Classe di creditori
Nel contesto delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinate dal CCII (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), introdotto dal D.Lgs. 14/2019 e modificato dal D.Lgs. 136/2024, i creditori sono suddivisi in classi sulla base di criteri di omogeneità giuridica ed economica (principio cardine nel diritto della crisi d’impresa, specialmente nel concordato preventivo, che impone la formazione di classi di creditori basate sulla comunanza di posizioni giuridiche come, ad esempio garanzie e prelazioni, e interessi economici come, ad esempio, le aspettative di soddisfacimento).
La classificazione avviene considerando:
- posizione giuridica: natura del credito (chirografario, privilegiato, ipotecario), grado di prelazione, eventuali garanzie reali o personali;
- interesse economico: trattamento proposto nel piano, percentuale di soddisfacimento, tempistiche di pagamento, rischio assunto.
Ogni classe deve includere creditori che presentano caratteristiche sostanzialmente analoghe sotto entrambi i profili, al fine di garantire:
- parità di trattamento all’interno della medesima classe;
- corretta formazione del consenso;
- coerenza con i principi di equità e proporzionalità.
La suddivisione in classi costituisce un elemento strutturale del piano e incide sulle modalità di voto e sulle maggioranze richieste per l’approvazione.