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Cliente al dettaglio

In senso generico e quotidiano, un cliente al dettaglio è semplicemente chi acquista beni o servizi per uso personale, direttamente da un negozio, supermercato o rivenditore. Si tratta del consumatore finale rispetto alla catena di distribuzione, in contrapposizione al cliente all’ingrosso, che compra per rivendere.

Il termine “cliente al dettaglio” indica tutti quei soggetti che, nell’ambito dei servizi finanziari e bancari, godono del massimo livello di tutela normativa. La definizione nasce a livello europeo con la Direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive, 2004/39/CE e 2014/65/UE), che distingue i clienti in tre categorie:

  • clienti al dettaglio: come tutti coloro che non sono né clienti professionali nè controparti qualificate. Agli stessi si applica il livello massimo di protezione previsto dall’ordinamento (art. 4, paragrafo 1, n. 11 MiFID II, art. 35, comma 1, lett. e RI);
  • clienti professionali (privati e pubblici): sono clienti che possiedono l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per assumere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono (art. 4, paragrafo 1, n. 10 MiFID II, art. 35, comma 1, lett. d e Allegato n. 3 RI, artt. 2 e 3 D.M. n. 236/2011);
  • controparti qualificate: sono clienti con i quali l’intermediario che presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione di ordini, può determinare o concludere operazioni senza essere tenuto, salvo un diverso accordo con il cliente, all’osservanza dei“Principi di carattere generale e informazione del cliente” (MiFID II sub artt. 24), ad eccezione della “Valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti” (paragrafi 4 e 5; 25), ad eccezione dell’“Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente” (paragrafo 6; 27) e delle “Regole per la gestione degli ordini dei clienti” (art. 28, paragrafo 1), rispetto a tali operazioni o a qualsiasi servizio accessorio ad esse direttamente connesso.

In Italia, questa distinzione è stata recepita e applicata da Banca d’Italia (nei provvedimenti di vigilanza e nelle linee guida sulla trasparenza bancaria e finanziaria, che richiamano la distinzione MiFID tra clienti retail e professionali) e CONSOB (nelle norme sulla prestazione dei servizi di investimento, conferma che anche microimprese rientrano tra i clienti al dettaglio se soddisfano i criteri dimensionali della Raccomandazione UE 2003/361/CE), che hanno adattato le regole per garantire protezione anche alle piccole realtà economiche.

Tra i clienti al dettaglio rientrano:

  • i consumatori finali, cioè le persone fisiche che agiscono per scopi personali e non professionali;
  • i liberi professionisti e gli artigiani, quando non superano certi limiti dimensionali;
  • gli enti senza scopo di lucro;
  • le microimprese, cioè un’azienda con meno di 10 addetti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

In pratica, includere le microimprese nella categoria dei clienti al dettaglio permette di estendere loro la stessa protezione prevista per i consumatori, garantendo che la loro partecipazione ai mercati finanziari avvenga in sicurezza e con trasparenza. Questo approccio riflette il principio europeo di adeguare la tutela in base alla dimensione e alle capacità di comprensione dei soggetti coinvolti.