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Cessione del quinto

La cessione del quinto è una forma di credito al consumo (D.P.R. n. 180/1950) riservata ai lavoratori (dipendenti, pubblici, privati e ai pensionati). Il rimborso del finanziamento avviene mediante trattenuta diretta sulla busta paga o sulla pensione, con una rata mensile che non può superare il 20% del reddito netto percepito.

Nel contesto delle partita IVA, tale strumento non è generalmente applicabile, poiché i lavoratori autonomi e i liberi professionisti non dispongono di uno stipendio o di una pensione soggetta con trattenuta alla fonte. Di conseguenza, essi non rientrano tra i soggetti finanziabili tramite cessione del quinto.

Per i titolari di partita IVA sono invece disponibili forme di finanziamento alternative, come prestiti personali o soluzioni dedicate agli autonomi, la cui concessione avviene sulla base della continuità reddituale, dell’anzianità dell’attività e della capacità di rimborso.

Quando un dipendente di un’azienda o di una partita IVA individuale sottoscrive un finanziamento tramite cessione del quinto:

  • notifica dell’atto di cessione: il contratto di cessione del quinto viene notificato al datore di lavoro (partita IVA), che è tenuto a prenderne atto. Da quel momento, la cessione diventa opponibile al datore di lavoro;
  • calcolo della quota cedibile: la rata non può superare il 20% dello stipendio netto mensile, calcolato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali obbligatorie;
  • trattenuta in busta paga: il datore di lavoro indica la trattenuta in busta paga come voce separata, riduce di conseguenza il netto a pagare al dipendente e effettua la trattenuta ogni mese in modo automatico;
  • versamento alla finanziaria: la quota trattenuta deve essere versata direttamente all’istituto finanziatore, secondo le modalità e le scadenze previste dal contratto (tipicamente tramite bonifico);
  • obbligo di continuità: il datore di lavoro non può sospendere o modificare la trattenuta, salvo per estinzione del finanziamento, cessazione del rapporto di lavoro o per comunicazioni formali da parte dell’ente finanziatore.

Il titolare di partita IVA che impiega personale assume una responsabilità diretta nella corretta gestione della cessione del quinto. In particolare:

  • risponde dell’omesso o tardivo versamento delle somme trattenute;
  • è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente finanziatore eventuali variazioni del rapporto di lavoro (ad esempio licenziamento, dimissioni o sospensione).

Tali obblighi derivano dalla normativa sulla cessione del quinto e trovano applicazione indipendentemente dalla forma giuridica del datore di lavoro (impresa individuale, società di persone o di capitali).