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Certificato di pagamento

È un documento contabile che autorizza il pagamento di una rata di acconto in base allo stato di avanzamento dei lavori edilizi ed è uno degli atti contabili tenuti dall’Ufficio di Direzione dei lavori con lo scopo di accertare e registrare tutte le spesa come richiesto dal principio di costante progressione della contabilità (le spese devono essere devono procedere di pari passo con l’esecuzione), quindi:

  • rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto in modo che il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) possa emettere dei certificati di pagamento;
  • controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Gli atti contabili sono i seguenti:

Come abbiamo precedentemente scritto il certificato di pagamento è un documento contabile dove vengono iscritti i pagamenti per le opere eseguite versati all’impresa a scadenze prestabilite o in base al raggiungimento di un certo importo come stabilito dal contratto.

Secondo il decreto sulle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione (DM 49/2018) il Direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per l'emissione del certificato di pagamento (annotato nel registro di contabilità) alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento a favore dell'appaltatore e del subappaltatore. (entro 30 giorni dalla ricezione del certificato di pagamento).

Per l'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) il RUP (Responsabvile Unico del Procedimento) deve rilasciare il certificato di pagamento dopo aver verificato la regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore, dopo la ricezione del SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori), alla stazione appaltante che a sua volta dovrà emettere il mandato di pagamento entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento.

La verifica della regolarità contributiva dell’impresa e del subappaltatore viene fatta sulla base del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e se irregolare la stazione appaltante può trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile.

Secondo il Codice appalti l’anticipo, così come la ritenuta per garanzia, viene rateizzato per essere recuperato all'emissione dei singoli certificati di pagamento fino a raggiungimento del suo importo totale (circa il 20% del SAL).

La rata si determina in base al SAL (Stato di Avanzamento dei Lavori) e ad altri importi, soggetti o meno a ritenute come:

  • ritenuta per infortuni (0,5%);
  • recupero dell’anticipazione (20%);
  • eventuali altre detrazioni.

Ad ogni rata occorre sottrarre l’ammontare di tutte le rate dei precedenti Certificati di pagamento al netto di IVA, già emessi.