CIG
Il termine CIG può assumere significati differenti a seconda del contesto, ma per le partite IVA assume rilevanza principalmente sotto due profili distinti:
- Codice Identificativo Gara (CIG): utilizzato nell’ambito degli appalti pubblici, rappresenta un codice alfanumerico univoco assegnato dall’“ANAC” (Autorità Nazionale Anticorruzione) per garantire la tracciabilità finanziaria e amministrativa delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. La corretta indicazione del CIG nella fattura elettronica è obbligatoria per le operazioni verso la Pubblica Amministrazione e costituisce un elemento essenziale per rispettare gli obblighi di trasparenza e controllo della spesa pubblica;
- Cassa Integrazione Guadagni (CIG): istituto di sostegno al reddito erogato dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) oppure, per le categorie giornalistiche, o dall’“INPGI” (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), rilevante per le imprese e professionisti che gestiscono dipendenti in periodi di riduzione dell’attività lavorativa. La CIG rappresenta un meccanismo di integrazione salariale e incide sulla contabilità aziendale, sulla pianificazione finanziaria e sugli adempimenti fiscali.
In questa guida, ci concentreremo sul significato del CIG più rilevante per le partite IVA, fornendo indicazioni pratiche su fatturazione elettronica, obblighi fiscali e contabili e sugli aspetti operativi connessi all’interazione con la PA (Pubbliche Amministrazioni).
Codice Identificativo Gara
Il CIG (Codice Identificativo di Gara) è un codice alfanumerico univoco (10 caratteri) assegnato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) al fine di garantire la tracciabilità finanziaria e amministrativa delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle PA (Pubbliche Amministrazioni).
Tale codice consente di identificare in modo puntuale e inequivocabile gli elementi essenziali della procedura di gara, assicurando il monitoraggio dei flussi finanziari e il rispetto degli obblighi normativi in materia di trasparenza e controllo della spesa pubblica.
Ai fini fiscali e contabili, il CIG (Codice Identificativo di Gara) deve essere obbligatoriamente indicato nei documenti di fatturazione elettronica emessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, unitamente al CUP (Codice Unico di Progetto), ove previsto. L’omessa o errata indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) può comportare il rifiuto della fattura elettronica da parte dello SdI (Sistema di Interscambio) e conseguenti ritardi nei processi di liquidazione e pagamento.
Dal punto di vista economico-contabile, il CIG (Codice Identificativo Gara) costituisce uno strumento essenziale per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici e prevenzione della corruzione. Il codice consente di collegare in modo univoco ogni operazione economica (ad esempio impegni di spesa, liquidazioni e pagamenti) alla specifica procedura di gara di riferimento.
Per i soggetti titolari di partita IVA che emettono fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione, l’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) è obbligatoria nella fattura elettronica, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa.
Il CIG (Codice Identificativo Gara) deve essere riportato nei tracciati XML (eXtensible Markup Language) della fatturazione elettronica, generalmente nel campo dedicato ai Dati di Riferimento, ed è richiesto congiuntamente al CUP (Codice Unico di Progetto) quando l’operazione è riconducibile a un progetto di investimento pubblico.
L’assenza, l’errata indicazione o l’incoerenza del CIG (Codice Identificativo Gara) può determinare:
- lo scarto della fattura elettronica da parte dello SdI (Sistema di Interscambio);
- la sospensione delle procedure di liquidazione da parte dell’ente committente;
- ritardi nei tempi di pagamento e nella corretta imputazione contabile del costo o del ricavo.
Ai fini della corretta gestione contabile e fiscale, il CIG (Codice Identificativo Gara) assume rilievo quale elemento di riconciliazione documentale tra contratto, fatturazione, registrazioni contabili e incassi. La sua corretta indicazione favorisce la trasparenza amministrativa e riduce il rischio di contestazioni in sede di controllo interno o ispettivo.
Cassa Integrazione Guadagni
La CIG (Cassa Integrazione Guadagni) è un istituto di sostegno al reddito finalizzato a garantire una tutela economica ai lavoratori subordinati nei casi di riduzione temporanea dell’orario di lavoro o di sospensione dell’attività lavorativa per cause non imputabili al lavoratore.
L’erogazione del trattamento economico è effettuata dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) oppure, per le categorie giornalistiche, dall’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani). Dal punto di vista finanziario, la prestazione costituisce un trasferimento monetario a carico della finanza pubblica o dei fondi previdenziali di riferimento, senza generare un costo diretto per il lavoratore beneficiario.
Sotto il profilo economico-contabile, la CIG (Cassa Integrazione Guadagni):
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
- rappresenta per l’impresa un ammortizzatore sociale che consente la gestione delle crisi temporanee senza ricorrere alla risoluzione dei rapporti di lavoro;
- incide sulla pianificazione finanziaria aziendale, riducendo il costo del personale a fronte di una contrazione dell’attività produttiva.
La CIG (Cassa Integrazione Guadagni) si articola nelle seguenti tipologie:
- CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria): finanziata attraverso le risorse proprie dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) o dell’“INPGI” (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), è destinata a fronteggiare situazioni temporanee di difficoltà produttiva o di mercato (ad esempio eventi transitori, crisi di domanda, eventi meteo avversi);
- CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria): finanziata con risorse del “Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, è applicabile in presenza di crisi strutturali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale, e ha una rilevanza strategica nella gestione delle politiche occupazionali di medio-lungo periodo.
Dal punto di vista fiscale, le somme erogate a titolo di CIG (Cassa Integrazione Guadagni) costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR), in quanto sostitutive, in tutto o in parte, della retribuzione ordinaria.
In particolare:
- gli importi percepiti dal lavoratore sono soggetti a tassazione IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) secondo il regime ordinario;
- l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) o l’“INPGI” (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) operano in qualità di sostituti d’imposta, applicando le ritenute fiscali e rilasciando la relativa CU (Certificazione Unica);
- tali somme non sono soggette a IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), trattandosi di trasferimenti di natura previdenziale e non di corrispettivi per prestazioni di servizi;
- l’erogazione non rileva ai fini IRAP (Imposta Regionale per le Attività Produttive) per il lavoratore, mentre per l’impresa incide indirettamente sulla base imponibile attraverso la riduzione del costo del personale.
Sotto il profilo contabile, la CIG (Cassa Integrazione Guadagni) non rappresenta un ricavo per l’impresa, bensì un meccanismo di integrazione salariale che incide sulla struttura dei costi.
A seconda della modalità di erogazione, si distinguono due casistiche principali:
- CIG a pagamento diretto: l’integrazione salariale è corrisposta direttamente dall’INPS/INPGI al lavoratore. In tale ipotesi:
- l’impresa rileva esclusivamente il costo del lavoro residuo effettivamente sostenuto;
- non sorgono crediti né debiti verso l’ente previdenziale per le somme anticipate;
- CIG a conguaglio (anticipata dall’azienda): l’impresa anticipa al lavoratore l’importo della CIG, recuperandolo successivamente mediante compensazione contributiva. In questo caso:
- si rileva un credito verso INPS/INPGI per le somme anticipate;
- il credito è compensato in sede di versamento dei contributi previdenziali;
- l’anticipazione non assume natura di costo definitivo, ma di partita finanziaria.
Dal punto di vista del bilancio d’esercizio:
- la CIG contribuisce a una riduzione del costo del personale (voce B9 del Conto Economico);
- migliora temporaneamente il MOL (Margine Operativo Lordo), o EBITDA (Earnings Before Interest and Taxes Depreciation Amortisation), in presenza di una contrazione dell’attività produttiva;
- consente una gestione più efficiente della liquidità aziendale, limitando l’esborso finanziario in periodi di crisi.
La corretta contabilizzazione e gestione fiscale della CIG assume quindi un ruolo strategico nella governance economico-finanziaria dell’impresa, soprattutto in contesti di ristrutturazione o riduzione temporanea della capacità produttiva.