevede da parte dell’imprenditore il pagamento (totale o parziale) dei creditori ottenendo la liberazione dei beni soggetti alla procedura fallimentare;
- Concordato minore: è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento destinata ai soggetti “non fallibili” (ad esempio piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti e startup innovative);
- Concordato nella liquidazione giudiziale (ex fallimentare): è un accordo tra il debitore (o terzi) e i creditori, proposto dopo l’apertura della procedura, per chiuderla anticipatamente
- Concordato preventivo: è una procedura concorsuale del diritto fallimentare a cui ricorre il debitore per tentare il risanamento (stato di crisi o di insolvenza) permettendo al debitore il continuo dell’attività e, successivamente, procedere alla cessione della stessa a terzi oppure finanziare la società attraverso la liquidazione del patrimonio personale, evitando così il fallimento:
- Concordato in continuità: è una procedura fallimentare che prevede il proseguo dell’attività in una o più società, anche di nuova costituzione;
- Concordato liquidatorio: è una procedura che prevede la liquidazione dell’impresa previo accordo con i creditori;
- Concordato con riserva (in bianco): è un sistema che consente di godere immediatamente dei vantaggi previsti dal concordato stesso presentando una domanda e un piano di rimborso incompleti;
- Concordato semplificato (alternativa al concordato preventivo): è una procedura fallimentare utilizzata nel caso in cui, la procedura di composizione con i creditori non sia andata a buon fine, al fine di evitare il fallimento, prevede l’autorizzazione del tribunale alla risoluzione dei debiti, da parte del debitore.