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CILA

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata

La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) costituisce un adempimento tecnico-amministrativo obbligatorio nell’ambito delle pratiche edilizie per interventi rientranti nel regime di edilizia libera asseverata, ai sensi della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

Si tratta di una documentazione tecnico-professionale ad elevato contenuto specialistico, da depositare prima dell’avvio dei lavori, che descrive in modo analitico gli interventi edilizi da eseguire. La comunicazione è corredata da asseverazione tecnica, mediante la quale un professionista abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito industriale) assume la piena responsabilità civile, penale e disciplinare in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese e alla conformità dell’intervento alle normative applicabili.

La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) deve essere presentata presso il SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) del Comune territorialmente competente, consentendo l’immediata cantierabilità dell’intervento, senza necessità di attendere un provvedimento autorizzativo espresso da parte dell’Ente.

La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) ha un valore giuridico e presupposti di conformità che, per questa asseverazione tecnica, attesta formalmente che il progetto depositato rispetta:

  • la normativa edilizia e urbanistica vigente;
  • la conformità allo strumento urbanistico comunale e ai regolamenti edilizi locali;
  • il rispetto delle norme di settore (ad esempio sicurezza, igiene, antisismica, impiantistica, efficienza energetica e vincoli eventualmente presenti).

Tale attestazione rappresenta un elemento centrale anche ai fini fiscali e contabili, in quanto costituisce presupposto documentale per:

  • la corretta imputazione dei costi di ristrutturazione;
  • l’accesso a eventuali agevolazioni fiscali;
  • la tracciabilità delle spese e la loro deducibilità/detraibilità.

Alla CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti elaborati e documenti:

  • relazione tecnica asseverata redatta e sottoscritta da un professionista abilitato;
  • visura catastale e planimetria catastale ai fini della verifica della coerenza tra stato catastale e stato legittimo;
  • elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto e della situazione di progetto;
  • dichiarazione dello stato legittimo dell’immobile, ai sensi della normativa vigente;
  • documentazione relativa alla sicurezza nei cantieri (ove applicabile) disciplinata dal “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro” (D.Lgs. 81/2008);
  • DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) delle imprese esecutrici;
  • ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria comunali, se previsti;
  • atto di provenienza dell’immobile;
  • documenti di identità del/i proprietario/i o aventi titolo;
  • documenti di identità e timbro professionale del tecnico abilitato che ha redatto e asseverato la pratica.